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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40772/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per aver esercitato l'attività venatoria in area protetta (riserva naturale Foce Sele-Tanagro, in prossimità del fiume Calore, nel comune di Serre) e per aver introdotto senza autorizzazione armi e munizioni (due fucili semiautomatici e cartucce) il 18/11/2017. Lamentavano mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, in particolare sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nella valutazione della distanza dei ricorrenti dal fiume (avrebbero contestato la misura che li collocava a meno di 150 m dal fiume). La difesa ha contestato la metodologia di misurazione adottata dagli agenti (misurazioni con telefono cellulare) e ha prodotto una consulenza tecnica che, secondo la difesa, non affermava compiutamente che i soggetti fossero a 120 m dal fiume ma solo metteva in discussione le misurazioni, evidenziando la necessità di usare almeno due coordinate e individuare il punto della sponda del fiume da cui misurare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la consulenza tecnica della difesa (ing. Robetti) fosse stata correttamente interpretata dalla Corte d'appello nel senso che i ricorrenti si trovavano a circa 120 m dalle sponde del fiume, quindi comunque entro la fascia protetta di 150 m prevista per la riserva, e che la consulenza non negava la presenza nell'area protetta ma soltanto contestava la metodologia delle misurazioni effettuate dagli agenti. Per tali ragioni la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e coerente e la violazione accertata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), essendo esclusa la sussistenza di elementi che consentissero di ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110, art. 81, comma 2

    Richiamate come norme sostanziali collegate alla responsabilità per i reati contestati (concorso e continuazione/rilevanza delle circostanze); non oggetto di specifica interpretazione esaustiva da parte della Corte di Cassazione nella motivazione riportata

  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157

    art. 21, comma 1, lettera b), art. 30, comma 1, lettera d)

    Norme che regolano i divieti e le sanzioni in materia di fauna e attività venatoria; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di esercizio venatorio in area protetta ai sensi di tali disposizioni

  • Legge 6 dicembre 1991, n. 394

    art. 11, comma 3, lett. d), art. 30, comma 1

    Norme relative alla protezione delle aree naturali protette e alle sanzioni per l'introduzione non autorizzata di armi in tali aree; la Corte ha ritenuto integrato il reato per l'introduzione dei fucili e munizioni senza autorizzazione

  • Decreto-legge 14 ottobre 2020, n. 137

    Richiama la partecipazione del Pubblico ministero in udienza e la sua facoltà di dare conclusioni; citata in relazione all'udienza in cui il P.G. ha chiesto il rigetto dei ricorsi

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi di buona fede tali da escludere la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La mera critica metodologica alle misurazioni compiute dalle forze dell'ordine è insufficiente se la consulenza tecnica non nega o non dimostra in modo convincente che l'imputato fosse fuori dall'area vietata: il giudice può ritenere che la prova confermi comunque la presenza nell'area protetta
  • Per impugnare con successo la valutazione della distanza da un confine protetto è necessario fornire misurazioni alternative precise e riproducibili (coordinate multiple, punto esatto della sponda considerato per la misura, documentazione giustificativa degli strumenti usati)
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non vengono indicate censure specifiche e dimostrate riguardo agli elementi decisivi della motivazione e della valutazione probatoria
  • In caso di inammissibilità del ricorso possono essere poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende salvo la prova che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • La consulenza tecnica che utilizza strumenti non idonei o non produce un risultato contrario alla tesi difensiva (es. uso di Google Earth senza indicazioni coordinate certe) è debole ed è destinata a non sconfiggere una valutazione giudiziale basata su elementi a più diretto contatto con i fatti

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