Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un socio di una associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato la delibera di esclusione adottata dal consiglio direttivo, dopo che erano stati contestati sia lo svolgimento di attività di pesca ritenuta non consentita sia la pubblicazione su Facebook di espressioni offensive verso alcuni esponenti del direttivo. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il socio aveva sostenuto, tra l'altro, la violazione del diritto di difesa, l'assenza dei presupposti per l'espulsione e l'erroneo richiamo all'art. 24 c.c. invece della clausola statutaria specifica che prevedeva l'esclusione in caso di gravi danni patrimoniali e/o morali all'associazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti dieci motivi: violazione della procedura interna e del diritto di difesa; giudicato interno sulla mancanza di prova di uno degli addebiti; erronea applicazione della clausola statutaria di esclusione e dell'art. 24 c.c.; omesso esame di un motivo di appello; mancata considerazione della provocazione e del diritto di critica; errata valutazione probatoria di screenshot e conversazioni Facebook; e, infine, censure sulle spese di lite e sul valore della causa.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ricondurre la valutazione alla clausola generale dei gravi motivi ex art. 24 c.c., invece di verificare in modo puntuale se il comportamento contestato integrasse la specifica causa statutaria di esclusione per aver arrecato gravi danni patrimoniali e/o morali all'associazione. Ha respinto il primo, il secondo e il sesto motivo, reputando infondate o inammissibili le censure sulla procedura, sul giudicato interno e sulle prove documentali; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, compresi quelli sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame della sola questione relativa alla causa di esclusione e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla corte di merito come clausola generale dei gravi motivi di esclusione; la Cassazione precisa però che, quando lo statuto indica in modo specifico le cause di esclusione, il giudice deve verificare la ricorrenza dei fatti tipizzati nello statuto e non sostituirli con la clausola codicistica generale.
La dedotta violazione è ritenuta inconferente rispetto alla procedura interna non espressamente imposta dallo statuto.
La dedotta violazione è ritenuta inconferente rispetto alla procedura interna non espressamente imposta dallo statuto.
Invocato per sostenere il giudicato interno su una statuizione di primo grado; la Corte rileva che non vi era una statuizione autonoma idonea a passare in giudicato.
Richiamato per la specificità dell'appello; la Corte esclude il giudicato interno e, sul piano del merito, afferma che la questione decisiva era diversa.
Richiamato in tema di giudicato; la Corte esclude che si fosse formato un giudicato interno sul punto dedotto.
Richiamato nei motivi sulle spese e sull'omesso esame di un motivo di appello; tali censure restano assorbite o non decisive alla luce della cassazione con rinvio.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma la possibilità di valorizzare prove atipiche e la non decisività del disconoscimento delle riproduzioni fotografiche.
Invocato insieme all'art. 116 c.p.c. per criticare la motivazione sulla prova; la censura è respinta.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla gravità dell'inadempimento/condotta; la Corte osserva che la verifica non doveva essere condotta sul terreno dell'illecito penale ma su quello del danno richiesto dalla clausola statutaria.
Richiamato dal ricorrente per il diritto di critica e la provocazione; le censure restano assorbite perché il punto decisivo era la sussistenza del danno statutario, non la configurabilità del reato.
Richiamato dalla Corte per affermare il rilievo probatorio delle riproduzioni fotografiche se non ne venga contestata la conformità ai fatti o alle cose.
art. 215, secondo comma, c.p.c.
La Corte distingue il disconoscimento delle fotografie dal disconoscimento della scrittura privata, escludendo che il primo impedisca al giudice di accertarne la conformità con altri mezzi di prova.
Massime di principio
- Se lo statuto di un'associazione indica in modo specifico e tipizzato le cause di esclusione del socio, il giudice deve limitarsi a verificare la concreta ricorrenza dei fatti previsti dalla clausola statutaria, senza sostituirla con una clausola generale di gravi motivi o con valutazioni più elastiche.
- Quando la causa di esclusione è formulata in termini di danno patrimoniale o morale arrecato all'associazione, non basta accertare il comportamento offensivo o conflittuale: occorre verificare anche il pregiudizio subito dall'ente, distinto dagli effetti sul clima relazionale o sull'affectio tra i soci.
- Il giudicato interno si forma solo su una statuizione autonoma completa di fatto, norma ed effetto; non si forma su singole argomentazioni o su passaggi motivazionali che non costituiscano un capo decisorio indipendente.
- Nel processo civile il giudice può valorizzare anche prove atipiche, come riproduzioni fotografiche o screenshot, se ritenute attendibili e non smentite da un disconoscimento idoneo o da un complessivo contrasto con le altre risultanze processuali.
- Il disconoscimento di riproduzioni fotografiche o documenti analoghi non produce automaticamente gli effetti preclusivi previsti per la scrittura privata disconosciuta ex art. 215 c.p.c., potendo il giudice verificarne la conformità anche mediante altri elementi probatori.
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