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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7564/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 216 L.F. per presunta errata valutazione dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta, senza indicazione degli indici di fraudolenza; 2) violazione di varie norme fallimentari (artt. 216, 223, 219 L.F.) in relazione alle erogazioni a 'Arkegeos' e 'Orpheus', sostenendo che si trattò di operazioni promozionali e non di distrazione; 3) violazione del principio ne bis in idem e doppia condanna con riferimento a pregresse sentenze di patteggiamento per appropriazione indebita; 4) omessa assunzione della testimonianza del responsabile della 'Orpheus', ritenuta decisiva; 5) omesso riconoscimento della prescrizione del reato in relazione agli artt. 129 c.p.p. e 157 c.p., considerando il computo del termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno ricostruito indici di fraudolenza (distacco di risorse per fini estranei all'oggetto sociale, prelievi dai conti senza giustificazione, cessione di leasing senza corrispettivo, manipolazione contabile per mascherare l'azzeramento del capitale). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e volto a riassumere questioni di merito non riassumibili in cassazione. Il terzo motivo è stato rigettato perché non provata l'identità materiale tra le appropriazioni già giudicate con patteggiamento e le condotte di bancarotta contestate; la continuazione è tema nuovo non dedotto in appello. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la testimonianza non avrebbe potuto essere "decisiva" ai sensi dell'art. 606 c.p.p. perché la destinazione delle somme alla 'Orpheus' era già considerata prova della natura distrattiva. Il quinto motivo è manifestamente infondato: la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 219 L.F., ritenuta in sentenza, incide sul termine massimo ai fini della prescrizione, sicché il reato non è estinto (termine massimo di prescrizione fissato al 3 gennaio 2028). Conseguentemente, il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravata per la rilevante gravità del danno, è stata confermata in quanto già pronunciata da Tribunale di Varese e Corte d'Appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F.

    Riguarda gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta; la Corte ha ritenuto che gli indici di fraudolenza sussistessero per le condotte di distrazione e di manipolazione contabile finalizzate a sottrarre risorse ai creditori e a ostacolare l'accertamento dell'attivo

  • art. 223 L.F.

    Norma richiamata nel quadro delle fattispecie di bancarotta e delle aggravanti/qualificazioni delle condotte distrattive; la censura relativa alle operazioni con enti terzi è stata ritenuta questione di merito non sindacabile in Cassazione

  • art. 219 L.F.

    Circostanza aggravante ad effetto speciale: la sua contestazione e ritenuta incide sul termine massimo della pena ai fini del computo della prescrizione; la Corte ha affermato che, pur bilanciata con le attenuanti, opera ai fini del termine di prescrizione

  • art. 81 c.p.

    Rinvocato in relazione al concorso di reati e al ne bis in idem; la Corte ha rilevato che non risultava provata l'identità materiale delle condotte già oggetto di patteggiamento con quelle contestate per bancarotta, per cui non sussiste duplicazione di giudizio

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Stabilisce il vizio per omessa acquisizione di una prova 'decisiva': la Corte ha richiamato il principio secondo cui la testimonianza omessa deve essere tale che, se acquisita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; nel caso di specie la testimonianza invocata non aveva tale carattere

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla prescrizione e alle questioni procedurali, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul punto

  • art. 157 c.p.

    Norma sul calcolo della prescrizione con riferimento all'incidenza delle circostanze: la Corte ha riaffermato che l'art. 157 non consente di escludere l'effetto delle circostanze ad effetto speciale sul termine massimo della prescrizione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la formulazione dei motivi di cassazione; non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso, che è stato dichiarato inammissibile

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento al giudicato derivante da patteggiamento precedente; la Corte ha osservato che il giudicato non è automaticamente sovrapponibile alle condotte contestate in bancarotta se non è dimostrata l'identità fattuale

Massime di principio

  • I motivi generici o che si limitano ad affermazioni di principio senza riferimenti fattuali concreti e specifici sono inammissibili in cassazione.
  • La sussistenza dell'elemento soggettivo nella bancarotta fraudolenta può essere desunta da un insieme di indici (distacco di risorse per finalità estranee all'oggetto sociale, prelievi ingiustificati, cessioni senza corrispettivo, manipolazioni contabili) e non richiede una dichiarazione testuale di intenti se la motivazione del merito è congrua.
  • Le censure che richiedono un riesame del merito probatorio (es. diversa qualificazione della destinazione di somme o valutazione di operazioni come promozionali) sono improprie in Cassazione e normalmente respinte.
  • Per evitare la doppia condanna è necessario provare l'identità materiale delle condotte; il fatto che esista un precedente giudicato non comporta automaticamente assorbimento o ne bis in idem se non è dimostrata la coincidenza fattuale degli atti.
  • La mancata acquisizione di una prova testimoniale può giustificare cassazione solo se quella prova sarebbe stata 'decisiva' nel senso che, se assunta, avrebbe sicuramente modificato la decisione; mere supposizioni non sono sufficienti.
  • Nel computo della prescrizione rilevano le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando, ai fini della pena, siano bilanciate con attenuanti: esse incidono sul termine massimo e possono quindi impedire il decorso della prescrizione.

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