Cassazione Penale, Sentenza n. 3331/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per gestione illecita di rifiuti (art. 110 c.p. e art. 256 d.lgs. 152/2006), deducendo vizio di motivazione e insufficienza/incongruenza del materiale probatorio (in particolare le dichiarazioni della teste e documenti), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la erronea applicazione della norma sulla gestione di rifiuti (contestando la non occasionalità dell'attività), la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e la errata determinazione della pena e diniego della sospensione condizionale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di specificità nei motivi (nel caso di Lo Giudice) e manifestamente infondati nei rilievi di merito (nel caso di Birtolo). Sono state confermate la valutazione unitaria e indiziaria dei giudici di merito, la qualificazione del reato ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 (anche per chi non esercita professionalmente l'attività di gestione rifiuti), il rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis per mancanza dei presupposti (quantità e nocività rilevanti) e il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per il prevalere dei precedenti penali. Conseguentemente sono stati mantenuti i provvedimenti di merito (pena: 8 mesi di arresto e 5.000 euro di ammenda per ciascuno) e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità
Norme richiamate
Utilizzato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte conferma l'applicabilità del concorso materiale tra committente ed esecutore dei lavori
art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 152/2006
La disposizione incrimina la gestione di rifiuti non autorizzata; la Corte afferma che si tratta di reato comune non destinato solo a soggetti professionali e che la condotta non deve essere assolutamente occasionale: rilevano quantità, natura del rifiuto, mezzo utilizzato e organizzazione minima
art. 183, comma 1, lett. n) d.lgs. 152/2006
"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti"
Definisce le attività ricomprese nella gestione dei rifiuti richiamate dall'art. 256; la Corte utilizza tale definizione per identificare le condotte rilevanti ai fini del reato
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiede la presenza di tutti i presupposti (esiguità del fatto, scarsa offensività, inesistenza di pericolo concreto) e accetta la motivazione del giudice di merito che ne ha esclusa la configurabilità per la discreta quantità e nocività dei rifiuti
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudice di merito può indicare solo gli elementi ritenuti decisivi e che espressioni generiche sulla congruità della pena sono ammissibili se la pena non è di gran lunga superiore alla misura media edittale
Rinvocato in relazione alla personalità e alla recidiva del prevenuto; la Corte ritiene legittimo valorizzare i precedenti penali come elemento preponderante ostativo alle attenuanti e ai benefici
Norma richiamata insieme ad altre per la valutazione delle attenuanti generiche e dei benefici, la cui applicazione può essere esclusa dal giudice quando prevalgono elementi negativi della personalità
art. 591 e art. 581 cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione e sulle formalità del ricorso: la Corte ha ritenuto aspecifico il motivo che censura genericamente la valutazione probatoria senza indicare vizi specifici del percorso logico-argomentativo
art. 533 e art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate dai ricorrenti per censurare l'uso delle dichiarazioni testimoniali e la valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto invece congrua la valutazione dei Giudici di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi
Norma che prevede conseguenze per il ricorso inammissibile: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista
Massime di principio
- Per la cassazione i motivi devono essere specifici: non è ammessa una censura generica della valutazione probatoria, occorre indicare vizi concreti, manifesta illogicità o omissioni decisive nella motivazione del giudice di merito
- La rilevanza degli indizi va valutata unitariamente dal giudice di merito; in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
- Il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) è reato comune: può essere commesso anche da chi non svolge professionalmente l'attività, purché la condotta non sia assolutamente occasionale
- Per escludere l'occasionalità si considerano elementi quali quantità e natura dei rifiuti, l'uso di mezzi adeguati, il numero di soggetti coinvolti, la necessità di organizzazione minima (raccolta/trasporto/cernta/prelievo)
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede il soddisfacimento di tutti i presupposti; la presenza di quantità significativa o nocività può escluderla
- I precedenti penali possono essere elementi preponderanti per negare le attenuanti generiche e i benefici (sospensione condizionale), anche se relativi a reati depenalizzati, se ritenuti significativi della personalità dell'imputato
- Nella determinazione della pena il giudice può motivare richiamando i criteri ritenuti decisivi; non è sempre necessaria una motivazione analitica salvo che la pena risulti di gran lunga superiore alla media edittale
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