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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31576/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta contro un atto di precetto intimato per il pagamento di una quota di credito risultante da decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un condominio di cui l'opponente faceva parte. L'opponente sosteneva che il credito e il decreto ingiuntivo fossero inesistenti perché fondati su un incarico di amministrazione condominiale conferito a una società tra professionisti che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata giuridicamente inesistente; da ciò deduceva che la persona indicata come amministratrice non avesse mai ricoperto la carica e che, quindi, non potesse sorgere il titolo azionato. In cassazione ha proposto un unico motivo denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita omessa considerazione del motivo d'appello sull'inesistenza della società, richiamando plurime sentenze passate in giudicato che l'avrebbero affermata, nonché la mancanza o apparenza di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata le era stata notificata, ma non aveva depositato la copia notificata della decisione con la relativa relata, come richiesto quando si deduce la decorrenza del termine breve di impugnazione. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello e che, in mancanza della copia notificata ritualmente prodotta, non poteva operare l'eccezione al mancato deposito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'impugnante allega che la sentenza gravata gli è stata notificata, ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione sorge l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta improcedibilità, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.
  • La mera produzione di una copia della sentenza con attestazione di conformità, senza prova della notificazione, non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369 c.p.c. quando la parte deduce la decorrenza del termine breve di impugnazione.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione in cassazione dipende dalle allegazioni delle parti: in assenza di deduzione della notifica della sentenza opera il termine lungo; quando invece la notifica è allegata, deve essere prodotto il documento notificato per consentire il controllo del termine breve.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata prevale sull'esame dei motivi di merito o di violazione di legge.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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