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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18372/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, induzione indebita, falso, uso indebito di telefoni e reati connessi). Il ricorrente ha censurato: 1) l'assenza di prova dell'esistenza delle intercettazioni e quindi la non offensività della presunta rivelazione; 2) la qualificazione come prezzo della corruzione di somme ritenute invece prestiti tra privati; 3) l'insussistenza dell'abuso di qualità pubblica e dell'induzione indebita per rapporti legati a controversie civili; 4) la mancata prova del perfezionamento di patti corruttivi e la mera disponibilita' non traducibile in reato consumato; 5) la legittimità dell'azione dell'infiltrato e l'ipotesi di provocazione; 6) l'inadeguatezza della misura custodiale e la possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto), considerata anche la sospensione dal servizio.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato l'invalidità della rinuncia al ricorso effettuata dal difensore senza procura speciale, ha ritenuto che la maggior parte dei motivi consistesse in una rivalutazione del compendio indiziario (attuazione non consentita in sede di legittimità) e ha giudicato molte censure genericamente proposte o manifestamente infondate. In particolare, il Collegio ha confermato l'esistenza delle intercettazioni, l'esistenza di accordi corruttivi o di disponibilità sinallagmatiche riscontrate da consegne di denaro e telefoni (con geolocalizzazione compatibile con il penitenziario), l'abuso della qualita' pubblica finalizzato a un vantaggio (riparazione immediata dell'auto) e l'assenza di provocazione da parte dell'infiltrato. È stata altresì ritenuta adeguata la custodia in carcere per i concreti indici di pericolosità e i contatti con ambienti criminali. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Articolo sulla corruzione: la Corte ricorda che il reato si realizza sia con la promessa sia con la dazione/accettazione dell'utilità; l'elemento sinallagmatico può essere integrato dalla mera disponibilità del pubblico ufficiale a compiere atti contrari ai doveri dell'ufficio, anche se non specificamente individuati.

  • art. 319-quater cod. pen.

    Disciplina dell'induzione indebita: la Corte afferma che non è necessaria una minaccia contra jus; 'indebitamente' qualifica la modalità della richiesta (abuso della funzione e condizionamento morale del privato) e non l'oggetto della pretesa.

  • art. 391-ter cod. pen.

    Norma richiamata tra le contestazioni; la Corte ha preso in considerazione il quadro delle imputazioni contenute nell'ordinanza di rimando senza annullare le valutazioni di gravità indiziaria operate dal giudice di merito.

  • art. 391-bis cod. pen.

    Richiamata nel contesto delle contestazioni: la decisione valuta la congruità dell'istruttoria e degli elementi indiziari anche in relazione a strumenti processuali connessi alle indagini.

  • artt. 476 e 479 cod. pen.

    Richiamati con riferimento a reati di falso e ad eventuali usi indebiti; la Corte ha ritenuto che l'eventuale rilevanza di tali condotte sia stata correttamente inserita nel compendio indiziario valutato dal giudice di merito.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Norma relativa ad interferenze illecite con sistemi di comunicazione (richiamata tra le contestazioni): la Corte non ha accolto la censura difensiva relativa a usi indebiti del telefono come elementi isolati privi di dolo specifico.

  • art. 318 cod. pen.

    Abuso d'ufficio: la Corte ritiene legittima la qualificazione dell'uso della qualità pubblica come strumentale a ottenere vantaggi e valore probatorio nell'insieme degli indizi.

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato nel tandem con l'art. 319 per valutazioni su corruzione e reati connessi; la Corte ha ritenuto non fondata la ricostruzione difensiva che declassava gli scambi a mere vicende privatistiche.

  • art. 9 legge n. 146/2006

    Norma citata in relazione alla disciplina degli agenti sotto copertura: la Corte ha valutato la regolarità dell'operato dell'infiltrato e ha escluso che l'attività abbia assunto i connotati della provocazione invalidante.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Riguardano le esigenze cautelari e i presupposti per le misure: la Corte ha ritenuto motivata la decisione del giudice di merito sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura carceraria.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione ai profili di equo processo e ai diritti della difesa, in particolare rispetto alle contestazioni sulla provocazione e sull'operato degli investigatori sotto copertura; la Corte ha ritenuto rispettati i limiti giustificativi dell'azione dell'infiltrato.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione globale del compendio indiziario: i motivi che si limitano a contestare fatti e valutazioni probatorie sono spesso dichiarati inammissibili o respinti.
  • Per il reato di corruzione, l'elemento sinallagmatico può essere integrato dalla mera disponibilità del pubblico ufficiale a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, anche se non specificatamente individuati; la promessa o la dazione costituiscono momenti rilevanti.
  • Nell'induzione indebita (art. 319-quater) la rilevanza penale riguarda la modalità 'indebita' della pressione esercitata (abuso della funzione/condizionamento), non necessariamente l'illegittimità formale dell'oggetto richiesto.
  • Le prove raccolte tramite infiltrati sotto copertura sono utilizzabili se non si dimostra che l'agente ha provocato l'indagato spingendolo a delinquere; occorre valutare l'evento storico e l'esistenza di indizi preesistenti di colpevolezza.
  • La misura cautelare (custodia in carcere) deve essere adeguatamente motivata sulla base di esigenze cautelari concrete (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, pericolosità sociale, collegamenti con ambienti criminali); la sola perdita dello status lavorativo non è automaticamente sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.
  • La rinuncia all'impugnazione compiuta dal difensore senza procura speciale è inefficace: la volontà dell'interessato deve essere espressa personalmente o tramite procuratore speciale per produrre effetto.

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