Cassazione Civile, Sentenza n. 20877/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barcellini era stato sanzionato con la censura dal Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia per avere, come difensore di fiducia di Singh Paramjit nel procedimento penale R.G. n. 14477/2013, abbandonato la difesa non comparendo alle udienze del 21/10/2015 e del 16/01/2017; il Consiglio nazionale forense rigettò il reclamo confermando la violazione degli artt. 9 co.1, 10, 12 e 26 co.3 del codice deontologico forense. In Cassazione il ricorrente contestava la mancata qualificazione dell'errore come scusabile, la carenza di prova della "notevole trascuratezza" e la sproporzione della sanzione (chiedeva l'annullamento o, in subordine, la riduzione ad avvertimento), oltre a chiedere la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso e ha respinto (assorbita dal merito) la richiesta di sospensione. Ha confermato che l'abbandono della difesa integra violazione disciplinare ai sensi dell'art. 26 co.3 CDF e le correlate violazioni degli artt. 9, 10 e 12 CDF; ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione di gravità del giudice disciplinare e ha giudicato incongrua la riduzione della sanzione invocata dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, Codice deontologico forense
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita .
La Corte ha ritenuto che l'abbandono della difesa costituisce grave trascuratezza non scusabile e integrativa della fattispecie disciplinare; non è richiesto che emerga un danno concreto per il cliente perché la norma sanziona la trascuratezza in sé, come valutazione deontologica propria del giudice disciplinare.
art. 9, comma 1, Codice deontologico forense
Richiamato per evidenziare la lesione dei doveri di probità e dignità della professione conseguente all'abbandono della difesa; la violazione è stata considerata integrata insieme agli altri obblighi deontologici.
art. 10, Codice deontologico forense
Richiamato in relazione al dovere di fedeltà verso il cliente; la Corte ha ritenuto che l'omessa comparizione costituisce violazione anche di tale principio.
art. 12, Codice deontologico forense
Richiamato in relazione al dovere di coscienziosa diligenza; la mancata partecipazione alle udienze è stata ritenuta indice di carenza di diligenza esigibile.
art. 4, comma 1, Codice deontologico forense
La Corte ha sottolineato che il codice deontologico non ha valore normativo sovraordinato e che la violazione di regole deontologiche è sindacabile in sede di Sezioni Unite solo se collegata a incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; la presunzione di colpa può essere superata solo dimostrando l'errore inevitabile o una causa esterna.
art. 22, comma 3, Codice di disciplina forense
Esaminato nella questione sulla riduzione della sanzione: la Corte ha ritenuto che il giudice disciplinare abbia valutato congruamente la gravità del fatto e che la modifica della censura in avvertimento non fosse adeguata nel caso concreto; la scelta sanzionatoria del giudice disciplinare non è agevolmente sindacabile in Cassazione.
art. 36, comma 6, legge n. 247/2012
La Corte conferma l'orientamento per cui la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della decisione del Consiglio nazionale forense può essere formulata nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, purché abbia autonoma e riconoscibile motivazione cautelare.
art. 56, terzo comma, r.d.l. 27/11/1933 n. 1578 (conv. legge 22/01/1934 n.36)
Richiamato per precisare i limiti del sindacato delle Sezioni Unite: il ricorso è ammesso per censurare un uso del potere disciplinare per fini diversi da quelli riconosciuti dalla legge (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge).
art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.
Norme processuali indicate come riferimento per i motivi di cassazione (omessa o insufficiente motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto infondati i rilievi attinenti a questi capi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla legge n. 228/2012)
Applicato ratione temporis: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'omessa comparizione del difensore alle udienze, anche se limitata temporalmente, può integrare il reato disciplinare di 'non scusabile e rilevante trascuratezza' ai sensi dell'art. 26 co.3 CDF; non è necessario provare un danno concreto subito dal cliente.
- Esiste una presunzione di colpa per il professionista che ha posto in essere un atto od omissione sconveniente; l'onere di provare l'errore inevitabile o una causa esterna spetta al difensore.
- La violazione delle norme deontologiche, pur non essendo normativa primaria, è sindacabile in sede di Sezioni Unite solo se collegata a incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; le valutazioni di merito e di gravità sanzionatoria del giudice disciplinare sono difficilmente riformabili in Cassazione.
- La similitudine fra due procedimenti a carico dello stesso cliente non esime l'avvocato dall'obbligo di diligenza e presenza in udienza: l'errore di confusion non è automaticamente scusabile.
- La richiesta di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento disciplinare può essere formulata con il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, ma deve essere autonoma e dotata di motivazione cautelare riconoscibile.
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