Cassazione Penale, Sentenza n. 45802/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato condannato per il reato previsto dall'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (falso e omissione nella dichiarazione per ottenere il reddito di cittadinanza) per non aver segnalato la titolarità del 100% del capitale sociale della Trading Company S.r.l. (fatto commesso il 30/04/2019). In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge per abrogazione dell'art. 7 operata dalla legge di bilancio 2022 e applicazione della norma piu favorevole (art. 2 cod. pen.), con rilievo delle norme transitorie (art.13 d.l. n.48/2023) e della presunta non riconducibilità dei fatti alle fattispecie alternative (art.316-ter o art.640-bis c.p.); (2) mancata acquisizione di una prova decisiva (visura camerale di Mary s.r.l. 2015-2019) che avrebbe potuto dimostrare la natura di scatola vuota e l'inesistenza dell'effettivo versamento del capitale; (3) omissione di motivazione circa la mancata consapevolezza del ricorrente sulla titolarità delle quote (ruolo puramente formale di rappresentante legale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla abrogazione differita dell'art. 7, richiamando la propria giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale che confermano l'efficacia differita e la validità della disciplina transitoria (art.13 d.l. 48/2023) che fa salve le sanzioni per i fatti sino al 31/12/2023. Ha respinto la censura sulla mancata acquisizione della visura camerale ritenendo irrilevante ai fini della responsabilità per omessa denuncia della partecipazione l'effettivo versamento del capitale. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo che chiede la riconsiderazione delle dichiarazioni del ricorrente sulla mancata consapevolezza, essendo una mera richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile INPS pari a euro 3.500 oltre spese generali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7
Disciplina la sanzione penale per dichiarazioni false o omissioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto applicabile la norma ai fatti commessi prima della data finale fissata dalle disposizioni transitorie
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 318
Abroga gli artt. da 1 a 13 del d.l. 4/2019 con efficacia differita (decorrenza 10 gennaio 2024); la Corte ha interpretato l'abrogazione come differita e pertanto non idonea a produrre immediata abolitio criminis per fatti anteriori al termine
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, art. 13 comma 3
Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023
Disposizione transitoria che mantiene l'applicazione dell'art.7 per i fatti commessi entro il 31/12/2023 e che, secondo la Corte, legittimamente deroga al principio della lex mitior nella misura in cui tutela l'erogazione del beneficio fino alla data prevista
Principio della norma piu favorevole (lex mitior); la Corte ha rilevato che la norma transitoria ha efficacemente impedito l'applicazione automatica della lex mitior nei termini evocati dal ricorrente
Norma richiamata dal ricorrente come possibile fattispecie successiva; la Corte ha ritenuto che non sussiste una automatica successione applicabile nel caso concreto, anche per questioni collegate alla soglia di punibilità
Fattispecie delittuosa piu grave evocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto non applicabile la conversione automatica in 640-bis e ha ricordato che l'art.7 prevedeva specifiche distinzioni/esclusioni
codice di procedura penale, art. 606
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi ai sensi delle lettere indicate e li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese e la possibilità di aumentare la sanzione; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e ha comminato la somma per la Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 54 del 2024
Conferma che l'entrata in vigore dell'abrogazione è stata differita e che l'art.13 d.l. 48/2023 manifesta la volontà del legislatore di non produrre abolitio criminis per i fatti entro i termini indicati
Massime di principio
- Quando una disposizione penale è abrogata con efficacia differita, la norma resta applicabile fino alla data di efficacia indicata; non si verifica automaticamente l'abolitio criminis prima di tale data.
- Le disposizioni transitorie possono validamente stabilire la continuità di punibilità per fatti anteriori alla decorrenza dell'abrogazione e possono, in concreto, impedire l'applicazione della lex mitior se la transizione è ragionevolmente giustificata dal legislatore.
- In Cassazione le doglianze che richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili: bisogna dimostrare lacune logiche o omissioni decisive nella motivazione del giudice di merito per ottenere l'ammissione del motivo.
- La richiesta di acquisizione di nuova prova in sede di gravame o in cassazione richiede la dimostrazione dell'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio; l'irrilevanza della prova rispetto al capo d'imputazione può giustificare il rigetto della richiesta.
- L'omessa comunicazione o dichiarazione di partecipazioni societarie rilevanti ai fini di benefici economici è valutata sulla base del dato soggettivo e dell'obbligo dichiarativo: questioni sul versamento del capitale o sull'inattività della società non escludono automaticamente la responsabilità penale per omissione della notifica della partecipazione.
- Lamentare l'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato richiede di indicare specifiche contraddizioni o carenze nella motivazione dei giudici di merito; la mera riproposizione della versione difensiva non è sufficiente in cassazione.
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