Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00261/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società emittente)

La controversia

Due coniugi hanno agito per ottenere il rimborso di due buoni postali fruttiferi cartacei della serie 1D8, emessi il 7 febbraio 2008, per l'importo di euro 10.000, oltre interessi. La società emittente aveva negato il rimborso eccependo la prescrizione del diritto. Gli attori hanno sostenuto che la prescrizione non potesse operare nei loro confronti perché i titoli non indicavano chiaramente che fossero a termine, né riportavano data di scadenza e tassi applicati; hanno inoltre dedotto che non era stato consegnato il foglio informativo analitico contenente la descrizione dell'investimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'ha riformata respingendola. In cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello e omessa pronuncia; 2) violazione del d.m. 19 dicembre 2000, sostenendo che dal solo titolo non fosse ricavabile la scadenza e che il foglio informativo non consentisse di comprendere la perdita del capitale per prescrizione; 3) violazione delle norme su prova documentale e onere della prova, deducendo la mancata consegna del foglio informativo, il disconoscimento della dichiarazione di ricezione e la necessità di querela di falso; 4) violazione degli artt. 112, 115, 167 e 2697 c.c./c.p.c., assumendo che la controparte non avesse contestato l'omessa consegna del foglio e che la Corte d'appello avesse valorizzato indebitamente il contenuto del documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il giudice d'appello aveva comunque esaminato, sia pure implicitamente, l'eccezione di aspecificità dell'appello; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, per i buoni cartacei, il d.m. 19 dicembre 2000 prevede che le caratteristiche dell'investimento siano indicate nel foglio informativo, sicché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il collegamento tra titolo e foglio consegnato ai risparmiatori; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la questione sulla consegna del foglio e sulla querela di falso era un apprezzamento di fatto e il ricorso era privo di specificità quanto al contenuto dell'atto di querela; ha disatteso il quarto motivo perché l'accertamento della non contestazione e la valutazione del contenuto documentale spettano al giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta infondata/inammissibile perché il giudice di merito aveva comunque esaminato la questione di specificità dell'atto di appello.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando contrasta senza validi argomenti con un principio di diritto già consolidato dalla Corte.

  • art. 3 d.m. 19 dicembre 2000

    Per i buoni postali fruttiferi cartacei la descrizione delle caratteristiche dell'investimento deve essere contenuta nel foglio informativo consegnato al risparmiatore.

  • art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000

    Il termine decennale di prescrizione si applica anche alle serie già emesse non ancora prescritte alla data di entrata in vigore del decreto; il dies a quo coincide con la scadenza del titolo.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché risolta in un riesame del fatto.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità di copie documentali è stata trattata come questione di fatto non sindacabile in cassazione nei termini proposti.

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    La querela di falso è stata richiamata, ma la censura è stata reputata carente di specificità nel descrivere l'impugnativa proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omissione di pronuncia quando il giudice non affronti espressamente una questione processuale ma la disattenda implicitamente decidendo nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    L'accertamento della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte appartiene al giudice di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    La valutazione dell'effetto della mancata contestazione non può essere rovesciata in cassazione come questione di fatto.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Sono state applicate le statuizioni sanzionatorie per la proposizione del ricorso in sede di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata nel procedimento camerale a seguito di proposta del consigliere delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di buoni postali fruttiferi cartacei disciplinati dal d.m. 19 dicembre 2000, le condizioni economiche e la descrizione dell'investimento devono risultare dal foglio informativo consegnato al sottoscrittore, che integra la regolazione dell'operazione.
  • Il termine di prescrizione dei diritti incorporati nei buoni postali va individuato secondo la disciplina applicabile al titolo e, per le serie già emesse ma non ancora prescritte alla data di efficacia del decreto, il dies a quo coincide con la scadenza del buono.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito disattenda implicitamente una questione processuale trattandola nel percorso argomentativo della decisione.
  • L'accertamento della non contestazione dei fatti, della consegna di un documento e, più in generale, della portata delle difese e delle produzioni documentali è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e nel rispetto dell'autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.