Cassazione Civile, Ordinanza n. 33029/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte vittoriosa)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso contro la sentenza d'appello. Ha denunciato un asserito errore revocatorio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente affermato l'assenza di alea di un contratto di rendita vitalizia stipulato tra la controparte e la madre delle parti, senza considerare l'età della vitalizianda e il valore della nuda proprietà, e che tale valutazione andasse compiuta al momento della conclusione del contratto. Ha inoltre dedotto l'omesso esame dei motivi relativi alla decisività di prove testimoniali e documentali e alla necessità di ricorrere a presunzioni, nonché la pretesa apparente motivazione sulla c.d. doppia conforme. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso per revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché le censure non riguardavano un errore di fatto meramente percettivo, ma miravano a rimettere in discussione la valutazione giuridico-logica compiuta nella precedente ordinanza e, in sostanza, a riproporre il thema decidendum del giudizio di legittimità già definito. La Corte ha ritenuto che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presupponga una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti del giudizio di cassazione, non già l'erronea valutazione di motivi, prove o questioni giuridiche. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese, oltre che al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., commi 3 e 4, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., come richiamato dalla norma.
L'errore revocatorio deve essere meramente percettivo, consistere nel contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto e non può risolversi in un errore di giudizio o in una diversa valutazione di fatti e motivi già esaminati.
La definizione anticipata del procedimento è stata utilizzata perché il ricorso era ritenuto inammissibile e/o manifestamente infondato.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Richiamato dal ricorrente nei motivi, ma la Corte non ne ravvisa una violazione idonea a fondare la revocazione, perché le censure investono valutazioni e non errori di fatto.
Richiamato dal ricorrente nei motivi, senza rilievo decisivo ai fini dell'ammissibilità della revocazione.
Richiamato dal ricorrente nei motivi in relazione alla rendita vitalizia, ma le doglianze sono state considerate estranee all'errore revocatorio.
Richiamato dal ricorrente nei motivi, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di presunzioni; la censura è stata considerata volta a contestare valutazioni di merito.
Richiamato in relazione alla doppia conforme; la questione è stata reputata attinente alla valutazione logico-giuridica e non a un errore revocatorio.
Poiché la decisione è stata conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte ha applicato la disciplina sanzionatoria per colpa grave del ricorrente, condannandolo a somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto in senso stretto: è necessario un errore meramente percettivo, desumibile dal contrasto tra contenuto della decisione e atti del giudizio di legittimità, non una diversa lettura delle prove o delle questioni giuridiche.
- Non è proponibile revocazione quando la parte, sotto la veste dell'errore revocatorio, mira in realtà a contestare la valutazione dei motivi di ricorso, la rilevanza delle prove, l'interpretazione del materiale processuale o la ricostruzione logico-giuridica compiuta dalla Corte.
- L'errore revocatorio rilevante per cassazione deve incidere direttamente sugli atti esaminati dalla Suprema Corte nel giudizio di legittimità e deve essere autonomo rispetto alla decisione, senza trasformarsi in un riesame del merito o in una riproposizione del thema decidendum.
- La declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso, ove seguita dalla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può comportare l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96 c.p.c., commi 3 e 4, quando la condotta processuale evidenzi colpa grave.
- La contestazione della valutazione di alea in un contratto di rendita vitalizia, se diretta a chiedere un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali, integra una critica di merito e non un errore di fatto revocatorio.
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