Cassazione Civile, Sentenza n. 21000/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rigobello impugnava avvisi di accertamento (IVA e altri) per gli anni 2009, 2012 e 2013 e un provvedimento di irrogazione di sanzioni per il 2009, notificati a lui in quanto ritenuto amministratore di fatto della società Iceberg s.r.l. (già 55 s.r.l.). La CTP di Rovigo riunì i ricorsi e li accolse parzialmente, ritenendo non superato il presupposto dell'art. 7 d.l. 269/2003. La CTR del Veneto respinse l'appello dell'Agenzia, ritenendo che le sanzioni fossero fondate solo sulla qualifica di amministratore di fatto e che non fosse provato un vantaggio patrimoniale diretto del Rigobello che configurasse uno schermo societario. L'Agenzia ricorse in Cassazione con tre motivi: (i) omessa pronuncia sull'eccezione di estinzione del processo per mancata impugnazione del diniego di condono e mancata istanza di trattazione; (ii) violazione dell'art. 11 co.10 d.l. 50/2017 (estinzione per mancata istanza entro il 31.12.2018); (iii) errata applicazione delle norme sulla responsabilità e concorso (art. 5, 9, 11 d.lgs. 472/1997 e art. 7 d.l. 269/2003), sostenendo che non fosse necessario un vantaggio patrimoniale diretto per escludere l'esimente di art.7.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo (ritenendo che la CTR si sia implicitamente pronunciata sulla questione dell'estinzione), ha accolto il secondo motivo (confermando che l'istanza di trattazione relativa al ricorso sulle sanzioni è stata depositata oltre il termine perentorio del 31.12.2018, con conseguente estinzione del processo limitatamente a quel ricorso) e ha assorbito il terzo motivo. Di conseguenza la sentenza della CTR è cassata nella parte relativa al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte dichiara l'estinzione del processo limitatamente al ricorso originario proposto da Rigobello Giovanni avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
La norma riguarda la responsabilità per gli illeciti tributari anche degli amministratori di fatto, prevedendo un limite all'esimente quando non è dimostrato un vantaggio patrimoniale diretto che indichi uno schermo societario fittizio
d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 9 e 11
Art. 9 disciplina il concorso di più persone nella violazione tributaria; la CTR aveva ritenuto che tale norma non derogasse all'art. 7 del d.l. 269/2003; la Corte ha ritenuto assorbita la censura relativa a queste norme alla luce dell'estinzione del processo per decorso dei termini procedurali
d.l. n. 50 del 2017, art. 11 comma 10 (conv. l. n. 96/2017)
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte applica l'art. 11 co.10 per dichiarare l'estinzione del processo relativo al ricorso sulle sanzioni, poichè l'istanza di trattazione è stata depositata oltre il termine perentorio del 31.12.2018 e il diniego del condono non era stato impugnato tempestivamente
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 43
Richiamato nel primo motivo come riferimento normativo rispetto alla possibilità di estinzione e alle impugnazioni, ma la Corte ha ritenuto la questione risolta per estinzione procedurale ai sensi dell'art. 11 co.10 d.l. 50/2017
codice di procedura civile, art. 112
Invocato dall'Agenzia per censurare una presunta omessa pronuncia della CTR; la Corte ha ritenuto che la pronuncia sull'eccezione di estinzione fosse stata resa implicitamente
codice di procedura civile, art. 360 comma 1 nn. 3 e 4
Richiamati come basi di censura in Cassazione per violazione di legge e omessa pronuncia; la Corte ha trattato i motivi sulla base di tali doglianze, accogliendo il motivo relativo alla violazione dell'art. 11 co.10 d.l. 50/2017
Cass. n. 18107 del 05/07/2019
Precedente richiamato che afferma che l'omessa istanza di trattazione entro il 31.12.2018 determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 11 co.10 d.l. 50/2017
Massime di principio
- Se la definizione agevolata prevista dall'art. 11 d.l. 50/2017 è negata e la parte non impugna il diniego né presenta l'istanza di trattazione entro il termine perentorio (31.12.2018), il processo relativo agli atti interessati si estingue per decorso del termine ai sensi del comma 10.
- La presentazione tardiva dell'istanza di trattazione (anche di pochi giorni) può determinare l'estinzione del processo limitatamente ai ricorsi interessati: è quindi essenziale rispettare i termini processuali per ogni singolo atto impugnato, anche quando le controversie sono riunite o ritenute dipendenti.
- L'omessa pronuncia espressa su una questione può essere ritenuta superata quando la decisione di merito implica chiaramente la risoluzione della questione stessa (pronuncia implicita).
- Sulla responsabilità degli amministratori di fatto: per superare la tutela prevista dall'art. 7 d.l. 269/2003 e far applicare regimi diversi (es. concorso di persone ex art. 9 d.lgs. 472/1997) è necessario dimostrare il vantaggio patrimoniale (anche indiretto) riconducibile al soggetto o elementi tali da configurare uno schermo societario; tuttavia, questioni di merito possono rimanere inevase se sopraggiunge l'estinzione per cause procedurali.
- In giudizi con reciproca soccombenza parziale, il Giudice può compensare le spese tra le parti; la decisione sulle spese segue la valutazione complessiva degli esiti dei diversi motivi e ricorsi.
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