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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11022/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata integralmente confermata in appello per il reato di indebita percezione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, contestato come commesso il 5 ottobre 2017. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nel modello ISEE/730 erano stati indicati redditi di lavoro dipendente e una prestazione economica erogata dall'INPS, entrambi rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio e qualificati come redditi imponibili. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, da un lato, illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., nonché degli artt. 111 Cost. e 6 § 1 CEDU, sostenendo in sostanza l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; dall'altro, violazione dell'art. 131-bis c.p., per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al dolo, ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, secondo cui l'indicazione di alcuni redditi nel modello dimostrava la consapevolezza dell'obbligo di dichiararli e quindi l'intento di conseguire indebitamente il beneficio. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto corretta la valutazione negativa di particolare tenuità, fondata sull'intensità del dolo e sulla piena consapevolezza dell'omissione. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma incriminatrice applicata alla condotta di indebita percezione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per qualificare come rilevanti e imponibili i redditi che avrebbero dovuto essere dichiarati ai fini dell'ammissione al beneficio

  • art. 192 c.p.p.

    invocato dalla difesa come parametro di valutazione della prova e della motivazione, ma la censura è stata ritenuta generica e reiterativa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza motivazionale

  • art. 6 § 1 CEDU

    richiamato dalla difesa a sostegno della doglianza motivazionale

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'intensità del dolo e della consapevolezza dell'omissione

  • art. 133, primo comma, c.p.

    utilizzato, secondo il richiamo alle Sezioni Unite, come criterio per la valutazione complessiva della tenuità del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato anche nel principio delle Sezioni Unite sulla valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del fatto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della configurabilità del dolo nel reato di indebita percezione di un beneficio pubblico, è valorizzabile la circostanza che l'agente abbia correttamente indicato alcuni dati reddituali nel modulo di richiesta: ciò può dimostrare la consapevolezza dell'obbligo dichiarativo e quindi l'intento di ottenere indebitamente il beneficio omettendo altri redditi rilevanti.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la presenza di un dolo intenso e di una piena consapevolezza dell'omissione può legittimare il diniego della causa di non punibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile, se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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