Sentenza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Torino dell’11 novembre 2025, con cui è stato disposto l'annullamento del decreto di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio della ricorrente del 1° ottobre 2025 nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di annullamento della precedente concessione della cittadinanza italiana per matrimonio
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino dell'11 novembre 2025, con cui era stato annullato il decreto del 1° ottobre 2025 di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi. Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 e che, secondo la giurisprudenza richiamata, tali controversie spettano ordinariamente alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che l'amministrazione abbia esercitato il potere discrezionale di valutazione dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima legge. La circostanza che fosse stato impugnato l'annullamento successivo della concessione, anziché il diniego originario, non è stata ritenuta idonea a modificare il riparto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia sull'annullamento della concessione della cittadinanza per matrimonio rientri comunque nel novero delle controversie relative al diniego o alla mancata acquisizione della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. In assenza dell'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla sicurezza della Repubblica, la posizione della richiedente resta qualificabile come diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice civile. Il TAR ha richiamato l'art. 11, comma 2, c.p.a., facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio attribuisce, secondo il giudice, una posizione di diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario salvo l'esercizio del potere discrezionale relativo alla sicurezza della Repubblica.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Costituisce l'unica causa preclusiva relativa all'acquisto della cittadinanza per matrimonio rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione e determina, in tale evenienza, l'affievolimento del diritto soggettivo a interesse legittimo e la giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, come avvenuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Le controversie relative all'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione del coniuge del cittadino italiano ha natura di diritto soggettivo.
- La giurisdizione amministrativa sussiste soltanto quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, con conseguente affievolimento del diritto soggettivo a interesse legittimo.
- Il riparto di giurisdizione non muta quando la controversia riguarda l'annullamento successivo di un provvedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio anziché un diniego originario: anche tale controversia resta devoluta al giudice ordinario, salvo l'esercizio del potere valutativo in materia di sicurezza della Repubblica.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
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