Cassazione Civile, Ordinanza n. 23018/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico, iscritto a una scuola di specializzazione nel 1986, ha agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri ministeri chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva e incompleta attuazione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie che imponevano una remunerazione adeguata per i medici specializzandi. In primo grado la domanda è stata rigettata per prescrizione; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 101 Cost. per asserita adesione della Corte territoriale a un orientamento non pacifico; violazione dell’art. 2935 c.c. per l’erroneo accoglimento dell’eccezione di prescrizione; violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese in ragione di asserite oscillazioni giurisprudenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi perché la Corte d’appello si era conformata a un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha inoltre escluso l’azione generale di arricchimento, poiché la domanda principale era stata rigettata per prescrizione e l’azione ex art. 2041 c.c. è sussidiaria e non esperibile quando l’attore abbia avuto a disposizione un’azione specifica di danno. Ha respinto anche la censura sulle spese, affermando che la compensazione è insindacabile in cassazione e che non vi erano reali oscillazioni giurisprudenziali. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 101 Cost.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata era già conforme a principi di diritto consolidati.
Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento; la Corte ha ribadito che il termine decorre dal 27 ottobre 1999.
art. 3 Cost.
La doglianza di violazione del principio di eguaglianza è stata dichiarata manifestamente inammissibile per le stesse ragioni del primo motivo.
art. 14 CEDU
La censura è stata ritenuta manifestamente inammissibile in quanto non idonea a scalfire l’orientamento consolidato applicato dalla Corte territoriale.
L’azione di arricchimento è preclusa quando il soggetto abbia avuto a disposizione un’azione specifica di danno poi perduta per prescrizione o decadenza.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; la doglianza sulla mancata compensazione è stata respinta.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La scelta di non compensare le spese è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità e non giustificata da reali oscillazioni giurisprudenziali.
La palese infondatezza del ricorso è stata valorizzata come abuso del processo, con condanna equitativa in favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
È il parametro dal quale la giurisprudenza fa decorrere la prescrizione decennale del diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Richiamato come intervento di attuazione tardiva e parziale delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi.
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
Sono le direttive che imponevano agli Stati membri di prevedere una retribuzione adeguata per i medici specializzandi.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
- Quando una decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato, le censure che mirano a rimettere in discussione quel principio sono inammissibili se non prospettano argomenti seri e specifici per un mutamento di indirizzo.
- L’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria e non è esperibile se l’attore aveva a disposizione un’azione tipica di risarcimento, poi perduta per prescrizione o decadenza.
- La mancata compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità; non basta allegare generiche oscillazioni giurisprudenziali, specie se la giurisprudenza di riferimento è già stabilizzata.
- La manifesta infondatezza del ricorso può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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