Cassazione Civile, Ordinanza n. 31576/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta contro un atto di precetto intimato per il pagamento di una quota di credito risultante da decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un condominio di cui l'opponente faceva parte. L'opponente sosteneva che il credito e il decreto ingiuntivo fossero inesistenti perché fondati su un incarico di amministrazione condominiale conferito a una società tra professionisti che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata giuridicamente inesistente; da ciò deduceva che la persona indicata come amministratrice non avesse mai ricoperto la carica e che, quindi, non potesse sorgere il titolo azionato. In cassazione ha proposto un unico motivo denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita omessa considerazione del motivo d'appello sull'inesistenza della società, richiamando plurime sentenze passate in giudicato che l'avrebbero affermata, nonché la mancanza o apparenza di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la ricorrente aveva allegato che la sentenza impugnata le era stata notificata, ma non aveva depositato la copia notificata della decisione con la relativa relata, come richiesto quando si deduce la decorrenza del termine breve di impugnazione. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello e che, in mancanza della copia notificata ritualmente prodotta, non poteva operare l'eccezione al mancato deposito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto.
richiamato come parametro della censura per asserita omessa pronuncia sul motivo d'appello.
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato delle sentenze invocate dalla ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge da parte della sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per lamentare assenza o apparenza della motivazione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
base della declaratoria di improcedibilità per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata.
richiamato per individuare il termine breve di impugnazione quando la sentenza sia notificata.
richiamato come termine lungo di impugnazione in assenza di notifica della sentenza.
richiamato per il deposito della documentazione rilevante anche in sede di legittimità.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale e il deposito differito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando l'impugnante allega che la sentenza gravata gli è stata notificata, ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione sorge l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta improcedibilità, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.
- La mera produzione di una copia della sentenza con attestazione di conformità, senza prova della notificazione, non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369 c.p.c. quando la parte deduce la decorrenza del termine breve di impugnazione.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione in cassazione dipende dalle allegazioni delle parti: in assenza di deduzione della notifica della sentenza opera il termine lungo; quando invece la notifica è allegata, deve essere prodotto il documento notificato per consentire il controllo del termine breve.
- L'improcedibilità per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata prevale sull'esame dei motivi di merito o di violazione di legge.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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