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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11611/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni soggetti che assumevano di avere posseduto in modo esclusivo e continuato, per oltre vent'anni, un compendio immobiliare sito in Paternò Calabro, costituito da fabbricati, corti e terreni agricoli, usandone uno come abitazione familiare, destinando gli altri a ricovero attrezzi e animali, coltivando i terreni e sostenendo di avere eseguito manutenzioni e pagato le utenze. Chiedevano dunque l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione. I convenuti contestavano la domanda, sostenendo che il fondo era rimasto nella disponibilità del loro dante causa, che uno degli occupanti aveva svolto mero ruolo di guardiano o piccolo colono, che altri occupanti avevano residenza altrove, che mancava interversione del possesso e che alcuni atti compiuti dai convenuti dimostravano il perdurare del diritto di proprietà. La Corte d'appello ha accolto l'appello dei proprietari ritenendo insufficiente il quadro probatorio: la sola coltivazione del fondo non basta a dimostrare il possesso ad usucapionem; gli atti documentali prodotti dai convenuti mostravano l'esercizio del diritto dominicale; il comodato del 2014 era valorizzato come riconoscimento della proprietà altrui; i lavori eseguiti dagli occupanti non erano idonei a integrare interversione del possesso. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con cinque motivi, violazione di norme sul possesso e sull'usucapione, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse svalutato ingiustamente le testimonianze, attribuito rilievo a circostanze ignote ai possessori, erroneamente considerato il comodato come atto impeditivo o riconoscitivo e omesso di individuare il titolo detentivo che avrebbe reso necessaria l'interversione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e mascherava una critica alla valutazione delle prove; il quarto e il quinto inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la decisione di merito era sorretta anche da un'autonoma ratio, già ritenuta incensurabile, relativa all'insufficienza di occupazione e coltivazione a integrare il possesso utile all'usucapione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva negato l'usucapione. Ha ritenuto che le censure non colpissero una violazione di legge, ma mirassero a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Inoltre ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma e decisiva, cioè l'insufficienza della sola coltivazione e occupazione dei beni a dimostrare il possesso ad usucapionem, non superata dai motivi di ricorso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese, di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 832 c.c.

    Richiamato come norma sulla proprietà, ma la Corte osserva che la sua violazione non era in realtà dedotta nei termini di una falsa interpretazione della norma, bensì come critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato in tema di possesso; la Corte ribadisce che la valutazione sulla sussistenza del possesso utile all'usucapione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura delle prove.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato in tema di interversione della detenzione in possesso; la Corte non entra nel merito della doglianza perché ritenuta mal diretta o assorbita da una ratio autonoma della decisione impugnata.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione; la Corte conferma che l'onere di provare il possesso ultraventennale incombe su chi invoca l'usucapione e che la prova deve essere rigorosa, specie se il convenuto contesta i presupposti.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato in relazione alle regole sull'usucapione; la Corte non si sofferma su un autonomo profilo interpretativo della norma, perché le censure erano in realtà rivolte alla ricostruzione fattuale.

  • art. 1167 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ne approfondisce l'applicazione specifica poiché ritiene le doglianze inammissibili o prive di pertinenza rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ricorda che la censura sulla violazione dell'onere della prova è impropria quando, in realtà, si contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale probatorio; nel caso concreto il giudice di merito ha correttamente posto l'onere della prova in capo a chi invocava l'usucapione.

  • artt. 115-116 c.p.c.

    La Corte afferma che la violazione di tali norme è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali, oppure attribuisce efficacia di prova legale a elementi soggetti a prudente apprezzamento; non quando si contesta la mera valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma escluso perché la censura riguardava in sostanza il merito della valutazione istruttoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione delle prove e non l'omissione di un fatto storico decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte rileva anche la compatibilità della proposta accelerata con la composizione del collegio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la condanna alla somma ulteriore per responsabilità aggravata, oltre alla somma dovuta alla Cassa delle Ammende, in ragione della definizione del giudizio conformemente alla proposta di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: il vizio riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, non l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, acquisite fuori dei limiti legali o attribuito valore di prova legale a elementi soggetti a prudente apprezzamento; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
  • Chi agisce per usucapione deve provare in modo rigoroso il possesso ultraventennale con atti univoci, continui e corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà; la mera coltivazione del fondo o l'occupazione materiale dell'immobile non sono, da sole, elementi sufficienti.
  • In presenza di contestazione specifica del convenuto, l'onere probatorio dell'usucapiente non si attenua ma diventa più stringente, perché occorre dimostrare con elementi oggettivi le modalità del possesso e la sua durata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se la censura non si confronta con la motivazione decisiva, è inammissibile.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse resiste alle censure, i motivi diretti contro le altre sono inammissibili per difetto di interesse, poiché non potrebbero comunque determinare la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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