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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17948/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/08/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. a più sentenze irrevocabili relative a reati commessi tra il 1/9/2018 e il 18/10/2018 (tra cui rapina aggravata, lesioni aggravate, reati in materia di stupefacenti, resistenza e falsa attestazione). Il ricorrente censura l'erronea determinazione della pena finale (anni 4 di reclusione e euro 1.350,00 di multa), sostenendo che, pur riconoscendo la continuazione, il giudice non ha calcolato e motivato i singoli aumenti di pena per i reati satellite, adottando invece un metodo non corretto (sottrazione di 2 mesi dalla somma delle pene).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per i reati satellite, rinviando per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di omissis. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione ha utilizzato un metodo non consentito (sottrazione di mesi dalla somma delle pene) e non ha motivato i singoli aumenti di pena per i reati satellite; ha quindi imposto che la rideterminazione segua i criteri stabiliti dall'art. 671 cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza consolidata. Disposto inoltre l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra più sentenze irrevocabili e di rideterminare le pene sulla base dei criteri ivi indicati; impone un procedimento di ricalcolo che giustifichi gli aumenti per i reati satellite.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina l'unificazione di più violazioni in sede di cognizione. La Corte precisa che, quando il giudice della cognizione ha già unito più reati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tali riunioni per individuare il reato più grave e poi determinare ex novo gli aumenti per i satelliti.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina aggravata; richiamata come titolo di reato ai fini della valutazione della continuazione e del computo delle pene.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; utilizzata per identificare i reati oggetto delle sentenze considerate nella continuazione.

  • art. 585 cod. pen.

    Comma relativo alle lesioni aggravate; richiamato come elemento costitutivo dei reati valutati ai fini del cumulo/continuazione.

  • art. 337 cod. pen.

    Resistenza a pubblico ufficiale; citato come uno dei reati valutati nella procedura di continuazione.

  • art. 495 cod. pen.

    Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità; citato tra i reati oggetto della valutazione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sui reati in materia di stupefacenti (produzione, traffico e detenzione); indicata come titolo di reato rilevante ai fini del cumulo/continuazione.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali e obbligo di omettere generalità e dati identificativi nelle pubblicazioni giudiziarie quando prescritto dalla legge.

  • Cass. Sez. 1, 27/10/2004, n. 45161 (Esposito)

    Principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di continuazione applicata in sede esecutiva, se la pena più grave deriva da un giudizio in cui era già stata valutata una pluralità di reati uniti, si assume come pena base quella inflitta per la violazione più grave in quel giudizio, e gli aumenti per i reati satellite vanno determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione.

  • Cass. Sez. 1, 15/01/2009, n. 4911 (Neder)

    Conferma il principio che gli aumenti per i reati satelliti devono essere calcolati nuovamente dall'esecutore e non semplicemente trasferiti dalla precedente determinazione quando si assume come base la pena per il reato più grave.

  • Cass. Sez. 1, 19/03/2019, n. 21424 (Scanferla)

    Richiama l'obbligo per il giudice dell'esecuzione di scorporare i reati riuniti in continuazione nella cognizione, individuare il reato più grave e, sulla pena determinata per questo, operare autonomi aumenti per i reati satellite al fine di consentire il controllo di congruità.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione applica la continuazione ex art. 671 c.p.p. deve 'scorporare' eventuali riunioni precedenti disposte ai sensi dell'art. 81 c.p., individuare il reato più grave e assumere come pena base quella già inflitta per tale reato nel giudizio di cognizione.
  • Gli aumenti per i reati satellite non vanno automaticamente 'rielaborati' sottraendo o sommando valori globali: devono essere determinati ex novo e motivati singolarmente dal giudice dell'esecuzione.
  • È illegittimo un metodo meramente aritmetico (es. somma delle pene e poi sottrazione di mesi) se non dà conto della determinazione degli aumenti singoli e della congruità della pena complessiva.
  • L'annullamento in sede di legittimità può essere limitato alla sola determinazione della pena, con rinvio al giudice di merito per un nuovo calcolo conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali.
  • In fase esecutiva il giudice è tenuto a fornire chiara motivazione sulla scelta della pena base e sul calcolo degli aumenti per consentire il controllo di congruità e la verifica in sede di legittimità.
  • In caso di diffusione del provvedimento vanno omessi generalità e dati identificativi secondo gli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 52 d.lgs. 196/2003.

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