Cassazione Civile, Sentenza n. 20867/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava ad ottenere la cassazione della sentenza del CNF n. 227/23 che, pur avendo parzialmente riformato la decisione del CDD di Napoli (proscioglimento da un capo di incolpazione e riduzione della sanzione a censura per l'altro), aveva comunque ritenuto l'avv. Tirelli responsabile per il mancato assolvimento del mandato difensivo in Francia e irrogato censura. In sede di Cassazione è stata principalm. dedotta la prescrizione dell'azione disciplinare (applicazione dell'art. 56 L. 247/2012, termine massimo di 7 anni e mezzo decorrente dal 11/11/2015), nonché censurata l'utilizzabilità degli esposti non integralmente assunti come prove (richiamo al Regolamento CNF art. 23 e art. 59 co.6 L. 247/2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla prescrizione dell'azione disciplinare. Ha ritenuto che il dies a quo sia l'11/11/2015 (data dell'udienza di convalida del fermo a Perpignan in cui l'avv. non intervenne) e che, nonostante l'interruzione della prescrizione verificatasi con la comunicazione all'iscritto, sia comunque spirato il termine massimo di sette anni e mezzo il 11/05/2019, anteriore alla decisione impugnata. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio per intervenuta prescrizione; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Legge n. 247 del 2012, art. 56
Applicato ratione temporis. La prescrizione dell'azione disciplinare per il fatto del 11/11/2015 è regolata dall'art. 56 L. 247/2012: termine ordinario di 6 anni con possibilità di interruzioni ma con termine massimo inderogabile di 7 anni e mezzo dalla consumazione dell'illecito.
Codice Deontologico Forense, artt. 9, 10, 12, 19, 26 co.3, 27, 29
Norme richiamate nell'imputazione disciplinare: il CNF aveva ritenuto la violazione di alcuni doveri (probità, diligenza, informazione, adempimento del mandato) e la fattispecie di richiesta di pagamento; la Cassazione non è entrata nel merito dopo aver dichiarato la prescrizione.
Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, art. 23, comma 1, lettera c)
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità degli esposti non accompagnati dall'escussione degli estensori; la Corte ha però assorbito la questione dopo aver dichiarato la prescrizione.
Legge n. 247 del 2012, art. 59, comma 6
Riferimento alla disciplina sull'utilizzabilità degli esposti/ segnalazioni: gli esposti sono utilizzabili solo se l'autore è stato escusso come teste; motivo richiamato dal ricorrente ma non deciso nel merito a causa della pronuncia sulla prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e può determinare la cassazione senza rinvio anche se il giudice di merito è già intervenuto.
- Per gli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore della L. 247/2012 (post 2/2/2013) si applica il regime di prescrizione con termine massimo complessivo di 7 anni e mezzo dalla consumazione del fatto, comprensivo di eventuali sospensioni e interruzioni.
- Il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di consumazione dell'illecito disciplinare ovvero nella data in cui il fatto contestato si è concretamente verificato (es. udienza di convalida svolta senza la presenza del difensore).
- L'interruzione della prescrizione (es. comunicazione all'iscritto) non può far decorrere indefinitamente il termine: opera comunque il limite finale di 7 anni e mezzo.
- Questioni probatorie relative all'utilizzabilità di esposti e documenti (escussione degli estensori) sono rilevanti ma possono restare assorbite se il giudice ritiene che l'azione sia prescritta; pertanto, su prescrizione intervenuta non si entra nel merito delle contestazioni disciplinari.
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