Cassazione Penale, Sentenza n. 18239/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il delitto di falsità in certificazioni (art. 483 c.p.) per avere autocertificato di non aver riportato condanne, pur avendone avute due sentenze definitive (una con applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per reati riconducibili agli artt. 416-ter, 319 e 367 c.p., nonché art. 20 legge 47/1985; l'altra per art. 368 c.p.). Con ricorso in Cassazione l'imputato ha sollevato tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di valutazione perché, dato che il certificato del casellario giudiziale richiesto dal privato non riportava le condanne (perché non annotate o estinte), non sarebbe stato tenuto a dichiararle nell'autocertificazione; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 42 c.p. per aver ricavato il dolo dalla sola consapevolezza delle condanne e non dalla consapevolezza di dichiarare il falso, soprattutto atteso che l'imputato aveva un certificato del casellario che non riportava le condanne; (3) contraddittorietà della motivazione circa la certezza della firma sull'autocertificazione, contestando la valutazione negativa della consulenza tecnica di parte senza una perizia d'ufficio che smentisse quella consulenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non inammissibile il secondo motivo, ma ha constatato che il reato si era estinto per prescrizione maturata il 25 aprile 2025 (termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi). La Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 per i reati commessi nel periodo indicato e ha spiegato che la sospensione computata ai sensi dell'art. 159 c.p. (secondo/terzo comma) non impedisce che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. resti comunque una sentenza di proscioglimento; tuttavia, poiché il reato si era estinto per prescrizione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. La declaratoria di estinzione per prescrizione è stata ritenuta risultato più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis è una sentenza di proscioglimento; tuttavia, ove il reato sia estinto per prescrizione, la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale essendo più favorevole all'imputato.
Norma incriminatrice del reato contestato (falsità in certificazioni) per l'autocertificazione mendace.
Disciplina le autocertificazioni cui l'imputato aveva fatto ricorso; la vicenda verteva sulla correttezza/completezza della dichiarazione resa ai sensi di tale norma.
Riferimento alla procedura di applicazione di pena (patteggiamento/accordo) da cui era derivata una condanna riportata dall'imputato.
La Corte ha richiamato i commi relativi alla sospensione del corso della prescrizione: la sospensione opera entro i limiti temporali indicati e, ai sensi del terzo comma, il periodo di sospensione va computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere qualora la sentenza del grado successivo abbia prosciolto l'imputato.
Riferimento alla colpa/dolo: il ricorrente contestava la valutazione del dolo; la Corte ha ritenuto il motivo non inammissibile ma non ha deciso nel merito per effetto dell'estinzione per prescrizione.
Richiamato ai fini dell'individuazione del termine dal quale, ai sensi dell'art. 159, decorre la sospensione per il deposito della sentenza di primo grado.
La Corte ha verificato che non ricorrevano cause di proscioglimento alternative previste da tale disposizione che giustificassero diversa soluzione; comunque ha deciso per annullamento senza rinvio per prescrizione.
Massime di principio
- Prima di discutere il merito di eventuali errori di valutazione sull'autocertificazione, verificare sempre lo stato della prescrizione: l'estinzione per prescrizione può rendere irrilevanti le questioni di merito.
- La sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è qualificata come proscioglimento; tuttavia, se il reato si estingue per prescrizione, la declaratoria di estinzione per prescrizione è preferibile e prevale come esito più favorevole per l'imputato.
- La presenza o l'assenza della menzione di condanne nel certificato del casellario giudiziale può costituire elemento di valutazione per la colpevolezza o per la buona fede dell'autodichiarazione, ma non è automaticamente determinante: la giurisprudenza può ritenere che sussista comunque l'obbligo di dichiarare pregresse condanne anche se non risultano dal casellario per ragioni amministrative o per estinzione.
- Per contestare l'elemento soggettivo del reato (dolus), è rilevante dimostrare che l'imputato ha fatto affidamento ragionevole su documenti ufficiali (es. certificato del casellario) o che non era consapevole di esprimere una falsità; la valutazione della consapevolezza richiede elementi probatori specifici.
- Le contestazioni sulla genuinità della firma richiedono adeguate prove tecniche forensi: la mancata disconoscenza formale non basta a escludere l'idea che la firma sia riconducibile all'imputato se non vengono prodotte perizie contrapposte o disposte d'ufficio.
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