Cassazione Civile, Ordinanza n. 20143/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia tributaria era stata definita mediante adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 193/2016, con integrale pagamento degli importi relativi all'avviso di accertamento impugnato. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, determinando un reddito complessivo maggiore sulla base del possesso di diverse autovetture, di un'unità immobiliare e della titolarità di interessi passivi e capitale relativi a un mutuo ipotecario. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma tanto il primo giudice quanto la commissione tributaria regionale avevano respinto le sue doglianze. In Cassazione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non ne esamina il merito perché rileva che, nel corso del giudizio, il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata della pendenza tributaria ex art. 6, comma 1, d.l. n. 193/2016, e ha integralmente pagato quanto dovuto in base alla procedura definitoria.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico del reddito effettuato dall'Ufficio.
art. 6, comma 1, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e il successivo integrale pagamento hanno determinato la definizione della pendenza e la cessazione della materia del contendere.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
Vengono menzionati solo per la fissazione della discussione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e le somme dovute sono integralmente versate, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere preclude l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse attuale alla decisione sul merito della pretesa fiscale.
- In presenza di definizione agevolata della pendenza tributaria, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, ove la Corte ritenga sussistenti i presupposti del caso.
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