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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa201800501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa, consistente nella mancata adozione di misure di prevenzione e protezione contro l'esposizione professionale al gas radon presso una base militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi hanno chiesto, iure hereditatis, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal congiunto, che aveva prestato servizio dal 1964 al 1982 presso una base militare sotterranea caratterizzata da concentrazioni di radon molto elevate. Hanno dedotto la responsabilità contrattuale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., per non avere effettuato verifiche, informato il personale e adottato misure tecniche e organizzative idonee a ridurre il rischio, nonostante la conoscibilità della pericolosità del radon almeno a partire dal 1977. Hanno sostenuto il nesso causale tra l'esposizione e due neoplasie, polmonare e gastrica, chiedendo il risarcimento del danno biologico, morale, patrimoniale ed esistenziale, quantificato in euro 1.257.460,00. Il Ministero ha eccepito la prescrizione dell'azione e l'insufficiente prova della qualità di eredi; nel merito ha contestato la concentrazione di radon, la prevedibilità del rischio, il nesso causale tra esposizione e patologie, nonché la prova e la quantificazione dei danni. Ha inoltre chiesto l'applicazione della compensatio lucri cum damno rispetto alle somme già corrisposte o spettanti a titolo di speciale elargizione, equo indennizzo, assegni vitalizi e altri benefici riconosciuti alle vittime del dovere.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, pur riconoscendo alcuni presupposti della responsabilità dell'amministrazione. Ha ritenuto provata la qualità di eredi, anche in ragione del comportamento processuale del Ministero, che aveva prodotto documentazione attestante l'avvenuta attribuzione dei benefici agli eredi. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, affermando che si applica il termine decennale proprio della responsabilità contrattuale del datore di lavoro e che il termine decorre dalla conoscenza o conoscibilità della malattia professionale e della sua possibile derivazione dall'agente nocivo; nel caso concreto, il ricorso era stato proposto entro dieci anni dalle diagnosi del 2009. Nel merito, il giudice ha ritenuto dimostrata l'elevata presenza di radon nella base e la mancata adozione di verifiche e misure di riduzione del rischio. Ha riconosciuto, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, che l'esposizione al radon aveva costituito almeno una concausa del tumore polmonare, anche in sinergia con il fumo, e che il Ministero avrebbe dovuto adottare cautele almeno dal periodo in cui la pericolosità era divenuta conoscibile. Ha invece escluso il nesso causale tra radon e tumore gastrico, in assenza di adeguate evidenze scientifiche, e ha ritenuto non provato che il tumore polmonare avesse contribuito al decesso, verosimilmente determinato dalla patologia gastrica. Il danno risarcibile è stato quindi limitato al danno non patrimoniale conseguente alla patologia polmonare: euro 41.041,50, calcolati sulla base di sei mesi di invalidità temporanea parziale al 75% e di un'invalidità permanente del 12%, senza danno patrimoniale, personalizzazione o danno biologico terminale. Tuttavia, il TAR ha applicato la compensatio lucri cum damno, ritenendo detraibili gli emolumenti già percepiti dal de cuius e dagli eredi a titolo di equo indennizzo, assegni vitalizi, speciale assegno vitalizio e speciale elargizione. Poiché i benefici già corrisposti ammontavano complessivamente a euro 145.245,83, importo superiore al danno liquidato, la domanda risarcitoria è stata respinta. Le spese di lite sono state compensate; le spese della CTU e della verificazione sono state poste in parti uguali.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

    La disposizione configura un obbligo contrattuale di protezione, applicabile anche al datore pubblico, che impone l'adozione non solo delle misure specificamente previste dalla legge, ma anche delle cautele concretamente necessarie in relazione al rischio, comprese quelle desumibili dalle conoscenze tecniche disponibili in assenza di una disciplina antinfortunistica specifica.

  • art. 1218 c.c.

    Nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il lavoratore deve provare l'obbligazione lavorativa, l'inadempimento e il danno conseguenza; il datore deve dimostrare l'assenza di colpa e l'adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.

  • art. 41 c.p.

    Il rapporto causale tra attività lavorativa e malattia è governato dal principio di equivalenza delle condizioni: anche un antecedente indiretto o remoto può avere efficacia causale, salvo l'intervento di un fattore estraneo autonomamente sufficiente a produrre l'evento.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non è dimostrabile; le Tabelle milanesi sono utilizzate quale parametro per uniformare la quantificazione del danno non patrimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione impone di valutare il comportamento processuale della parte; la contestazione della qualità di erede è stata ritenuta incompatibile con la produzione ministeriale attestante l'attribuzione dei benefici agli eredi.

  • art. 67 c.p.a.

    È stato utilizzato quale base normativa per la consulenza tecnica d'ufficio disposta al fine di accertare il nesso causale, la prevedibilità del rischio e la quantificazione del danno.

  • art. 1, commi 563-565, l. 266/2005

    La speciale elargizione e gli altri benefici riconosciuti alle vittime del dovere hanno funzione compensativa e, quando riferiti ai medesimi fatti e allo stesso pregiudizio, devono essere considerati ai fini della detrazione dal risarcimento.

  • art. 10 l. 302/1990

    La disciplina della speciale elargizione prevede la detrazione delle somme percepite a titolo di risarcimento e la surroga dello Stato, confermando la non cumulabilità delle attribuzioni compensative riferite al medesimo evento.

  • d.lgs. 241/2000

    È richiamato quale disciplina successiva che ha fissato specifici limiti per l'esposizione al radon; la mancanza di una disciplina anteriore non escludeva comunque l'obbligo datoriale di adottare cautele desumibili dalle conoscenze tecniche disponibili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'amministrazione-datore di lavoro per danni alla salute del dipendente ha natura contrattuale e trova fondamento nell'art. 2087 c.c.; l'obbligo di sicurezza è una clausola generale di protezione che impone l'adozione delle cautele tecnicamente disponibili anche in assenza di una specifica disciplina normativa e comprende l'aggiornamento delle misure preventive in relazione ai rischi conoscibili nel periodo storico considerato.
  • In una controversia per malattia professionale, il lavoratore o i suoi eredi devono provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la nocività dell'ambiente, il danno e il nesso causale tra esposizione e patologia; una volta fornita tale prova, incombe sul datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e che la malattia non sia riconducibile alla violazione degli obblighi di sicurezza.
  • Il nesso causale nella responsabilità civile per malattia professionale deve essere accertato secondo il criterio del più probabile che non e secondo il principio di equivalenza delle condizioni; l'esposizione lavorativa può costituire concausa anche quando concorra con altri fattori di rischio, purché l'apporto causale sia sorretto da adeguate evidenze logico-scientifiche.
  • La responsabilità risarcitoria per una patologia professionale non si estende automaticamente ad altre patologie né al decesso: per ciascuna neoplasia e per il rapporto tra patologia e morte occorre una specifica prova del nesso causale secondo lo standard civilistico del più probabile che non.
  • Quando, per il medesimo fatto lesivo e in relazione allo stesso bene giuridico, il soggetto obbligato al risarcimento è anche quello che eroga prestazioni indennitarie o previdenziali con funzione compensativa, gli importi già percepiti devono essere detratti dal risarcimento, anche se riconosciuti a soggetti diversi dalla vittima primaria e indipendentemente dalla diversità del titolo giuridico.
  • La prescrizione decennale dell'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro decorre dalla conoscenza o conoscibilità non solo della malattia, ma anche della sua possibile natura professionale, comprensiva della presenza dell'agente nocivo e dell'esposizione lavorativa causalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoDanno da lesione dell'affidamentoTrattamento economico e previdenziale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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