Cassazione Penale, Sentenza n. 18299/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato inammissibile per la rituale rinuncia all'impugnazione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, quantificata nel dispositivo (importo non riportato nel brano).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dichiarato, in data 27/03/2026, la rinuncia all'impugnazione proposta avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d'Appello di Brescia, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.; per tale motivo il ricorso in Cassazione è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo (non specificata nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
La norma disciplina la rinuncia all'impugnazione: la dichiarazione di rinuncia del ricorrente, se formale e rituale, estingue il diritto di impugnare e produce la cessazione dell'azione impugnatoria.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso in Cassazione quando sia intervenuta la rinuncia all'impugnazione; la rinuncia rende quindi il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La rinuncia formale e rituale all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) determina l'inammissibilità del ricorso di Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d).
- L'inammissibilità per rinuncia comporta automaticamente, per legge, la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo diversa misura indicata nel dispositivo.
- Per essere efficace la rinuncia deve essere espressa in modo formale e rispettare i requisiti procedurali: una rinuncia non rituale potrebbe non produrre l'effetto di inammissibilità.
- La rinuncia all'impugnazione equivale a rinunciare all'ulteriore sindacato della decisione impugnata: dopo la rinuncia il ricorrente perde la possibilità di proseguire l'impugnazione in Cassazione.
- In casi simili è opportuno verificare tempestivamente la formalità della dichiarazione di rinuncia e valutare l'opportunità economica e processuale prima di rinunciare, dato l'effetto automatico sulle spese e sugli oneri accessori.
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