Cassazione Civile, Sentenza n. 20924/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rabizzi impugnava il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione avverso la sanzione pecuniaria di €90.000 irrogata dalla Banca d'Italia (contestazione di luglio 2013) per violazioni di disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione connesse al compenso liquidato nel gennaio 2012 al direttore generale di MPS, dott. Antonio Vigni, al termine dell'incarico. Il ricorso in Cassazione sviluppava dieci motivi: mancata decisione sull'ammissibilità e rilevanza di istanze istruttorie; violazioni di diritti fondamentali (art.6 CEDU, art.48 Carta UE, artt. 24 e 111 Cost.); errata applicazione delle norme transitorie del d.lgs.72/2015 e contestata retroattività; vizio di motivazione e difetto di corrispondenza tra contestazione e proposta sanzionatoria; errata interpretazione dei criteri regolamentari sulle remunerazioni (artt. 5.2 e 5.3 delle disposizioni Bankitalia del 30/3/2011); incompatibilità della presunzione di colpa ex lege con la Carta dei diritti fondamentali; richieste istruttorie non valutate e rilievi procedurali connessi alla riproposizione del giudizio avanti al giudice indicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il mancato espresso pronunciamento sulla rilevanza di specifiche istanze istruttorie non costituisce vizio quando la decisione sul merito emerge compiutamente dalle risultanze istruttorie acquisite (valutazione implicita sufficiente); 2) la disciplina transitoria del d.lgs.72/2015 si applica in base al momento della commissione della violazione, non al momento di instaurazione del nuovo giudizio, per cui alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto si applicano le norme previgenti; 3) la 'riproposizione' della domanda non determina un nuovo giudizio tale da mutare la litispendenza e non viola i principi di parità di trattamento o giusto processo; 4) non v'è vizio nella corrispondenza tra contestazione e proposta sanzionatoria poiché le circostanze contestate risultavano già nella contestazione originale o nelle controdeduzioni; 5) i criteri richiamati dall'art.5.2 (strumenti quali pagamento differito, strumenti azionari, meccanismi di correzione ex post) sono coerenti e collegati alla quantificazione della buonuscita in rapporto a performance e rischi; 6) non è stata utilizzata una presunzione di colpa automatica: la responsabilità è stata valutata in concreto per negligenza nei controlli; 7) non hanno rilevanza ai fini di accoglimento i ricorsi pendenti alla Corte EDU su questioni similari. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente e dispone liquidazione delle stesse.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente per questioni di giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione, essendo le questioni procedurali correttamente trattate e la valutazione delle istanze istruttorie implicita ma adeguata
art. 24 Cost.
Riferimento al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso dalle scelte istruttorie del giudice d'appello
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha escluso violazione, ritenendo regolare la motivazione e le garanzie difensive
artt. 115, 187, 202 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per profili processuali; la Corte non ha riconosciuto profili di illegittimità derivanti dall'omessa espressione formale su istanze istruttorie
art. 1 co. 53 d.lgs. n. 72/2015
Richiamato dal ricorrente per la nuova disciplina del procedimento; la Corte ha chiarito che le modifiche processuali non si applicano retroattivamente alle violazioni commesse anteriormente
art. 145 d.lgs. n. 385/1993
Norma del Capo VIII sul procedimento sanzionatorio bancario; la Corte ha interpretato le disposizioni transitorie riferendole al momento della violazione
art. 48 Carta dei diritti fondamentali UE
Invocato rispetto a garanzie processuali e presunzioni; la Corte ha ritenuto la compatibilità dell'impianto sanzionatorio e l'assenza di uso di una presunzione di colpa automatica
art. 183 co. 7 c.p.c.
Richiamato in tema di istruttoria e valutazione delle richieste probatorie; la Corte ha ammesso la valutazione implicita dell'irrilevanza delle richieste
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Richiesto per motivazione e decisione sulla prova; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non viziata
art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.
Richiamato su questioni di rito; non ha determinato l'annullamento della decisione impugnata
art. 11 d.lgs. 104/2010
La Corte ha interpretato la nozione di riproposizione come non idonea a creare un nuovo e distinto rapporto processuale rispetto alla domanda originaria; l'unicità del giudizio rimane
art. 59 l. n. 69/2009
Richiamato in confronto all'art.11 d.lgs.104/2010; la Corte ha ritenuto che sia salvaguardata la continuità del rapporto processuale anche se la domanda è riproposta
art. 2 co. 5 d.lgs. n. 72/2015
Riferimento alle norme transitorie: la Corte ha precisato che l'udienza pubblica prevista non modifica il principio per cui a fatti anteriori all'entrata in vigore si applicano le norme previgenti
art. 2 co. 3 d.lgs. n. 72/2015
Disposizione transitoria di base: la Corte l'ha interpretata come ancorata al momento della commissione della violazione, escludendo applicazione delle nuove norme a fatti anteriori
regolamento comunitario citato (reg. 2988/98/CE)
Richiamato dal ricorrente in prospettiva di principio europeo e favor rei; la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina nuova nei confronti dei fatti anteriori all'entrata in vigore
Disposizioni Bankitalia del 30/3/2011 (artt. 5.2 e 5.3)
La Corte ha ritenuto che i criteri indicati (strumenti differiti, pagamento in titoli, meccanismi correttivi ex post) sono coerenti con la finalità di collegare la buonuscita a performance e rischi; non si è ravvisato errore di diritto nell'applicazione di tali criteri
art. 3 legge 689/1981
Invocato in relazione alla presunzione di colpa; la Corte ha escluso che la decisione si sia basata su una presunzione automatica, avendo il giudice operato una valutazione concreta della negligenza
art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/2002 e art. 1-bis dello stesso art. 13
Richiamate in relazione al contributo unificato e ad oneri connessi al ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggior contributo a carico del ricorrente
Massime di principio
- La valutazione implicita dell'irrilevanza di richieste istruttorie è ammissibile se la decisione di merito risulta comunque compiuta dalle risultanze esistenti; non è sempre necessario un espresso pronunciamento formale su ogni istanza probatoria
- Le norme transitorie dei decreti legislativi sanzionatori si applicano in base al momento della commissione della violazione, non in base al momento di instaurazione o riproposizione del giudizio; ciò preserva il principio di irretroattività della legge più favorevole
- La 'riproposizione' della domanda davanti al giudice indicato nella declinatoria non crea, di per sé, un nuovo rapporto processuale autonomo rispetto alla domanda originaria: la litispendenza e gli effetti processuali restano ancorati all'introduzione originaria
- Il ricorrente che contesta il mancato accoglimento di mezzi istruttori deve specificare e circostanziare l'effettiva decisività delle prove richieste; operano limiti alla mera enunciazione di principi generici
- Nelle sanzioni amministrative di matrice non penale si applica il principio dell'irretroattività della legge più favorevole e non è automatica l'applicazione di norme successive che alterino il regime sanzionatorio per fatti anteriori
- La Corte può ritenere valide valutazioni di responsabilità basate su un giudizio concreto di negligenza senza ricorrere a presunzioni di colpa generiche; l'accertamento deve risultare motivato
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