Cassazione Penale, Sentenza n. 40676/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione di un'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. Il difensore ha sostenuto che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto sussistente il presupposto per la revoca perché aveva omesso che la sentenza che aveva concesso il beneficio aveva applicato la pena come rideterminata in continuazione rispetto a una precedente condanna, perciò la misura di pena complessiva non supererebbe il limite biennale previsto dall'art. 163 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione: il cumulo tra la pena inflitta con la sentenza sub 2) (anni 1 e mesi 4) e quella della sentenza sub 3) (anni 1 e mesi 6) dà luogo a una pena complessiva di anni 2 mesi 8, superando il limite biennale previsto dall'art. 163 cod. pen., pertanto la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. era obbligatoria. La Corte ha inoltre chiarito che, sebbene la continuazione possa in certa misura assimilare più condanne a una pena unica ai fini della concessione del beneficio, nel caso concreto il calcolo del cumulo tra le condanne rese separate e poi integrate produceva il superamento del limite; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena quando, per reati anteriormente commessi e accertati con sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo, il cumulo con la pena sospesa supera il limite previsto dall'art. 163. La Corte ha applicato questa disposizione ritenendo sussistente il presupposto del cumulo superiore al biennio.
Fissa il limite massimo della pena detentiva (due anni) ai fini della concessione della sospensione condizionale. La Corte lo ha usato come parametro per verificare il superamento in seguito al cumulo delle pene.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Disciplina la determinazione della pena per reati in continuazione e permette la rideterminazione in sede cognitiva di una pena unica. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando le condanne sono effettivamente unificate in un'unica pena, occorre considerare la pena complessiva ai fini della sospensione, ma ha distinto il caso concreto in cui il cumulo con altra condanna produce il superamento del limite.
Stabilisce che per gli effetti giuridici le pene concorrenti si considerano come pena unica; richiamato dalla Corte per giustificare l'assimilazione della pluralità di condanne a una condanna unica quando opera la continuazione.
Regolano la concorrenza delle pene e la loro esecuzione; la Corte ha richiamato tali disposizioni per spiegare come si determina la pena unica nei casi di concorso/continuazione ai fini degli effetti giuridici.
Norma che disciplina la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ha tenuto conto delle riduzioni applicate (es. riduzione a 1 anno) nel calcolo della pena utile al cumulo.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato (erronea applicazione di norma sostanziale). La Corte ha esaminato la questione e l'ha ritenuta infondata.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, è obbligatoria quando il cumulo tra la pena sospesa e altre pene per reati anteriormente commessi supera il limite previsto dall'art. 163 (due anni).
- Nel computo del cumulo si devono considerare le pene effettivamente applicate e ridotte (es. per rito abbreviato o altre riduzioni) al momento della irrevocabilità delle sentenze.
- Quando più condanne sono state effettivamente unificate in una sola pena in virtù del vincolo di continuazione (art. 81), ai fini della sospensione condizionale e del suo eventuale revoca si valuta la pena complessiva così determinata; la fictio iuris assimila le condanne a una sola misura ai fini degli effetti giuridici.
- Se le condanne sono state pronunciate con sentenze separate e non si è concretamente determinata un'unica pena in un medesimo provvedimento che le riunifichi, il cumulo può comunque produrre il superamento del limite biennale e determinare la revoca obbligatoria.
- Occorre sempre verificare le date di irrevocabilità e la temporalità dei reati (delitti anteriormente commessi entro il quinquennio rilevante), poiché la disposizione di revoca è condizionata anche a questi profili temporali.
- In sede difensiva è utile calcolare preventivamente la pena complessiva risultante da tutte le sentenze definitive e le riduzioni applicate per valutare il rischio di revoca e, se possibile, dimostrare che le pene sono già state considerate in un'unica determinazione ai sensi dell'art. 81.
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