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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08660/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di Pescara che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del G.I.P. del 27/08/2009 (irrevocabile 04/04/2018). La revoca è stata motivata dalla sopravvenuta condanna, divenuta irrevocabile il 19/05/2021, per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso il 26/04/2016 (fatto anteriore al passaggio in giudicato della prima sentenza ma con irrevocabilità entro cinque anni dal passaggio in giudicato della prima). La ricorrente ha contestato: 1) errata applicazione dei principi giurisprudenziali sulla revoca (richiamando la Sez. U. n. 37345/2015) sostenendo che il giudice doveva verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che emise la prima sentenza; 2) erronea revoca d'ufficio "per ragioni diverse dalla richiesta del P.M."; 3) richiesta di declaratoria di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen. per una pena complessiva di anno 1 e mesi 4, per la quale sostiene sia decorso il termine estintivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la decisione del giudice dell'esecuzione: la condanna sopravvenuta riguardava un fatto commesso anteriormente al passaggio in giudicato della prima sentenza e la sua irrevocabilità è intervenuta entro i cinque anni successivi al passaggio in giudicato della prima sentenza (quindi operativa la causa di revoca obbligatoria prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.). La Corte ha altresì ritenuto inammissibile e non autosufficiente il motivo relativo alla declaratoria di estinzione della pena (art. 172) per carenza di elementi documentali e perché, secondo la ricostruzione fattuale del ricorso, i reati successivi avrebbero impedito l'estinzione per continuazione; infine ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti; qui indicata quale titolo di reato per le condanne che hanno determinato la revoca del beneficio della sospensione condizionale.

  • Codice penale, art. 168, primo comma, n. 2

    Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario è condannato per altro delitto commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio e la cui condanna è divenuta irrevocabile entro cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza. La Corte ha applicato questa disposizione ritenendo integrati i presupposti temporali.

  • Codice penale, art. 164

    Disciplina le condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale; la giurisprudenza (Sez. U.) richiede che, per revoca basata su cause ostative note al giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione acquisisca il fascicolo del giudizio di cognizione. La Corte ha distinto il caso di specie (revoca obbligatoria ex art. 168) dall'ipotesi affrontata dalle Sezioni unite relativa all'art. 164.

  • Codice penale, art. 172

    Regola l'estinzione della pena decorso un termine (decennale) quando la pena non è mai stata eseguita; la Corte ha ritenuto la doglianza relativa all'estinzione non autosufficiente e, comunque, infondata alla luce delle modalità di esecuzione/sospensione/revoca e della continuazione tra le pene.

  • Codice penale, art. 163

    Disciplina la sospensione dell'esecuzione della pena; richiamata nella ricostruzione difensiva circa una sospensione poi revocata che avrebbe influito sul dies a quo del termine estintivo, ma la Corte ha ritenuto non provata tale ricostruzione.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; qui applicata per compensare le spese sostenute dalla parte resistente.

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Norma sul contenuto della motivazione del ricorso per cassazione; richiamata per spiegare la necessità di riassumere il motivo ai sensi dell'art. 173 disp. att.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Indica i vizi di motivazione e violazione di legge valutabili in sede di cassazione; il ricorso era incentrato su queste censure ma è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di autosufficienza probatoria.

Massime di principio

  • La revoca obbligatoria della sospensione condizionale (art. 168, 1° comma, n. 2) si verifica quando la condanna per altro delitto riguarda un fatto commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e la condanna sopravvenuta diventa irrevocabile entro cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza.
  • La pronuncia delle Sezioni unite sul controllo delle cause ostative (art. 164) riguarda l'ipotesi in cui la sospensione sia stata concessa in presenza di cause ostative note documentalmente al giudice della cognizione: in tali casi il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione. Questa regola non impedisce l'applicazione di art. 168 quando ne ricorrano i presupposti temporali e fattuali.
  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: in assenza di atti o documenti che comprovino le affermazioni di fatto (es. titoli esecutivi, ordinanze di revoca, date di passaggio in giudicato), la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di prova e genericità.
  • La declaratoria di estinzione della pena per decorso del termine (art. 172) dipende dal dies a quo rilevante (esecuzione effettiva della pena, sospensione e eventuale revoca). Se la pena è stata sospesa e poi la sospensione è stata revocata in data successiva, il dies a quo per il decorso del termine estintivo può spostarsi; occorre documentare con precisione l'esecutività e gli eventuali provvedimenti intervenuti.
  • La verifica della continuazione tra più condanne è decisiva per valutare l'operatività o meno dell'estinzione: reati avvinti dalla continuazione possono impedire l'estinzione e incidere sul calcolo delle pene e dei termini estintivi.
  • Dal punto di vista processuale, la mancata produzione di elementi probatori in cassazione non solo indebolisce il ricorso sostanzialmente, ma può anche determinare la condanna al pagamento delle spese e all'ammenda a carico del ricorrente.

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