Sentenza n. 10/2026 - Trento, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di liquidazione protocollo n. -OMISSIS- Direzione Provinciale di Chieti, con cui è stato conferito al signor -OMISSIS- il Trattamento di Fine Servizio, nella parte in cui è stato omesso, per la liquidazione del TFS, il computo dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 convertito con L. n. 472 del 1987; - di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, infra-procedimentale e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di liquidazione del TFS che aveva omesso il computo dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri, era stato collocato in quiescenza a domanda il 13 gennaio 2021, dopo aver compiuto 55 anni e maturato 39 anni di servizio utile. L'INPS aveva liquidato il trattamento di fine servizio senza includere i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa o omessa applicazione di tale disposizione, sostenendo che il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine del 30 giugno e, nel merito, ha sostenuto che gli scatti fossero computabili nel TFS soltanto in caso di cessazione per raggiungimento del limite di età, invalidità o decesso, nonché previo pagamento della contribuzione prevista per il collocamento a domanda. L'Istituto ha inoltre affermato di essersi limitato a recepire i dati comunicati dall'amministrazione di appartenenza.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza, rilevando che il termine del 30 giugno non comporta l'estinzione del diritto in assenza di un'espressa previsione normativa e serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. In ogni caso, il ricorrente aveva presentato la domanda il 5 febbraio 2020, quindi entro il termine previsto. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 estende i sei scatti al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il ricorrente possedeva entrambi i requisiti. Il Collegio ha escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo ai sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, incida sul diverso regime del calcolo del TFS disciplinato dall'art. 6-bis. Ha inoltre valorizzato l'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, che mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6-bis per le forze di polizia a ordinamento militare. È stata disattesa anche la tesi dell'INPS secondo cui esso sarebbe vincolato ai dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza: il soggetto debitore dell'indennità di buonuscita è l'ente previdenziale. Il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente al TFS comprensivo dell'incremento derivante dai sei scatti, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio, e ha condannato l'INPS alla riliquidazione del TFS e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione estende il beneficio dei sei scatti stipendiali anche a chi sia collocato a riposo a domanda, purché ricorrano i requisiti anagrafici e di servizio; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 232
L'espressione ‘sei scatti di stipendio’ va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio
Gli scatti devono essere calcolati sull'ultimo stipendio, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e degli ulteriori benefici stipendiali indicati dalla norma.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS derivante dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
Per le forze di polizia a ordinamento militare è confermata la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, del calcolo del TFS secondo la disciplina dei sei scatti.
art. 26 c.p.a.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese processuali.
Massime di principio
- L'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, quando siano stati compiuti 55 anni di età e maturati almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non determina la decadenza dal beneficio in assenza di un'espressa previsione normativa; esso è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
- I sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 rilevano ai fini della liquidazione del TFS e sono calcolati nella misura del 2,50 per cento ciascuno sull'ultimo stipendio, secondo l'interpretazione autentica recata dall'art. 20 della l. n. 232/1990.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, disciplinando gli aumenti periodici ai fini della base pensionabile, non modifica il distinto regime di calcolo del TFS previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- L'INPS è il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita e non può escludere la propria responsabilità sostenendo di avere meramente recepito i dati comunicati dall'amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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