Sentenza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 2
avverso il silenzio serbato dal Comune di Amalfi sulla diffida presentata ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il 3 giugno 2025 (prot. 10392/25), con cui l’istante invitava il Comune a dichiarare l’inservibilità delle aree di proprietà di essa ricorrente oggetto del decreto di esproprio 5347/90 del 4 settembre 1990 da annullare e/o revocare e, in ogni caso, dichiarare ormai inefficace e improduttivo di effetti con successiva adozione di tutti gli atti conseguenziali compresa la cancellazione delle trascrizioni immobiliari lesive dei diritti della diffidante, nonché a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione emessa dal Comune nei confronti della Cooperativa Nuova Amalfi s.r.l. n. 60/08 e, quindi, emettere tutti gli atti necessari per l’effettiva demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresi l’incarico a ditta per eseguirlo, la nomina di un responsabile del procedimento e, comunque, a dare seguito ad ogni altra incombenza necessaria a detto ripristino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla diffida volta a ottenere la declaratoria di inservibilità delle aree espropriate, la rimozione degli effetti del decreto di esproprio e l'esecuzione di un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un'area interessata da un PEEP, deduceva che il decreto di esproprio del 1990 fosse ormai inefficace e improduttivo di effetti, poiché il piano non era stato effettivamente attuato né completato. Chiedeva inoltre al Comune di dare esecuzione all'ordinanza di demolizione del 2008, relativa alle opere realizzate dalla cooperativa destinataria dell'esproprio, e di ripristinare lo stato dei luoghi. La ricorrente sosteneva che la dichiarazione di inservibilità fosse atto dovuto, che sussistesse un interesse legittimo alla relativa adozione e che, in ragione della vicinitas, fosse legittimata a pretendere la demolizione delle opere e il ripristino ambientale e paesaggistico. Invocava anche l'acquisizione delle opere al patrimonio comunale per effetto dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione. Il Comune non si costituiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse una fattispecie di retrocessione totale, conseguente alla mancata realizzazione dell'opera pubblica entro i termini previsti. In tale ipotesi l'ex proprietario è titolare di un diritto soggettivo alla retrocessione, azionabile davanti al giudice ordinario, senza necessità di una valutazione discrezionale dell'amministrazione. Diversa è la retrocessione parziale: quando l'opera sia stata realizzata, ma alcuni fondi non abbiano ricevuto la destinazione prevista, la posizione del privato è inizialmente di interesse legittimo e la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa; solo dopo la dichiarazione formale di inservibilità sorge il diritto soggettivo alla restituzione. Il Collegio ha escluso l'applicabilità della giurisprudenza invocata dalla ricorrente, riguardante un PEEP effettivamente attuato con alcune aree rimaste inutilizzate, mentre nel caso esaminato il piano non risultava avere avuto effettiva attuazione. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina, insieme all'art. 117 c.p.a., l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito per la tutela contro il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto l'azione è stata ritenuta inammissibile per difetto di giurisdizione.
art. 46 d.P.R. 327/2001
Riguarda la retrocessione totale; quando l'opera pubblica non sia stata realizzata, la pretesa alla retrocessione integra un diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario e non è subordinata a una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
art. 47 d.P.R. 327/2001
Riguarda la retrocessione parziale, caratterizzata dalla mancata destinazione di alcuni fondi dopo l'esecuzione totale o parziale dell'opera e dalla necessità di una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando l'opera pubblica cui era finalizzato l'esproprio non sia stata realizzata entro i termini previsti, l'ex proprietario è titolare di un diritto soggettivo alla retrocessione totale, azionabile davanti al giudice ordinario, senza che occorra una preventiva valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- Quando l'opera pubblica sia stata realizzata, ma alcuni fondi espropriati non abbiano ricevuto la destinazione prevista, la pretesa alla retrocessione parziale è un interesse legittimo pretensivo e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la restituzione è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- La distinzione tra retrocessione totale e parziale ai fini del riparto di giurisdizione dipende, rispettivamente, dalla mancata attuazione dell'intera opera pubblica oppure dall'attuazione dell'opera con inutilizzazione di singole porzioni di terreno.
- La giurisprudenza relativa alla mancata utilizzazione di singoli beni nell'ambito di un piano di edilizia economica e popolare effettivamente attuato non è applicabile quando il piano non abbia avuto effettiva attuazione e la sua realizzazione sia divenuta definitivamente impossibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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