Sentenza del 02/07/2020 n. 13498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso ICI per gli anni 2002-2004 relativo a tre immobili catastalmente B/1, B/5 e B/7. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto il rimborso per B/1 e B/7 (riconosciuti come rispettivamente museo e cappella/luogo di culto, esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992) e lo aveva negato per B/5 perché, essendo sottoposto a ristrutturazione, non risultava utilizzato. In Cassazione il ricorrente deduceva: (i) violazione di norme sul giudicato (art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.), sostenendo che una precedente sentenza (CTP Pistoia n. 245/2008, divenuta definitiva) avesse già accertato l'esenzione anche per gli anni anteriori; (ii) errata applicazione dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992 ritenendo che un immobile in ristrutturazione non possa essere considerato "inutilizzato" e quindi dovrebbe mantenere l'agevolazione. Il Comune, con ricorso incidentale, contestava invece la qualificazione di B/7 come luogo di culto, eccependo elementi documentali che indicavano l'immobile come non visitabile per restauro e criticando la dichiarazione del parroco come generica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del (XXXXX) sia il ricorso incidentale del Comune di Buggiano e ha compensato le spese. Motivi: (1) il presunto giudicato richiamato dal ricorrente (sentenza n. 245/2008) conteneva considerazioni di diritto e non accertamenti di fatto suscettibili di trasferimento automatico ad altri periodi: il giudicato fattuale opera solo su fatti costitutivi stabili nel tempo; (2) nell'interpretazione dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992 la Corte ribadisce che per l'esenzione rileva l'utilizzo concreto e attuale dell'immobile per le finalità agevolate, salvo casi particolari in cui la mera disponibilità/destinazione del bene dimostri la permanenza della strumentalità; (3) la censura sulla ristrutturazione (B/5) è inammissibile perché, come formulata, è contraddittoria e comunque il ricorrente non ha fornito la prova richiesta dell'elemento costitutivo dell'esenzione; (4) il giudice di legittimità non può riesaminare la valutazione di merito e la CTR ha correttamente ritenuto B/7 utilizzata a fini di culto.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i
L'esenzione ai fini ICI rileva in presenza di immobili destinati o utilizzati per le finalità indicate; la Corte sottolinea che generalmente rileva l'utilizzo concreto e attuale per le finalità agevolate, salvo casi in cui la disponibilità/destinazione dimostri la persistenza della strumentalità (es.: immobile non visitabile ma nella disponibilità dell'ente). Spetta al soggetto che invoca l'esenzione allegare e provare i presupposti.
Richiamato in relazione alla disciplina del giudicato: la Corte osserva che il giudicato può operare solo sulle statuizioni di fatto e non sulle mere considerazioni di diritto; quindi una sentenza che contiene prevalentemente argomentazioni di diritto non vincola come fatto giudicato in giudizi successivi.
Codice di Procedura Civile, articolo 324
Richiamato nella censura sul giudicato; la Corte ritiene che l'eccezione di giudicato non possa trovare accoglimento se il provvedimento definitivo richiamato non contiene accertamenti fattuali trasferibili al nuovo giudizio.
Codice di Procedura Civile, articolo 113
Riferito al fatto che le considerazioni di diritto contenute in una sentenza non possono assumere efficacia vincolante di giudicato; esse possono però costituire indirizzo ma non vincolo obbligatorio nelle decisioni successive.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater
Norma richiamata per far luogo al pagamento di eventuale ulteriore contributo unificato previsto in caso di concomitanza di ricorso e ricorso incidentale; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'addebito previsto.
Massime di principio
- Il giudicato opera solo sulle statuizioni di fatto; le affermazioni di diritto contenute in una sentenza non vincolano come fatto giudicato in giudizi successivi: non si può estendere automaticamente una decisione fondata su ragionamenti giuridici a periodi diversi senza accertamenti fattuali.
- Per ottenere l'esenzione ICI ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992 il soggetto invocante deve allegare e provare la sussistenza del presupposto (utilizzo concreto/attuale o, in casi particolari, la conservazione della strumentalità e della disponibilità dell'immobile).
- Un immobile in ristrutturazione può in astratto restare nella sfera di disponibilità e strumentalità del soggetto (e quindi non perdere automaticamente l'esenzione), ma è onere dell'interessato dimostrarne la persistenza; la mera affermazione non è sufficiente.
- Il giudice di legittimità non riesamina la valutazione probatoria di merito: contestazioni che mirano a ottenere nuova valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione.
- Se la destinazione dell'immobile (es. luogo di culto, museo) non è stata formalmente perduta (es. sconsacrazione), la quantità o la temporanea sospensione dell'utilizzo non è automaticamente decisiva, purché non emerga che la strumentalità sia venuta meno.
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