Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19609/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia di viaggi)

La controversia

La controversia nasce da una prenotazione/ordine di biglietti di traghetto per più gruppi diretti in Sardegna, per la quale l’agenzia di viaggi aveva richiesto e ottenuto un acconto di euro 200. Il giudice di merito ha ritenuto che tale versamento valesse come conferma dell’impegno della cooperativa e ha condannato quest’ultima a risarcire i danni subiti dall’agenzia per l’improvvisa interruzione delle trattative, quantificati nella penale versata alla compagnia di navigazione al netto dell’acconto ricevuto. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e cattivo uso del prudente apprezzamento, sostenendo che dagli atti e dalle deposizioni sarebbe emersa non una responsabilità precontrattuale, ma un negozio di opzione; (2) violazione degli artt. 1362, 1331 e 1337 c.c., perché il giudice avrebbe male interpretato la comune intenzione delle parti e configurato indebitamente una responsabilità precontrattuale; (3) violazione dell’art. 345 c.p.c. e omessa pronuncia, per asserita novità in appello della domanda fondata sulla responsabilità precontrattuale. La resistente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso preliminarmente l’inammissibilità dedotta dalla resistente, ritenendo che il ricorso contenesse una sufficiente specificazione dei punti censurati e che non ricorressero i presupposti dell’art. 360-bis c.p.c. Sul terzo motivo ha osservato che il richiamo alla responsabilità precontrattuale non introduceva una domanda nuova, perché si trattava di mera qualificazione giuridica di fatti e richieste già allegati; inoltre, dalla controricorso emergeva che tale riferimento era stato già svolto in primo grado. Ha quindi dichiarato non fondati i motivi sul preteso errore di diritto e sul preteso vizio di ultrapetizione/novità. Quanto ai primi due motivi, li ha dichiarati inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e omesso esame, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove: il giudice di merito aveva legittimamente valorizzato l’acconto, la documentazione e la mail successiva come conferma dell’ordine e aveva ritenuto non decisiva la diversa lettura delle testimonianze. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la dedotta violazione di legge deve investire realmente una regola giuridica e non mascherare una richiesta di riesame del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    l’omessa pronuncia va dedotta solo in presenza di una effettiva omissione su una questione ritualmente devoluta.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il ricorso è ammissibile se indica specificamente i punti della motivazione censurati e le regole asseritamente violate.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    non ricorrevano i presupposti per l’inammissibilità per manifesta infondatezza rispetto alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 345 c.p.c.

    non vi è domanda nuova quando restano immutati i fatti costitutivi e il bene della vita richiesto, anche se muta la qualificazione giuridica.

  • art. 1362 c.c.

    il giudice di merito può interpretare il comportamento delle parti secondo la loro comune intenzione, ma la censura non può tradursi in una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 1331 c.c.

    la qualificazione del rapporto come opzione è questione di sussunzione dei fatti e non può essere affermata in cassazione mediante rivalutazione delle prove.

  • art. 1337 c.c.

    la responsabilità precontrattuale è richiamabile solo se vi è rottura ingiustificata delle trattative in violazione della buona fede.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati non integra domanda nuova quando il nucleo fattuale e il bene della vita richiesto restano immutati; spetta al giudice attribuire rilievo giuridico ai fatti storici dedotti.
  • La responsabilità precontrattuale non costituisce un tertium genus autonomo rispetto alla responsabilità contrattuale e aquiliana, ma si colloca nell’alveo della responsabilità aquiliana; il mero richiamo ad essa non rende nuova una domanda già fondata sui medesimi fatti.
  • Nella valutazione dell’esistenza di un ordine, di una conferma o di un affidamento ragionevole, il giudice di merito può valorizzare acconti versati, documenti e comunicazioni successive, e la censura di legittimità non può sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle prove.
  • La domanda di risarcimento per rottura delle trattative è ammissibile solo se la parte deduce fatti storici idonei a fondarla; se tali fatti sono i medesimi in primo grado e in appello, la diversa etichetta giuridica non comporta novità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.