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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17241/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un precedente rapporto di locazione finanziaria e da accordi collegati con i quali la società ricorrente sostiene che la controparte si fosse impegnata a farsi carico, nei confronti di un terzo fornitore, degli oneri derivanti da lavori eseguiti nell'interesse della ricorrente. Dopo che in altra sede la ricorrente e la società resistente erano state condannate in solido verso il terzo, la ricorrente aveva promosso un arbitrato per far accertare, sul piano interno tra le parti, a chi dovesse gravare definitivamente il pagamento. Il lodo arbitrale era stato impugnato davanti alla Corte d'appello di Brescia per nullità; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo inconferente il richiamo alla disciplina dell'accollo cumulativo ex art. 1273 c.c., perché la lite riguardava non il rapporto con il creditore, ma il diverso rapporto interno di provvista tra accollante e accollato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c., sostenendo che il patto integrasse un accollo cumulativo esterno con conseguente definitivo carico dell'obbligazione sull'assuntore; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 829, comma 1, n. 8, c.p.c., per avere la Corte d'appello ignorato un preteso giudicato esterno che avrebbe già qualificato il rapporto come accollo cumulativo esterno; 3) vizio di motivazione, per non aver considerato che le eccezioni sul rapporto di provvista avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio promosso dal terzo creditore, con la conseguenza che, in difetto, l'onere avrebbe dovuto restare a carico dell'accollante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero tra loro connessi e comunque non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva infatti escluso l'applicabilità dell'art. 1273 c.c. alla controversia, osservando che la norma disciplina il rapporto di valuta con il creditore, mentre la domanda della ricorrente riguardava il diverso rapporto di provvista interno tra accollante e accollato, oggetto dell'arbitrato. Per questa ragione le censure che insistevano sull'accollo cumulativo esterno e sul presunto giudicato sulla qualificazione del rapporto sono state giudicate inconferenti. La Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1273 c.c.

    Disciplina l'accollo nel rapporto di valuta con il creditore; non regola il rapporto interno di provvista tra accollante e accollato, salvo il richiamo del comma 4 in direzione dell'accollato. La censura che la invochi per contestare la ripartizione interna dell'obbligazione è inconferente.

  • art. 2909 c.c.

    Il preteso giudicato esterno non è stato ritenuto rilevante perché riferito a una qualificazione del rapporto non decisiva rispetto al tema effettivamente deciso.

  • art. 829, comma 1, n. 8, c.p.c.

    La deduzione di nullità del lodo per violazione del giudicato è stata ritenuta infondata/inconferente, poiché il giudizio arbitrale verteva sul diverso rapporto interno tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'art. 1273 c.c. attiene al rapporto di valuta tra creditore e soggetti obbligati e non può essere automaticamente invocato per regolare la distribuzione interna del debito nel rapporto di provvista tra accollante e accollato.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'inapplicabilità della norma evocata dal ricorrente al caso concreto, le censure che insistano sulla diversa qualificazione giuridica della fattispecie sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi effettiva.
  • Il giudicato esterno è utile solo se investe il medesimo punto decisivo della controversia; se riguarda una qualificazione che non governa il thema decidendum del giudizio impugnato, la relativa doglianza è inconferente.
  • Nel giudizio di legittimità la critica per violazione di legge o per vizio motivazionale deve essere calibrata sulla decisione impugnata: un motivo che presupponga un errore non commesso dalla sentenza di merito è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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