Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18232/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zhang impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra sentenze emesse nei suoi confronti (Corte d'appello di Firenze 17/10/2011 e Tribunale di Pisa 24/05/2012) e aveva rideterminato la pena unica. Ha dedotto: (1) che la Corte non aveva tenuto conto che la sentenza del Tribunale di Pisa, per effetto di un provvedimento successivo (17/07/2025), aveva parzialmente estinto parte della pena (art. 172 c.p.), dunque la continuazione doveva operare sulla pena residua effettivamente eseguibile (richiamando artt. 671 c.p.p., 172 c.p., 133 c.p. e art. 25 Cost.); (2) che il vincolo della continuazione doveva estendersi anche ai reati giudicati con sentenza della Corte d'appello di Firenze del 07/02/2019, contestando la valutazione della distanza temporale, della diversità dei soggetti e delle modalità esecutive che avevano portato il giudice dell'esecuzione a escludere l'unitarietà del disegno criminoso (art. 81, comma 2, c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso. Primo motivo: fondato nei termini esposti; la Corte ha ritenuto corretta l'unificazione ai fini della continuazione anche di reati la cui pena sia stata estinta (interesse del condannato alla riconsiderazione ex art. 671 c.p.p.), ma ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che qualifica la pena complessiva rideterminata come "da espiare", poiché alcune porzioni erano estinte e non più eseguibili e non potevano essere presentate come pena residua da scontare. Secondo motivo: infondato; la Corte ha confermato che il notevole lasso temporale, la diversità dei correi e le diverse modalità esecutive legittimano l'esclusione del vincolo di continuazione con i reati del 2019. Nel complesso il provvedimento impugnato è annullato solo nella parte indicata, senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 620, lett. I) c.p.p.

    Citato come base procedurale per la richiesta del Pubblico Ministero di annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena in sede di esecuzione.

  • art. 671 c.p.p.

    Consente al giudice dell'esecuzione di riconsiderare le pene già irrogate ai fini dell'applicazione della continuazione; la giurisprudenza ammette la riconsiderazione anche per pene estinte, per gli effetti che può comportare (es. esclusione di recidiva, imputazione di pena già esp piata).

  • art. 172 c.p.

    Regola l'estinzione della pena; qui è determinante perché parti di pene dichiarate estinte non sono più eseguibili e quindi non possono essere conteggiate come "pena da espiare" nella rideterminazione.

  • art. 133 c.p.

    Riferito in tema di determinazione del quantum della pena in sede esecutiva (limiti e criteri di determinazione), richiamato dal ricorrente per contestare il calcolo effettuato sulla pena originaria anziché sulla pena residua.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al corretto rispetto dei principi costituzionali nella determinazione della pena; la decisione sottolinea il dovere del giudice dell'esecuzione di conformarsi a titoli sopravvenuti che incidono sul quantum della pena.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Disciplina il vincolo della continuazione tra più reati; la Corte ha confermato che per riconoscerla occorre un'unitarietà del disegno criminoso e che elementi come ampio lasso temporale, diversità dei correi e differenze nelle modalità esecutive possono escludere la continuazione.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può e deve riconsiderare le condanne ai fini dell'art. 671 c.p.p., anche quando alcune pene siano state estinte: tale riconsiderazione è ammessa per gli effetti processuali e sostanziali che può produrre.
  • La continuazione va calcolata sulla pena effettivamente eseguibile (pena residua), non sulla pena originariamente inflitta; parti di pena estinte ai sensi dell'art. 172 c.p. non possono essere qualificate come "da espiare".
  • Il riconoscimento del vincolo di continuazione richiede in concreto elementi di unità del disegno criminoso: la mera coincidenza di reati o la presenza di soggetti comuni non è sufficiente se sussistono notevoli lassi temporali, differenze nei coimputati e modalità esecutive distinte.
  • Se si contesta la determinazione della pena in sede esecutiva è opportuno allegare documentazione che dimostri l'effettiva eseguibilità delle singole voci di pena (provvedimenti di estinzione, esecuzioni già scontate, ecc.), perché il giudice dell'esecuzione deve attenersi ai titoli sopravvenuti.
  • Quando una parte della pena è estinta ma la riconsiderazione può produrre effetti collaterali (es. esclusione della recidiva, imputazione di pena già scontata), il giudice può comunque includere tali fatti nella valutazione, ma non può presentare come residuo da espiare ciò che è stato definitivamente estinto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.