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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20867/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava ad ottenere la cassazione della sentenza del CNF n. 227/23 che, pur avendo parzialmente riformato la decisione del CDD di Napoli (proscioglimento da un capo di incolpazione e riduzione della sanzione a censura per l'altro), aveva comunque ritenuto l'avv. Tirelli responsabile per il mancato assolvimento del mandato difensivo in Francia e irrogato censura. In sede di Cassazione è stata principalm. dedotta la prescrizione dell'azione disciplinare (applicazione dell'art. 56 L. 247/2012, termine massimo di 7 anni e mezzo decorrente dal 11/11/2015), nonché censurata l'utilizzabilità degli esposti non integralmente assunti come prove (richiamo al Regolamento CNF art. 23 e art. 59 co.6 L. 247/2012).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla prescrizione dell'azione disciplinare. Ha ritenuto che il dies a quo sia l'11/11/2015 (data dell'udienza di convalida del fermo a Perpignan in cui l'avv. non intervenne) e che, nonostante l'interruzione della prescrizione verificatasi con la comunicazione all'iscritto, sia comunque spirato il termine massimo di sette anni e mezzo il 11/05/2019, anteriore alla decisione impugnata. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio per intervenuta prescrizione; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • Legge n. 247 del 2012, art. 56

    Applicato ratione temporis. La prescrizione dell'azione disciplinare per il fatto del 11/11/2015 è regolata dall'art. 56 L. 247/2012: termine ordinario di 6 anni con possibilità di interruzioni ma con termine massimo inderogabile di 7 anni e mezzo dalla consumazione dell'illecito.

  • Codice Deontologico Forense, artt. 9, 10, 12, 19, 26 co.3, 27, 29

    Norme richiamate nell'imputazione disciplinare: il CNF aveva ritenuto la violazione di alcuni doveri (probità, diligenza, informazione, adempimento del mandato) e la fattispecie di richiesta di pagamento; la Cassazione non è entrata nel merito dopo aver dichiarato la prescrizione.

  • Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, art. 23, comma 1, lettera c)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità degli esposti non accompagnati dall'escussione degli estensori; la Corte ha però assorbito la questione dopo aver dichiarato la prescrizione.

  • Legge n. 247 del 2012, art. 59, comma 6

    Riferimento alla disciplina sull'utilizzabilità degli esposti/ segnalazioni: gli esposti sono utilizzabili solo se l'autore è stato escusso come teste; motivo richiamato dal ricorrente ma non deciso nel merito a causa della pronuncia sulla prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e può determinare la cassazione senza rinvio anche se il giudice di merito è già intervenuto.
  • Per gli illeciti commessi dopo l'entrata in vigore della L. 247/2012 (post 2/2/2013) si applica il regime di prescrizione con termine massimo complessivo di 7 anni e mezzo dalla consumazione del fatto, comprensivo di eventuali sospensioni e interruzioni.
  • Il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di consumazione dell'illecito disciplinare ovvero nella data in cui il fatto contestato si è concretamente verificato (es. udienza di convalida svolta senza la presenza del difensore).
  • L'interruzione della prescrizione (es. comunicazione all'iscritto) non può far decorrere indefinitamente il termine: opera comunque il limite finale di 7 anni e mezzo.
  • Questioni probatorie relative all'utilizzabilità di esposti e documenti (escussione degli estensori) sono rilevanti ma possono restare assorbite se il giudice ritiene che l'azione sia prescritta; pertanto, su prescrizione intervenuta non si entra nel merito delle contestazioni disciplinari.

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