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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40677/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato di guida senza patente (mai conseguita) con recidiva nel biennio. Il difensore ha dedotto: 1) nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello (notifica al padre non convivente e notificazione tardiva), allegando certificato anagrafico inviata via PEC il 10/10/2023; 2) carenza e illogicità della motivazione del giudice di appello circa la prova dell'inesistenza della patente; 3) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p., con richiesta di attenuazione della pena per marginalità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la memoria difensiva contenente il certificato anagrafico sia stata trasmessa tardivamente (10/10/2023 alle 17:12), ossia il giorno prima dell'udienza del 11/10/2023, oltre il termine dei cinque giorni previsto dall'art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 per il procedimento trattato con quelle modalità; inoltre il ricorrente non ha provato l'avvenuta tempestiva trasmissione alla Corte di appello. Le presunte irregolarità di notifica costituiscono nullità di regime intermedio e dovevano essere eccepite tempestivamente in appello, cosa non avvenuta. I restanti motivi sono stati ritenuti generici e infondati: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del reato (accertamenti evidenziavano che l'imputato non aveva mai conseguito la patente e vi erano reiterati comportamenti analoghi), nonché il diniego della non punibilità ex art. 131-bis e delle attenuanti generiche in ragione della reiterazione del reato e delle false dichiarazioni rese agli operatori. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra quelle processuali che regolano la notificazione e le formalità di impugnazione; evocata nel contesto dell'eccezione di nullità di notifica, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per tardività e per regime di nullità intermedia.

  • artt. 157, 157-bis, 157-ter, 178 cod. proc. pen.

    artt. 157, 157-bis, 157-ter, 178 c.p.p.

    Norme sulle modalità di notificazione degli atti processuali; la Corte osserva che le eventuali violazioni delle modalità esecutive possono costituire nullità rimediabile quando non inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Stabilisce la nullità assoluta della notificazione quando manca o è inidonea a garantire la conoscenza dell'atto; la Corte ricorda che tale nullità ricorre solo se l'atto è effettivamente inidoneo a informare l'imputato.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Previsione sulla sanatoria delle irregolarità di notificazione: violazioni formali delle modalità possono essere sanate se la conoscenza effettiva dell'atto è comunque garantita; utilizzata per escludere la nullità assoluta.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge)

    art. 23-bis D.L. 28/10/2020, n.137

    Regola i termini e le modalità per la presentazione delle memorie nei procedimenti trattati con le misure di emergenza; la Corte ha applicato il limite di presentazione fino a cinque giorni prima dell'udienza, ritenendo tardiva la memoria pervenuta il giorno precedente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti 'speciali' (ad esempio ex art. 62-bis), richiamata nella doglianza sulla mancata applicazione di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretto il diniego alla luce della reiterazione del reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha motivato il diniego valorizzando la 'conclamata ed abituale dedizione' dell'imputato alla commissione dello stesso reato, escludendo la tenuità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., 27/10/2004, Palumbo)

    Sez. U., n. 119 del 27/10/2004, Palumbo

    Precetto di Cassazione secondo cui la nullità assoluta della notificazione si configura solo quando l'atto è inidoneo a determinare la conoscenza effettiva; la Corte ha fatto riferimento a questo principio per qualificare le nullità come di regime intermedio.

  • Giurisprudenza citata (Sez. F 27/08/2019, Matei Alexandru; Sez. 1 16/11/2017, Deriu)

    Sez. F, n. 45720 del 27/08/2019; Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017

    Giudicati richiamati per il principio che incombe sulla parte che eccepisce l'omesso esame di una memoria di provare la tempestiva trasmissione e l'effettiva conoscenza da parte del giudice; utilizzati per affermare l'onere probatorio a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Memorie e documenti trasmessi al giudice tramite PEC nei procedimenti che seguono il regime di cui all'art. 23-bis devono rispettare i termini di presentazione (solitamente fino a cinque giorni prima dell'udienza); l'invio il giorno precedente è in genere tardivo e può essere non considerato.
  • Le irregolarità formali nella notificazione (violazione delle modalità esecutive) costituiscono, di norma, nullità di regime intermedio rimediabile se l'atto è comunque idoneo a garantire la conoscenza effettiva; la nullità assoluta sussiste solo se l'atto è inidoneo a determinare la conoscenza.
  • Chi intende dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame di una memoria o dell'irregolarità di una notificazione deve dimostrare di aver tempestivamente trasmesso l'atto al giudice competente e/o deve aver sollevato l'eccezione tempestivamente in udienza; l'onere probatorio e il rischio della mancata trasmissione gravano sulla parte.
  • Motivi generici o privi di allegazioni probatorie contrarie alla ricostruzione di merito sono destinati a essere respinti: per contestare la motivazione della Corte è necessario indicare fatti o prove specifiche che contraddicono la valutazione probatoria.
  • La reiterazione di un medesimo reato e il comportamento processuale (es. false dichiarazioni agli operatori) sono elementi rilevanti che ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis).

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