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Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria: - del diritto di accesso di cui all’istanza presentata al Comune di Lequile prot. n.-OMISSIS- del 16.05.2025, con conseguente condanna del Comune di Lequile a consentire la visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti; > nonché per l’annullamento: - del diniego all’accesso di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-del 25.06.2025 del Comune di Lequile, del diniego prot. n. -OMISSIS- del 17.07.2025, dell’istanza di riesame 04.07.2025 e di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202500823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi espressi del Comune sull’istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa a una cappella funeraria familiare, preceduti da un eventuale silenzio-diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ostensione e l’estrazione di copia della documentazione relativa alla cappella funeraria familiare, comprendente istanza, progetto, concessione e atto fondativo, per verificare e tutelare in sede civile il proprio diritto alla sepoltura, contestato da alcuni parenti. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, attuale, personale, concreto e serio, nonché della propria legittimazione all’accesso difensivo. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse il diritto soggettivo al sepolcro, la tardività o inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del silenzio-diniego formatosi il 16 giugno 2025 e, nel merito, il difetto di legittimazione della ricorrente, poiché la concessione della cappella non risultava intestata a lei. Il Comune ha inoltre richiamato l’opposizione del controinteressato e ragioni di riservatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dell’atto e dalla giurisdizione eventualmente relativa alla situazione sostanziale sottostante, quale il diritto al sepolcro. Ha inoltre ritenuto tempestiva l’impugnazione dei dinieghi espressi del 25 giugno e del 17 luglio 2025: anche se si fosse formato un silenzio-diniego il 16 giugno, i successivi dinieghi motivati avrebbero avuto carattere confermativo-rinnovativo, riaprendo il termine per ricorrere. Nel merito, il Collegio ha qualificato il giudizio sull’accesso come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la spettanza del diritto di accesso e non soltanto la legittimità formale del diniego. Ha ritenuto l’istanza sufficientemente motivata e non generica, poiché individuava la cappella funeraria, i documenti richiesti e la finalità difensiva. L’interesse della ricorrente è stato giudicato attuale, personale, concreto e serio, in quanto la documentazione poteva essere utile alla tutela del suo diritto alla sepoltura. È stata riconosciuta anche la legittimazione, poiché gli atti richiesti potevano incidere direttamente o indirettamente sulla sua posizione e risultavano strumentali alla difesa. Il TAR ha precisato che il nesso tra documento e finalità difensiva deve essere valutato in astratto: non spetta né all’amministrazione né al giudice anticipare il giudizio sull’ammissibilità, rilevanza o decisività della futura azione giudiziaria, salvo l’assoluta mancanza di collegamento. La documentazione richiesta è stata qualificata come documento amministrativo. Quanto alla privacy, il Comune non aveva indicato nei dinieghi dati sensibili, giudiziari o supersensibili, né aveva specificato i criteri di stretta indispensabilità o di indispensabilità e pari rango richiesti dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Non era quindi sufficiente un generico richiamo alla riservatezza o all’opposizione del controinteressato. Il ricorso è stato accolto, con accertamento del diritto di accesso, annullamento dei dinieghi e ordine al Comune di esibire i documenti e consentire l’estrazione di copia entro trenta giorni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplinano il diritto di accesso documentale e i relativi presupposti soggettivi e oggettivi.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Richiede un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    Consente l’accesso ai documenti amministrativi; la documentazione relativa alla cappella funeraria è stata ricondotta a tale nozione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    Nell’accesso difensivo, la riservatezza può prevalere solo nei casi tassativi previsti dalla legge; l’amministrazione deve specificare la natura dei dati e applicare i criteri di indispensabilità richiesti.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    L’istanza deve consentire di individuare l’oggetto dell’accesso e la relativa finalità; non è necessario indicare gli estremi precisi di ogni documento.

  • art. 116 c.p.a.

    Prevede la tutela giurisdizionale in materia di accesso; il giudizio è diretto all’accertamento della spettanza del diritto e può culminare nell’ordine di esibizione.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Le circostanze non specificamente contestate dall’amministrazione sono state ritenute provate.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Consente l’applicazione nel processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    È stato richiamato per giustificare l’esame prioritario delle questioni preliminari.

Massime di principio

  • Le controversie sul diritto di accesso ai documenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando l’accesso è strumentale alla tutela di una situazione sostanziale soggetta, in ipotesi, alla giurisdizione ordinaria; la giurisdizione sulla situazione sottostante non determina quella sulla domanda di accesso.
  • Il giudizio in materia di accesso è principalmente un giudizio sul rapporto, volto ad accertare la spettanza del diritto di accesso, sicché il giudice può ordinare direttamente all’amministrazione l’esibizione dei documenti quando ne ricorrano i presupposti.
  • L’istanza di accesso non è generica se individua il contesto documentale, l’oggetto sostanziale dei documenti richiesti e la finalità conoscitiva o difensiva; non è necessario indicare gli estremi identificativi precisi di ciascun documento.
  • Nell’accesso difensivo il collegamento tra documenti richiesti e situazione giuridicamente tutelata deve essere valutato in astratto. È sufficiente che i documenti possano risultare utili alla tutela dell’interesse, mentre non è consentito anticipare il giudizio sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dell’eventuale azione futura, salvo l’assoluta mancanza di collegamento.
  • Il sopravvenuto diniego espresso e motivato, adottato dopo un eventuale silenzio-diniego sull’istanza di accesso, ha carattere confermativo-rinnovativo quando deriva da istruttoria e valutazione autonome; esso non è un atto meramente confermativo e riapre il termine per la proposizione del ricorso.
  • In presenza di accesso difensivo, il diniego fondato sulla privacy deve indicare concretamente la natura dei dati e le ragioni per cui ricorrono i limiti tassativi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990; un generico richiamo alla riservatezza o all’opposizione del controinteressato non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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