Cassazione Penale, Sentenza n. 40678/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per omessa dichiarazione continuata (artt. 81 c.p., 5 d.lgs. n.74/2000) relativa al mancato pagamento dell'IVA per gli anni 2013 e 2014 (importi indicati: €434.228,00 per il 2013 e €589.751,00 per il 2014). L'imputato ha dedotto plurime doglianze: I) violazione di legge per inosservanza delle indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio (art. 627 e 628 c.p.p.); II) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di messa alla prova; III) violazione dell'art. 438, comma 5, c.p.p., per avere il primo giudice, dopo avere disposto il rito abbreviato condizionato, revocato l'ammissione del teste non comparso senza disporne l'accompagnamento coattivo; IV) mancata assunzione di prova decisiva (audizione del teste Grimaldi); V) vizio di motivazione nella quantificazione dell'imposta evasa per non avere computato correttamente costi e crediti d'imposta; VI) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo) del reato fiscale contestato; VII) errata determinazione della cornice edittale in relazione alla formulazione anteriore del d.lgs. n.74/2000 e dell'art. 2 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo e quarto (art. 438, comma 5, c.p.p. e mancata assunzione della prova del teste Grimaldi) ritenendoli fondati e assorbenti. Ha rilevato che, essendo l'ammissione al rito abbreviato stata condizionata all'esame testimoniale, il Tribunale non poteva revocare l'ammissione né revocare la prova richieste dalla difesa senza che sussistesse una impossibilità effettiva e imprevedibile di acquisire la prova; inoltre il difensore non aveva rinunciato all'escussione del teste e il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'accompagnamento coattivo. La revoca ha determinato una manifesta violazione del diritto di difesa. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma menzionata in relazione alla continuazione tra i reati contestati; la pronuncia non si è pronunciata nel merito sulla unificazione dei reati, ma la norma è parte della contestazione di base.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Dispositivo sostanziale relativo al reato di omessa dichiarazione; citato quale norma penale contestata per l'accertamento dell'illecito fiscale. La Corte di Cassazione non ha deciso sul merito della qualificazione del fatto o sull'elemento soggettivo, avendo disposto il rinvio per motivi processuali.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato a proposito della modalità di impugnazione e dei motivi di cassazione. La corte ha preso atto delle censure formulate ai sensi di tale disposizione.
art. 627, comma 3, e art. 628, comma 2, c.p.p.
Riproposti nel ricorso come norme processuali da osservare dopo l'annullamento con rinvio; la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi imposti dalla sentenza di annullamento con rinvio (ma la decisione definitiva riguarda invece l'illegittima revoca dell'ammissione al rito abbreviato).
art. 438, comma 5, c.p.p.
Norma centrale per la decisione: stabilisce regole sull'ammissione al rito abbreviato condizionato all'acquisizione di prove. La Corte ha interpretato che l'ordinanza che ammette il rito abbreviato condizionato non può essere revocata in assenza di una impossibilità effettiva e imprevedibile di acquisire la prova; revocarla senza tale impossibilità e senza aver disposto misure coercitive per l'acquisizione della prova costituisce violazione del diritto di difesa.
art. 2 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della cornice edittale; il ricorso lamentava errori nella individuazione della pena applicabile. La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito ma ha rinviato le questioni processuali e sostanziali alla corte di appello in nuovo giudizio.
Massime di principio
- Se il giudice ammette il rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una prova (es. escussione di un teste), non può revocare quell'ammissione semplicemente perché, a posteriori, ritiene la prova non rilevante: la revoca è ammessa solo se la prova diventa effettivamente impossibile da acquisire per circostanze imprevedibili e sopravvenute.
- Quando la comparizione di un teste è condizione dell'ammissione al rito abbreviato e il teste non si presenta, il giudice deve valutare l'adozione di misure coercitive (accompagnamento coattivo) se non sussiste rinuncia dalla difesa; omettere tali misure e revocare l'ammissione costituisce violazione del diritto di difesa.
- La mancata assunzione di una prova considerata decisiva per l'ammissione del rito determina spesso l'annullamento con rinvio: le garanzie processuali legate alla scelta del rito richiesto dalla difesa devono essere rispettate.
- Le questioni sostanziali (quantificazione dell'imposta evasa, deduzione di costi e crediti d'imposta, accertamento del dolo) devono essere affrontate nel nuovo giudizio; la Corte di Cassazione può disporre il rinvio per ragioni processuali senza decidere immediatamente sul merito.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare l'impossibilità di ottenere la prova solo se realmente verificata, e sollecitare tempestivamente le misure coercitive previste dalla legge se la presenza del teste è essenziale per il rito richiesto.
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