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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18400/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza di appello che, in parte, aveva confermato la pronuncia di primo grado riguardante un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e numerosi reati in materia di stupefacenti. Le censure principali hanno riguardato: (i) insufficiente individualizzazione e carenza motivazionale circa la partecipazione associativa e, per alcuni, l'attribuzione di ruolo apicale (Filippone, Tronci); (ii) travisamento o valutazione errata degli indizi e delle intercettazioni (Filippone, Dickens, Loddo, Loddo in parte); (iii) inidoneità dell'identificazione fonica basata sull'inflessione dialettale (Scintu); (iv) omissione di decisione e carenza motivazionale su richieste che incidono sulla pena (riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. e applicazione dell'attenuante ex art. 114 c.p. nel caso di Cappeddu); (v) errori materiali nel dispositivo non coerenti con la motivazione (Onnis, capo 156); (vi) contestazione della sufficienza della prova indiziaria ai sensi dell'art. 192 c.p.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso distintamente per ciascun ricorrente: (1) Filippone Francesco: ricorso parzialmente accolto: annullamento con rinvio limitatamente al capo associativo (art. 74) per mancata individualizzazione del ruolo apicale; rigetto per il resto. (2) Scintu Giampaolo: ricorso accolto: annullamento con rinvio per nuovo esame in relazione all'identificazione fonica basata solo sull'inflessione dialettale. (3) Cappeddu Antonello: ricorso accolto in parte: annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per omissioni motivazionali relative alla richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. e all'applicazione dell'attenuante ex art. 114 c.p.; nuova valutazione del trattamento sanzionatorio. (4) Tronci Luciano: ricorso fondato in parte: annullamento limitato ai capi indicati (28, 39/40, 41, 73 e 104) per motivazione meramente apparente e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello (Bari) per nuovo esame e motivazione individualizzata. (5) Onnis Delfino: ricorso rigettato sul merito dell'associazione e dei reati contestati; però la Cassazione ha disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo, assolvendo Onnis dal reato indicato nel capo 156) per non aver commesso il fatto. (6) Dickens Mike: ricorso rigettato; confermata la responsabilità per i capi contestati; condanna al pagamento delle spese processuali. (7) Loddo Gianfranco: ricorso dichiarato inammissibile; condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre espresso principi applicativi rilevanti sul sindacato di legittimità, sulla prova indiziaria e sui limiti di revisione in Cassazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    La Corte ricorda che per il reato associativo è richiesto, oltre alla mere affectio societatis, un "quid pluris" organizzativo: la partecipazione deve essere stabile, funzionale e, se si contesta un ruolo apicale, deve essere adeguatamente individualizzata nel percorso motivazionale

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Testo di riferimento per i reati di traffico e cessione di stupefacenti; la Corte valuta la prova indiziaria collegata alle singole ipotesi di cessione nel contesto dei rapporti fra gli imputati

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Richiesta della pluralità, gravità, precisione e concordanza degli indizi: la Corte sottolinea che la prova indiziaria va valutata secondo metodo unitario e logico e che la cassazione può sindacare la correttezza dell'uso degli indizi solo sul piano della coerenza argomentativa

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Regola i vizi di motivazione denunciabili in cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, soprattutto in presenza di decisione 'doppia conforme'

  • Codice penale, art. 81

    Norma sulla continuazione: la Corte ha ritenuto che la mancata trattazione motivata della richiesta di riconoscimento della continuazione costituisca vizio che può determinare annullamento con rinvio

  • Codice penale, art. 114

    Circostanza attenuante per minore partecipazione/ruolo marginale: la Corte richiede che la richiesta sia esaminata e motivata espressamente dal giudice di merito in quanto incide sul trattamento sanzionatorio

  • Codice di procedura penale, artt. 130 e 619

    Predisposizioni sulla correzione di errori materiali nel dispositivo: la Corte ha corretto il dispositivo per allinearlo alla motivazione (Onnis, capo 156)

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Riferita dalle difese nella prospettazione di violazione di norme processuali relative alla prova; la Corte ricorda i limiti della revisione in Cassazione

  • Costituzione, art. 27

    Invocato nelle doglianze sul mancato rispetto dei principi penali fondamentali (es.: onere della prova), cui la Corte richiama l'esigenza di adeguata motivazione per le affermazioni di responsabilità

Massime di principio

  • Per far valere l'esistenza di un'associazione per delinquere (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessario fornire elementi individualizzanti che dimostrino un apporto organizzativo e stabile: la mera frequentazione, disponibilità di luoghi o contatti occasionali non bastano a definire un ruolo apicale
  • La prova indiziaria va costruita e motivata secondo il criterio di gravità, precisione e concordanza (art. 192 c.p.p.): il giudice deve esporre un percorso logico-unitario che escluda alternative plausibili; in Cassazione si controlla la coerenza logico-giuridica della motivazione, non una rivalutazione integrale del merito
  • In presenza di una "doppia conforme" (decisione di primo grado e appello sostanzialmente allineate), il sindacato di legittimità è più limitato: la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione manifesti o per travisamenti macroscopici della prova
  • L'identificazione fonica basata unicamente sull'inflessione dialettale è fragile come elemento probatorio: serve ulteriore riscontro certo prima di fondare una condanna sulla sola attribuzione vocale
  • Omissioni motivazionali su questioni che incidono sulla pena (es. riconoscimento della continuazione, applicazione di attenuanti) sono viziate e possono determinare l'annullamento con rinvio; il giudice deve pronunciarsi espressamente e motivare
  • Gli errori materiali tra motivazione e dispositivo possono essere corretti d'ufficio dalla Cassazione se l'errore è ictu oculi e la correzione è ricognitiva del contenuto motivazionale

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