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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40680/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale stato di alterazione da sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992) per un fatto del 4 maggio 2022. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, violazione di legge e vizi di motivazione: (1) mancata osservanza della procedura prevista dagli artt. 187 commi 2, 2-bis e 3 (mancata indicazione dell'impossibilità di ricorrere a personale sanitario ausiliario, assenza di un ordine formale di accompagnamento e mero "invito" degli agenti), quindi assenza del presupposto giuridico del reato di rifiuto; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); (3) difetto di motivazione sulla concreta determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha ricordato l'interpretazione consolidata secondo cui il reato di rifiuto è applicabile soltanto quando il rifiuto riguardi accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell'art. 187 e che la procedura prescritta (test speditivo non invasivo; accertamenti clinico-tossicologici a cura di personale sanitario ausiliario o documentazione della loro impossibilità; accompagnamento alla struttura sanitaria se necessario; regole particolari per i casi di incidente e cure mediche) deve essere rispettata e adeguatamente motivata. La Corte ha rilevato che la sentenza della Corte d'appello non ha dato adeguata risposta alle censure sulla mancata prova della impossibilità di utilizzare personale sanitario ausiliario e si è limitata a ricavarla "implicitamente". Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, con indicazione di verificare (anche riaprendo l'istruttoria) la corretta applicazione della sequenza procedurale degli artt. 187, commi 2, 2-bis, 3 e 4 c.d.s. e, in funzione di ciò, la sussistenza degli elementi del reato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della strada, art. 187

    L'art. 187 comma 8 punisce il rifiuto solo se riferito agli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4; la Corte ha richiamato la sequenza procedurale obbligatoria: test qualitativo non invasivo -> accertamenti clinico-tossicologici a cura di personale sanitario ausiliario (o documentazione dell'impossibilità) -> accompagnamento alla struttura sanitaria se necessario; per i casi di incidente e cure mediche si applicano regole specifiche.

  • codice penale, art. 131-bis

    Richiamato dal ricorrente ma non deciso nel merito dalla Cassazione, essendo assorbite le altre censure: la Corte ha disposto il rinvio perché il nuovo giudizio verifichi anche eventuali questioni procedurali che potrebbero avere rilievo sul riconoscimento di cause di non punibilità come la tenuità.

  • codice penale, art. 132

    Norma richiamata nella censura sulla determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto la questione secondaria rispetto al vizio procedurale ritenuto decisivo e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio che dovrà valutare anche la motivazione della pena se necessario.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato dal ricorrente in relazione al concreto trattamento sanzionatorio; come per l'art. 132, la Corte ha preferito rinviare perché la correttezza procedurale sull'accertamento preliminare condiziona la valutazione della pena.

  • Circolare Ministero dell'Interno n. 10777 del 30/07/2010

    Citata dal ricorrente come riferimento procedurale per la scansione degli adempimenti degli organi di polizia; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare la procedura prevista dalla legge e di documentare l'impossibilità di adottare misure alternative.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.4 n. 30041/2024, Sez.4 n. 24914/2019, Sez.4 n. 10146/2020, Sez.4 n. 30811/2024)

    La Corte ha fatto riferimento a precedenti orientamenti che precisano che il reato di rifiuto è configurabile solo se il rifiuto concerne accertamenti previsti dalle norme citate e che le procedure vanno rispettate: non è penalmente rilevante il rifiuto di sottoporsi a prelievo in struttura sanitaria se non è stato dato il presupposto procedurale (es. cura medica presso ospedale o accompagnamento legittimo).

Massime di principio

  • Il reato di rifiuto previsto dall'art. 187 comma 8 c.d.s. è configurabile solo se è stato rispettato il percorso procedurale previsto dai commi 2, 2-bis, 3 o 4: test speditivo -> accertamenti sanitari a cura di personale sanitario ausiliario o documentata impossibilità -> accompagnamento alla struttura sanitaria se necessario.
  • La polizia deve documentare chiaramente i presupposti che legittimano l'accompagnamento o il prelievo sanitario (es. esito positivo del test speditivo o ragionevole motivo, e l'impossibilità di uso di personale sanitario ausiliario), non è sufficiente ricavarli implicitamente.
  • Se il conducente è sottoposto a cure mediche in ospedale, gli accertamenti finalizzati a rilevare stupefacenti sono effettuati, su richiesta della polizia, dalla struttura sanitaria; il rifiuto in assenza di tale contesto può non integrare la contravvenzione.
  • I principi di tassatività e divieto di analogia in malam partem impongono ai giudici di non estendere per interpretazione le fattispecie penali: l'accertamento della correttezza procedurale è condizione di legittimità della contestazione penale.
  • In caso di vizio procedurale sulla rilevanza del rifiuto, la soluzione è il rinnovo dell'istruttoria o la verifica in sede di merito da parte del giudice di rinvio; la mancata applicazione di cause di non punibilità o della riduzione per tenuità può essere riesaminata dopo la verifica procedurale.
  • Per l'operatore di polizia è buona prassi impartire un ordine formale e verbalizzarlo (non limitarsi a un invito) e riportare esplicitamente le ragioni dell'eventuale impossibilità di utilizzare personale sanitario ausiliario o le modalità scelte per l'accertamento.

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