Cassazione Penale, Sentenza n. 40772/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per aver esercitato l'attività venatoria in area protetta (riserva naturale Foce Sele-Tanagro, in prossimità del fiume Calore, nel comune di Serre) e per aver introdotto senza autorizzazione armi e munizioni (due fucili semiautomatici e cartucce) il 18/11/2017. Lamentavano mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in particolare sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nella valutazione della distanza dei ricorrenti dal fiume (avrebbero contestato la misura che li collocava a meno di 150 m dal fiume). La difesa ha contestato la metodologia di misurazione adottata dagli agenti (misurazioni con telefono cellulare) e ha prodotto una consulenza tecnica che, secondo la difesa, non affermava compiutamente che i soggetti fossero a 120 m dal fiume ma solo metteva in discussione le misurazioni, evidenziando la necessità di usare almeno due coordinate e individuare il punto della sponda del fiume da cui misurare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la consulenza tecnica della difesa (ing. Robetti) fosse stata correttamente interpretata dalla Corte d'appello nel senso che i ricorrenti si trovavano a circa 120 m dalle sponde del fiume, quindi comunque entro la fascia protetta di 150 m prevista per la riserva, e che la consulenza non negava la presenza nell'area protetta ma soltanto contestava la metodologia delle misurazioni effettuate dagli agenti. Per tali ragioni la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e coerente e la violazione accertata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), essendo esclusa la sussistenza di elementi che consentissero di ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110, art. 81, comma 2
Richiamate come norme sostanziali collegate alla responsabilità per i reati contestati (concorso e continuazione/rilevanza delle circostanze); non oggetto di specifica interpretazione esaustiva da parte della Corte di Cassazione nella motivazione riportata
Legge 11 febbraio 1992, n. 157
art. 21, comma 1, lettera b), art. 30, comma 1, lettera d)
Norme che regolano i divieti e le sanzioni in materia di fauna e attività venatoria; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di esercizio venatorio in area protetta ai sensi di tali disposizioni
art. 11, comma 3, lett. d), art. 30, comma 1
Norme relative alla protezione delle aree naturali protette e alle sanzioni per l'introduzione non autorizzata di armi in tali aree; la Corte ha ritenuto integrato il reato per l'introduzione dei fucili e munizioni senza autorizzazione
Decreto-legge 14 ottobre 2020, n. 137
Richiama la partecipazione del Pubblico ministero in udienza e la sua facoltà di dare conclusioni; citata in relazione all'udienza in cui il P.G. ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi di buona fede tali da escludere la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La mera critica metodologica alle misurazioni compiute dalle forze dell'ordine è insufficiente se la consulenza tecnica non nega o non dimostra in modo convincente che l'imputato fosse fuori dall'area vietata: il giudice può ritenere che la prova confermi comunque la presenza nell'area protetta
- Per impugnare con successo la valutazione della distanza da un confine protetto è necessario fornire misurazioni alternative precise e riproducibili (coordinate multiple, punto esatto della sponda considerato per la misura, documentazione giustificativa degli strumenti usati)
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non vengono indicate censure specifiche e dimostrate riguardo agli elementi decisivi della motivazione e della valutazione probatoria
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende salvo la prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- La consulenza tecnica che utilizza strumenti non idonei o non produce un risultato contrario alla tesi difensiva (es. uso di Google Earth senza indicazioni coordinate certe) è debole ed è destinata a non sconfiggere una valutazione giudiziale basata su elementi a più diretto contatto con i fatti
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