Cassazione Civile, Ordinanza n. 12685/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla rideterminazione della capacità operativa massima (COM) di un presidio riabilitativo privato accreditato provvisoriamente. A seguito di una delibera regionale che dettava le procedure di verifica, l'ASL istituì una commissione interna e, con propria delibera, accertò che la struttura sanitaria privata aveva percepito compensi per prestazioni rese tra il 1998 e il 2002 in eccesso rispetto alla COM, intimandone la restituzione per oltre 4,6 milioni di euro. La struttura convenne l'ASL chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'indebito arricchimento dell'ASL ex art. 2041 c.c. e la condanna al pagamento delle prestazioni rese in esubero, ovvero la sua assoluzione da ogni pretesa restitutoria; in subordine, domandò che non fossero ripetibili le somme corrisposte in forza di provvedimenti giudiziari definitivi. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame e carenza motivazionale per non avere la Corte d'appello considerato alcune sentenze del Consiglio di Stato rese in giudizi di altri soggetti, che avevano ritenuto illegittima la delibera ASL di recupero; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato tutta la documentazione prodotta, dalla quale la ricorrente desumeva che vi fosse stata richiesta di revisione della COM e comunque un'autorizzazione della ASL, sicché il recupero sarebbe stato ingiustificato e sarebbe stata ammissibile l'azione di arricchimento; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. anche per mancata prova dell'ammontare dell'indennizzo, sostenendo la ricorrente che l'esistenza di pagamenti spontanei e di titoli giudiziari, alcuni passati in giudicato, avrebbe reso illegittima l'azione di recupero senza bisogno di ulteriori specificazioni sul danno emergente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la ricorrente, in presenza di sentenza d'appello confermativa di primo grado, non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro divergenza; inoltre, le sentenze amministrative richiamate non costituivano fatti storici decisivi e comunque non avevano efficacia di giudicato tra le parti, essendo anzi in contrasto con un diverso giudicato formatosi in una precedente decisione che aveva respinto l'impugnazione della stessa delibera da parte della ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione preclusa in cassazione, essendo riservata al giudice di merito la valutazione delle prove e l'individuazione delle fonti del proprio convincimento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il rilievo sulla mancata prova dell'ammontare dell'indennizzo era stato reso ad abundantiam, sia perché la questione del giudicato implicito sul diritto della ricorrente a ottenere i pagamenti delle prestazioni non risultava affrontata nella sentenza impugnata e non era stata adeguatamente allegata come già dedotta nei gradi di merito. La Corte ha inoltre applicato la disciplina sull'abuso del processo, condannando la ricorrente al pagamento delle spese, di una somma ulteriore in favore della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione di arricchimento è stata invocata dalla struttura privata, ma la Corte non ha esaminato il merito della pretesa perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile; emerge però che la domanda era subordinata alla dimostrazione dell'arricchimento senza causa e dell'indennizzo dovuto.
La violazione di questa norma non può essere dedotta per contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito o per ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per violazione di legge processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In caso di sentenza confermativa di primo grado, chi denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le rationes di fatto delle due decisioni e la loro divergenza; non basta lamentare la mancata considerazione di argomentazioni difensive o di decisioni di altri giudizi.
La conferma della proposta di definizione anticipata consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria per abuso del processo.
La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisando un'ipotesi di abuso del processo per la proposizione e la conferma del ricorso dopo proposta di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
È richiamato per spiegare la nuova disciplina dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e la sua applicazione nei casi di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022
È menzionato nel ragionamento sull'applicazione intertemporale della nuova disciplina, in deroga al regime generale, nei giudizi già pendenti secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- In caso di sentenza d'appello confermativa di primo grado, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostri la loro divergenza; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il mancato esame di decisioni pronunciate in altri giudizi non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto storico decisivo, soprattutto se tali decisioni non hanno efficacia di giudicato nel processo in corso.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove e degli atti di causa, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
- In cassazione, la questione non trattata nella sentenza impugnata può essere scrutinata solo se il ricorrente dimostra di averla già dedotta nei gradi di merito e indica specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto, secondo il principio di autosufficienza.
- La conferma in cassazione della proposta di definizione anticipata può giustificare l'applicazione della sanzione per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., senza automatismi ma in presenza di elementi concreti che rendano ingiustificata la persistenza dell'impugnazione.
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