Cassazione Civile, Sentenza n. 20907/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda ricorsi avverso avvisi di accertamento (IVA e altri) e provvedimenti di irrogazione di sanzioni notificati a CHIOETTO in qualità di presunta amministratrice di fatto della società Iceberg s.r.l. (già 55 s.r.l.). L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR che aveva rigettato il suo appello. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (i) nullità/omessa pronuncia per mancata decisione su una causa di estinzione fondata sull'art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017 (diniego di definizione agevolata e mancata istanza di trattazione entro il 31.12.2018); (ii) violazione dell'art. 11, comma 10, d.l. 50/2017 per l'estinzione del processo dovuta alla tardiva istanza di trattazione; (iii) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, sostenendo che non era necessaria la prova di un vantaggio patrimoniale diretto per escludere l'esimente dell'art. 7 e che l'art. 9 poteva trovare applicazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (omessa pronuncia) ritenendo che la CTR si sia implicitamente pronunciata sulla questione. Ha invece accolto il secondo motivo: la contribuente ha depositato l'istanza di trattazione riguardante i ricorsi sulle sanzioni solo il 23/01/2019, oltre il termine perentorio del 31/12/2018 previsto dall'art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017; ciò ha determinato l'estinzione del processo limitatamente al ricorso originario avverso i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata relativamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte dichiara l'estinzione del processo limitatamente al ricorso originario relativo alle sanzioni. Le spese processuali sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017 (conv. l. n. 96/2017)
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
La Corte interpreta la norma nel senso che la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine perentorio (31/12/2018) comporta l'estinzione del processo, anche se la parte aveva impugnato altri dinieghi ritenuti collegati.
art. 7 d.l. n. 269/2003
Norma che consente di considerare inefficaci le strutture societarie quando si tratta di eludere obblighi tributari; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 7 richiede, in concreto, l'accertamento di un vantaggio patrimoniale o di uno schermo societario meramente formale, e che qui l'Ufficio non aveva dimostrato un vantaggio patrimoniale diretto della resistente.
art. 9 d.lgs. n. 472/1997
Disciplina il concorso di persone nella violazione tributaria; la Corte ha ritenuto che tale norma non deroghi all'art. 7 del d.l. 269/2003 e non potesse essere applicata per aggirare il presupposto richiesto dall'art. 7 in assenza di prova del vantaggio patrimoniale.
art. 5, 11 d.lgs. n. 472/1997
Riferite alle regole generali sulle sanzioni tributarie e sulla definizione delle responsabilità; la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi oltre, avendo estinto il processo per termini procedurali.
art. 43 d.lgs. n. 546/1992
Richiamata dall'Agenzia in relazione alla questione di estinzione; la Corte ha valutato l'insieme delle disposizioni processuali rilevanti (in particolare art. 11 d.l. 50/2017) per decidere sull'estinzione.
art. 112 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ.
Richiamati in ordine alla censura per omessa pronuncia e ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'omessa pronuncia (art. 112) e ha esaminato i motivi secondo i limiti dell'art. 360.
Massime di principio
- La mancata presentazione dell'istanza di trattazione prevista dall'art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017 entro il termine perentorio del 31/12/2018 determina l'estinzione del processo, con effetto limitato ai ricorsi per i quali l'istanza non è stata tempestivamente presentata.
- L'impugnazione del diniego di definizione agevolata deve essere tempestiva: il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica e, se non impugnato, può determinare effetti estintivi se non seguita dall'istanza di trattazione nei termini prescritti.
- Per attribuire responsabilità personali e sanzioni agli amministratori di fatto ai sensi dell'art. 7 d.l. 269/2003 è necessaria una valutazione in concreto del vantaggio patrimoniale o dell'esistenza di uno schermo societario meramente formale; l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare tale situazione.
- L'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 (concorso nella violazione) non si pone automaticamente in deroga alle specifiche disposizioni anticorruzione societaria come l'art. 7 del d.l. 269/2003; le norme vanno interpretate nel loro ambito e alla luce delle esigenze probatorie richieste.
- In caso di reciproca soccombenza parziale, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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