Cassazione Civile, Ordinanza n. 23625/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione, da parte della banca mandataria, di rapporti di conto corrente e deposito titoli intestati a un cliente deceduto. I congiunti del defunto hanno agito sostenendo che, alla morte del titolare, la banca avesse trasferito somme e titoli a una figlia del de cuius in violazione dei diritti degli altri coeredi, chiedendo la ricostruzione dell’asse ereditario e il ristoro del pregiudizio patrimoniale. La corte d’appello ha qualificato la domanda come fondata sui diritti successori degli attori ed ha condannato la banca al pagamento, in favore dei due appellanti, della quota di loro spettanza, nonché la figlia destinataria dei trasferimenti alla restituzione nei confronti della banca. In cassazione la parte principale ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1227 c.c. per avere la corte d’appello applicato rivalutazione monetaria anche su un debito che si assumeva di valuta; 2) violazione delle preclusioni processuali ex artt. 167, 346 e 347 c.p.c. per la tardiva riproposizione da parte della banca della domanda di manleva; 3) erronea qualificazione della domanda degli attori come azione ereditaria, sostenendo che fosse invece una domanda risarcitoria extracontrattuale; 4) violazione dell’art. 2704 c.c. sulla data certa di documenti e scritture; 5) omesso esame della simulazione dell’intestazione dei rapporti bancari. La banca, con ricorso incidentale, ha contestato: 1) la riconosciuta rivalutazione monetaria, assumendo che il debito fosse di valuta; 2) la qualificazione della domanda come fondata su diritti successori e non come azione risarcitoria; 3) la valutazione della data certa e della prova documentale; 4) l’affermazione dell’illegittimità del trasferimento, deducendo la mancata prova della conoscenza del decesso al momento dell’operazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della banca, ritenendo infondati o inammissibili tutti i relativi motivi. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbendo gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. La cassazione con rinvio è stata disposta perché la domanda di manleva della banca, non esaminata dal primo giudice, era stata riproposta in appello solo molto oltre la prima udienza e quindi doveva considerarsi rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. La Corte ha inoltre chiarito, ai fini del ricorso incidentale, che la rivalutazione monetaria era correttamente riconosciuta perché il credito risarcitorio derivante da inadempimento contrattuale non pecuniario è debito di valore, cumulabile con interessi compensativi. Le spese del ricorso incidentale sono state poste a carico della banca; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale, ma la Corte ha in concreto ricondotto la questione della rivalutazione all’art. 1224 c.c. e alla natura di debito di valore del credito risarcitorio; il motivo sul punto è stato comunque assorbito
richiamato per le preclusioni sulla riproposizione delle domande e difese non accolte in primo grado
le domande e le eccezioni non accolte e rimaste assorbite devono essere riproposte con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza; in difetto si intendono rinunciate
richiamato nel contesto delle preclusioni processuali in appello
richiamato nel ricorso incidentale per dedotta ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocato in tema di data certa delle scritture; la Corte ha reputato inammissibili le censure che non si confrontavano con la ratio della decisione impugnata
richiamato per affermare che la morte del mandante estingue il mandato e impedisce alla banca di disporre delle somme intestate al defunto se non secondo la procedura di liquidazione dell’asse ereditario
per l’obbligazione risarcitoria da inadempimento non pecuniario, la rivalutazione monetaria può cumularsi con gli interessi compensativi perché il debito è di valore
parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure nuove o non autosufficienti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel processo d’appello, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado e rimaste assorbite devono essere riproposte dalla parte interessata con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza; se ciò non avviene, operano la presunzione di rinuncia e la preclusione ex art. 346 c.p.c.
- La domanda di manleva proposta in primo grado e non esaminata dal giudice perché assorbita non può essere validamente coltivata in appello se la sua riproposizione è tardiva rispetto al termine processuale applicabile.
- Il credito risarcitorio derivante da inadempimento contrattuale non avente ad oggetto una somma di denaro determinata è un debito di valore, con conseguente possibilità di cumulare rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che introducano questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, salvo che il ricorrente indichi puntualmente dove la questione sia stata dedotta in precedenza.
- La qualificazione della domanda deve essere verificata alla luce del contenuto sostanziale delle allegazioni e del petitum effettivo; nel caso di rapporto bancario del de cuius, la pretesa può essere ricondotta ai diritti successori degli eredi e all’inadempimento della banca mandataria conseguente all’estinzione del mandato per morte del cliente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →