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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05549/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa a materiale, montaggio e riparazione di un macchinario. In opposizione, la società ingiunta non contestava l'intervento effettuato, ma sosteneva che il macchinario fosse stato originariamente fornito dalla stessa controparte anni prima e che il guasto intervenuto nel 2007 fosse l'ennesimo di una serie di difetti manifestatisi sin dalla consegna. Sulla base di ciò chiedeva il rigetto della pretesa monitoria e la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per il fermo del macchinario e il deterioramento del materiale lavorato. Il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo prescritta l'azione di garanzia per vizi della cosa. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero male individuato la domanda, trattandola come azione di garanzia sulla fornitura originaria anziché come domanda riferita al successivo intervento di riparazione; 2) violazione dell'art. 1495 c.c., assumendo che, anche a voler qualificare la controversia come attinente alla vendita originaria del macchinario, la disciplina della garanzia per vizi non era stata correttamente applicata e che il vizio sarebbe stato comunque spendibile in difesa dell'acquirente convenuto per il prezzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che i giudici di merito avevano deciso sul bene della vita richiesto, cioè il risarcimento del danno, senza introdurre d'ufficio eccezioni o fatti estranei al thema decidendum. Ha inoltre confermato la corretta applicazione dell'art. 1495 c.c., rilevando che la controparte aveva eccepito la prescrizione/decadenza della garanzia per vizi e che, comunque, non si era in presenza di un'azione per il prezzo della vendita originaria, ma di un credito per un successivo intervento di riparazione, rispetto al quale l'eccezione di vizi del bene era ormai tardiva. Il ricorso è stato dunque rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare l'asserita alterazione della domanda; la Corte ne esclude la violazione perché i giudici di merito si sono mantenuti entro il petitum e la causa petendi introdotti dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce un bene non richiesto, rileva d'ufficio eccezioni in senso stretto o introduce un titolo diverso da quello dedotto; nel caso concreto la violazione è esclusa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte afferma che la censura non ricorre.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare la violazione dell'art. 1495 c.c.; la Corte ritiene infondata la doglianza perché la norma è stata correttamente applicata in relazione ai fatti accertati.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito quale disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta; i giudici hanno qualificato in tal senso la pretesa risarcitoria relativa al bene originariamente fornito.

  • art. 1495 c.c.

    La Corte ribadisce che il termine di prescrizione/decadenza della garanzia per vizi opera e preclude l'azione quando sia decorso il tempo previsto dalla legge; la possibilità di far valere il vizio in difesa del compratore convenuto non opera qui, perché la lite non riguardava il pagamento del prezzo della vendita originaria ma un successivo intervento di riparazione e, comunque, la garanzia era ormai prescritta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e deve privilegiare il contenuto sostanziale della pretesa, ricavato dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, non la sola formulazione letterale.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto, introduce fatti o titoli estranei alla controversia o rileva d'ufficio eccezioni in senso stretto; non basta una diversa qualificazione giuridica della domanda quando resti fermo il medesimo bene richiesto.
  • Nelle controversie relative alla garanzia per vizi della cosa venduta, l'eccezione di prescrizione/decadenza è idonea a paralizzare la pretesa quando i termini di legge siano spirati e non risultino validi atti interruttivi o tempestiva denuncia del vizio.
  • Non può essere invocata la disciplina della garanzia per vizi per eludere il decorso del termine quando la domanda attorea abbia ad oggetto un credito distinto e successivo rispetto alla vendita originaria, quale il corrispettivo di un intervento di riparazione.
  • Laddove l'azione di garanzia risulti ormai tardiva, resta irrilevante la discussione sulla precisa causa tecnica del guasto, poiché il mancato rispetto dei termini legali è di per sé sufficiente a precludere la tutela invocata.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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