Cassazione Civile, Ordinanza n. 26124/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una proprietaria di un edificio aveva affidato a un'impresa individuale il rifacimento della copertura di un immobile sito in Torino. Dopo l'installazione del cantiere e in presenza di eventi meteorologici rilevanti, si erano verificati infiltrazioni e danni alle unità abitative sottostanti; era stata svolta anche una consulenza tecnica preventiva che aveva accertato difetti di esecuzione e infiltrazioni dal tetto. La committente aveva chiesto il risarcimento dei costi di ripristino e dei danni ulteriori. L'appaltatore aveva contestato la propria responsabilità, sostenendo che i fenomeni dipendessero dal preesistente stato dell'immobile e da modifiche concordate con la committente e con il direttore dei lavori, e aveva chiamato in causa la direttrice dei lavori e l'assicurazione. In appello la Corte aveva ridotto la condanna per un errore sull'aliquota IVA, aveva accolto l'appello incidentale della direttrice dei lavori revocando la condanna nei suoi confronti e aveva respinto la domanda di garanzia verso l'assicurazione. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto: 1) tardività e quindi inammissibilità dell'appello incidentale della direttrice dei lavori, con omessa pronuncia sull'eccezione; 2) illegittima regolazione delle spese conseguente all'accoglimento di quell'appello; 3) violazione delle norme sull'accettazione dell'opera e sulla garanzia per vizi, sostenendo che vi fosse stata accettazione tacita e che la denuncia dei vizi fosse tardiva; 4) omesso esame e violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato la prova che egli avrebbe cercato di dissuadere la committente dall'usare guaine bituminose invece della faldaleria in rame; 5) illegittima esclusione della chiamata in causa del direttore dei lavori quale terzo responsabile; 6) nullità della motivazione sulla valutazione della consulenza tecnica; 7) ulteriore violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1665-1667 c.c. per avere fondato l'accertamento su documenti di parte e per avere comunque ritenuto la responsabilità dell'appaltatore nonostante l'asserita accettazione dell'opera. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ha ritenuto tardivo l'appello incidentale della direttrice dei lavori, ha cassato la sentenza sul punto e ha deciso nel merito dichiarando inammissibile quell'appello; ha quindi caducato anche il correlato regolamento delle spese. Ha rigettato gli altri motivi, ritenendo infondate le censure sull'accettazione tacita, sulla denuncia dei vizi, sulla valutazione delle prove e sulla motivazione relativa alla CTU; il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, cassando la sentenza d'appello limitatamente all'ammissione dell'appello incidentale della direttrice dei lavori e alla conseguente statuizione sulle spese; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello incidentale tardivo. Ha rigettato i restanti motivi, salvo dichiarare assorbito il quinto. In definitiva, la condanna dell'appaltatore verso la committente è rimasta ferma nei limiti già rideterminati in appello, mentre è stata esclusa la garanzia/regresso nei confronti della direttrice dei lavori per effetto dell'inammissibilità del suo gravame. Le spese del giudizio di legittimità sono state regolate secondo la soccombenza tra le parti costituite.
Norme richiamate
L'appello incidentale deve essere proposto nei termini e con le modalità previste, pena la tardività e la conseguente inammissibilità.
Il termine per la costituzione del convenuto resta ancorato alla data di udienza fissata nell'atto introduttivo, salvo l'ipotesi di differimento ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.
art. 168-bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Il rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi del comma 4 non riapre i termini per la costituzione; solo il differimento disposto dal giudice istruttore ai sensi del comma 5 incide sul dies ad quem del termine a ritroso.
Le regole di proroga al primo giorno non festivo operano anche sui termini computati a ritroso, ma devono essere applicate in modo da non abbreviare l'intervallo minimo previsto.
È denunciata l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'appello incidentale; la Corte ritiene però che la tardività sia rilevabile anche d'ufficio e quindi deducibile pure in sede di legittimità.
La soccombenza conseguente all'erroneo accoglimento di un appello incidentale giustifica la regolazione delle spese a carico della parte soccombente.
Richiamato in relazione al regolamento delle spese di lite, poi caducato per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
La consegna dell'opera non equivale di per sé ad accettazione; l'accettazione richiede un comportamento del committente, anche per facta concludentia, che manifesti il gradimento dell'opera.
La garanzia per difformità e vizi non è esclusa ove i vizi siano occulti e denunciati tempestivamente; l'appaltatore può andare esente da responsabilità solo in presenza di effettiva accettazione dell'opera o di prova idonea della tardività della denuncia.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove.
Richiamato per denunciare un preteso vizio di motivazione, ma la Corte osserva che il motivo in realtà sollecitava una nuova valutazione del merito.
art. 111 Cost.
Invocato per il preteso difetto di motivazione, ma la Corte reputa adeguata la motivazione resa sul punto.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità della chiamata in causa del terzo responsabile; la questione viene però assorbita per l'inammissibilità dell'appello incidentale della terza chiamata.
Richiamato in relazione alla chiamata del terzo responsabile; la Corte non affronta nel merito la censura perché assorbita.
Richiamato con riferimento alla responsabilità solidale e al regresso tra corresponsabili; la censura resta assorbita.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in capo alla parte soccombente sull'impugnazione incidentale.
Massime di principio
- L'appello incidentale è inammissibile se proposto oltre il termine di costituzione calcolato con riferimento all'udienza indicata nell'atto introduttivo; il rinvio d'ufficio ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non riapre i termini.
- La proroga del termine che scade di sabato o in giorno festivo, prevista dall'art. 155 c.p.c., opera anche per i termini computati a ritroso, ma senza alterarne la funzione di assicurare un intervallo minimo effettivo.
- La tardività dell'appello incidentale è rilevabile d'ufficio e può essere dedotta anche per la prima volta in cassazione.
- In tema di appalto, la consegna dell'opera non coincide automaticamente con l'accettazione: occorre un comportamento del committente, espresso o concludente, che manifesti il gradimento dell'opera senza riserve.
- La prova dell'accettazione tacita dell'opera e della tardività della denuncia dei vizi è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- L'appaltatore non si libera da responsabilità per vizi dell'opera solo perché abbia ricevuto istruzioni dal committente: deve dimostrare di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato, nonostante ciò, costretto a eseguire l'opera come mero nudus minister.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura quando si contesta soltanto la valutazione delle prove; essa ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
- Se l'impugnazione incidentale del terzo chiamato è inammissibile, cadono le statuizioni dipendenti, inclusa la regolazione delle spese fondata sull'erroneo accoglimento di quell'impugnazione.
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