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Sentenza

Sentenza del 02/07/2020 n. 13498 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso ICI per gli anni 2002-2004 relativo a tre immobili catastalmente B/1, B/5 e B/7. La Commissione Tributaria Regionale aveva riconosciuto il rimborso per B/1 e B/7 (riconosciuti come rispettivamente museo e cappella/luogo di culto, esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992) e lo aveva negato per B/5 perché, essendo sottoposto a ristrutturazione, non risultava utilizzato. In Cassazione il ricorrente deduceva: (i) violazione di norme sul giudicato (art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.), sostenendo che una precedente sentenza (CTP Pistoia n. 245/2008, divenuta definitiva) avesse già accertato l'esenzione anche per gli anni anteriori; (ii) errata applicazione dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992 ritenendo che un immobile in ristrutturazione non possa essere considerato "inutilizzato" e quindi dovrebbe mantenere l'agevolazione. Il Comune, con ricorso incidentale, contestava invece la qualificazione di B/7 come luogo di culto, eccependo elementi documentali che indicavano l'immobile come non visitabile per restauro e criticando la dichiarazione del parroco come generica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del (XXXXX) sia il ricorso incidentale del Comune di Buggiano e ha compensato le spese. Motivi: (1) il presunto giudicato richiamato dal ricorrente (sentenza n. 245/2008) conteneva considerazioni di diritto e non accertamenti di fatto suscettibili di trasferimento automatico ad altri periodi: il giudicato fattuale opera solo su fatti costitutivi stabili nel tempo; (2) nell'interpretazione dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992 la Corte ribadisce che per l'esenzione rileva l'utilizzo concreto e attuale dell'immobile per le finalità agevolate, salvo casi particolari in cui la mera disponibilità/destinazione del bene dimostri la permanenza della strumentalità; (3) la censura sulla ristrutturazione (B/5) è inammissibile perché, come formulata, è contraddittoria e comunque il ricorrente non ha fornito la prova richiesta dell'elemento costitutivo dell'esenzione; (4) il giudice di legittimità non può riesaminare la valutazione di merito e la CTR ha correttamente ritenuto B/7 utilizzata a fini di culto.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i

    L'esenzione ai fini ICI rileva in presenza di immobili destinati o utilizzati per le finalità indicate; la Corte sottolinea che generalmente rileva l'utilizzo concreto e attuale per le finalità agevolate, salvo casi in cui la disponibilità/destinazione dimostri la persistenza della strumentalità (es.: immobile non visitabile ma nella disponibilità dell'ente). Spetta al soggetto che invoca l'esenzione allegare e provare i presupposti.

  • Codice Civile, articolo 2909

    Richiamato in relazione alla disciplina del giudicato: la Corte osserva che il giudicato può operare solo sulle statuizioni di fatto e non sulle mere considerazioni di diritto; quindi una sentenza che contiene prevalentemente argomentazioni di diritto non vincola come fatto giudicato in giudizi successivi.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 324

    Richiamato nella censura sul giudicato; la Corte ritiene che l'eccezione di giudicato non possa trovare accoglimento se il provvedimento definitivo richiamato non contiene accertamenti fattuali trasferibili al nuovo giudizio.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 113

    Riferito al fatto che le considerazioni di diritto contenute in una sentenza non possono assumere efficacia vincolante di giudicato; esse possono però costituire indirizzo ma non vincolo obbligatorio nelle decisioni successive.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater

    Norma richiamata per far luogo al pagamento di eventuale ulteriore contributo unificato previsto in caso di concomitanza di ricorso e ricorso incidentale; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'addebito previsto.

Massime di principio

  • Il giudicato opera solo sulle statuizioni di fatto; le affermazioni di diritto contenute in una sentenza non vincolano come fatto giudicato in giudizi successivi: non si può estendere automaticamente una decisione fondata su ragionamenti giuridici a periodi diversi senza accertamenti fattuali.
  • Per ottenere l'esenzione ICI ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 504/1992 il soggetto invocante deve allegare e provare la sussistenza del presupposto (utilizzo concreto/attuale o, in casi particolari, la conservazione della strumentalità e della disponibilità dell'immobile).
  • Un immobile in ristrutturazione può in astratto restare nella sfera di disponibilità e strumentalità del soggetto (e quindi non perdere automaticamente l'esenzione), ma è onere dell'interessato dimostrarne la persistenza; la mera affermazione non è sufficiente.
  • Il giudice di legittimità non riesamina la valutazione probatoria di merito: contestazioni che mirano a ottenere nuova valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione.
  • Se la destinazione dell'immobile (es. luogo di culto, museo) non è stata formalmente perduta (es. sconsacrazione), la quantità o la temporanea sospensione dell'utilizzo non è automaticamente decisiva, purché non emerga che la strumentalità sia venuta meno.

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