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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33139/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato, in parte, la liberazione anticipata concessa al ricorrente per vari semestri: il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 54 ord. pen. e violazione degli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che la revoca può incidere solo se il nuovo delitto sia stato commesso durante l'esecuzione della pena specifica in relazione alla quale il beneficio era stato concesso (con richiesta, in caso di cumulo, di accertare se i singoli rapporti esecutivi non fossero già estinti), e che il tribunale non aveva adeguatamente valutato la sua situazione terapeutica e la possibile occasionalità del reato (ricaduta tossicomanica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 54 ord. pen. ammette la revoca della liberazione anticipata quando il delitto non colposo è stato commesso durante l'espiazione della pena, indipendentemente dal momento del passaggio in giudicato della condanna. Nel caso di esecuzione unitaria di più pene cumulate (art. 76 c.p.), se il nuovo reato è stato commesso mentre l'esecuzione era ancora in corso, la revoca deve investire tutti i benefici concessi relativi all'intero arco temporale di esecuzione delle pene cumulate. La Corte ha ritenuto provato che il reato del 16/9/2020 fu commesso quando le pene cumulate erano ancora in esecuzione (fine pena riconosciuta poi al 1/1/2022) e che il giudice di sorveglianza aveva correttamente valutato il fallimento del percorso rieducativo del ricorrente; pertanto la revoca dei semestri indicati è legittima. Il ricorrente è stato anche condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    "per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione della pena successivamente alla concessione del beneficio"

    La revoca della liberazione anticipata può essere disposta quando il nuovo delitto sia stato commesso durante l'espiazione della pena per la quale è stato concesso il beneficio; non rileva il momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità, purché il reato sia stato materialmente commesso durante l'espiazione.

  • art. 76 cod. pen.

    Principio di unitarietà dell'esecuzione: le pene della stessa specie, cumulate, si considerano eseguite contemporaneamente; quando il beneficio è concesso in relazione alle pene cumulate, la revoca, se adottata mentre l'esecuzione è in corso, investe tutte le pene cumulate.

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamata come disciplina dell'affidamento terapeutico: utile per collocare il regime esecutivo del condannato (il ricorrente era in affidamento terapeutico al momento in cui ha commesso il nuovo reato).

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Citato in chiusura con riferimento alla cancellazione di dati personali (disposizione richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione).

Massime di principio

  • La revoca della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 ord. pen. è possibile anche se la condanna per il nuovo reato diventa definitiva dopo l'integrale espiazione della pena: rileva la data di commissione del reato, non la data del passaggio in giudicato.
  • Se le pene sono unificate in un provvedimento di cumulo e l'esecuzione è ancora in corso al momento della commissione del nuovo reato, vige il principio di unitarietà dell'esecuzione: la revoca, se adottata durante l'esecuzione, può investire i benefici concessi per l'intero arco temporale delle pene cumulate.
  • Se la revoca viene deliberata dopo che l'esecuzione si è già esaurita, il tribunale deve prima sciogliere il cumulo per verificare quale condanna fosse effettivamente in esecuzione alla data del fatto e può limitare la revoca solo al beneficio relativo a quella pena.
  • La revoca non è automatica: il giudice dell'esecuzione deve valutare l'incidenza del nuovo reato sull'opera rieducativa (occasionalità vs. fallimento del percorso), tenendo conto della documentazione sul percorso trattamentale e dello stato personale (es. tossicodipendenza).
  • Nel valutare la prospettazione difensiva relativa a estinzioni pratiche di singoli rapporti esecutivi, prevale la verifica materiale delle date di inizio/fine espiazione delle singole pene e la disciplina del cumulo; non è determinante la mera presenza formale di richiamo nei provvedimenti successivi.

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