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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18299/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è dichiarato inammissibile per la rituale rinuncia all'impugnazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, quantificata nel dispositivo (importo non riportato nel brano).

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dichiarato, in data 27/03/2026, la rinuncia all'impugnazione proposta avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d'Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.; per tale motivo il ricorso in Cassazione è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo (non specificata nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 589 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la rinuncia all'impugnazione: la dichiarazione di rinuncia del ricorrente, se formale e rituale, estingue il diritto di impugnare e produce la cessazione dell'azione impugnatoria.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso in Cassazione quando sia intervenuta la rinuncia all'impugnazione; la rinuncia rende quindi il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) determina l'inammissibilità del ricorso di Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d).
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta automaticamente, per legge, la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo diversa misura indicata nel dispositivo.
  • Per essere efficace la rinuncia deve essere espressa in modo formale e rispettare i requisiti procedurali: una rinuncia non rituale potrebbe non produrre l'effetto di inammissibilità.
  • La rinuncia all'impugnazione equivale a rinunciare all'ulteriore sindacato della decisione impugnata: dopo la rinuncia il ricorrente perde la possibilità di proseguire l'impugnazione in Cassazione.
  • In casi simili è opportuno verificare tempestivamente la formalità della dichiarazione di rinuncia e valutare l'opportunità economica e processuale prima di rinunciare, dato l'effetto automatico sulle spese e sugli oneri accessori.

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