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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12185/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di riconoscimento del beneficio contributivo previsto per i lavoratori esposti all'amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. La corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo maturata la decadenza speciale introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, perché i lavoratori non avevano presentato la domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano la violazione dell'art. 47, commi 5 e 6, del D.L. n. 269 del 2003 e dell'art. 1, comma 20, della L. n. 247 del 2007, sostenendo che l'interpretazione adottata dai giudici di merito fosse incompatibile con la lettera delle norme e con i principi costituzionali, in particolare perché l'esposizione all'amianto si sarebbe protratta in parte oltre il 1992 e la disciplina successiva del 2007 avrebbe esteso la tutela.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto delle domande. Ha affermato che la decadenza speciale prevista dall'art. 47, comma 5, D.L. n. 269 del 2003 ha natura sostanziale, opera per i soggetti ai quali si applica la nuova disciplina e richiede la domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005, pena la perdita del beneficio. Ha inoltre precisato che la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 20, non elimina tale termine ma si limita a disciplinare una specifica platea di lavoratori di determinate aziende, confermando comunque la necessità della tempestiva presentazione della domanda. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con il rilievo dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8

    rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione ad amianto per il minor coefficiente dell'1,25 ai fini della misura della pensione

    costituisce il fondamento del beneficio previdenziale richiesto; la norma resta la base del diritto ma non individua un arco temporale di riferimento diverso da quello poi fissato dalla disciplina successiva.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, commi 5 e 6

    a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici

    introduce una decadenza speciale di natura sostanziale, subordinando il riconoscimento del beneficio alla presentazione della domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005; la sua applicazione è limitata ai soggetti assoggettati alla nuova disciplina.

  • D.M. 27 ottobre 2004

    la disciplina attuativa deve muoversi nel solco della fonte primaria e non può estendere la decadenza oltre i limiti fissati dalla legge.

  • L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 20

    sono valide le certificazioni rilasciate dall’INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005

    introduce una disciplina speciale per i lavoratori di aziende specifiche, ma non elimina né modifica il termine decadenziale del 15 giugno 2005; al contrario, lo conferma.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità senza ulteriore motivazione analitica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 81 Cost.

    richiamato a sostegno della finalità di contenimento e programmazione della spesa pubblica perseguita dal meccanismo decadenziale.

Massime di principio

  • In materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, la decadenza introdotta dalla disciplina sopravvenuta ha natura sostanziale e comporta la perdita del diritto se la domanda amministrativa non è presentata entro il termine fissato dalla legge.
  • La decadenza speciale non si applica ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, avevano già maturato il diritto, ottenuto il riconoscimento in via amministrativa o giudiziaria, oppure avevano già avviato un procedimento per l'accertamento del diritto.
  • Le norme attuative non possono estendere la platea dei destinatari della decadenza oltre i limiti stabiliti dalla fonte primaria; se lo fanno, vanno disapplicate nella parte eccedente.
  • Una disciplina che introduce un termine finale per la presentazione della domanda al fine di cristallizzare la platea degli aventi diritto e programmare gli oneri di spesa non è di per sé irrazionale o incostituzionale, ove lasci un congruo spazio temporale per l'adempimento.
  • Una norma successiva che regola in modo particolare talune categorie di lavoratori non elimina il termine decadenziale generale, se il testo normativo conferma espressamente la necessità della preventiva domanda entro la data prevista.

Come è indicizzato

MaterieBenefici previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenza

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