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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18417/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone tre motivi di ricorso: 1) nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, sottolineando che la notifica era stata effettuata solo presso lo studio del codifensore (Avv. Grapulin) e non presso il domicilio eletto dall'imputato a Fara d'Isonzo, e denunciando la mancata reperibilità del verbale (14/12/2015) della GdF; 2) vizio di motivazione per l'utilizzo, ai fini della decisione, dei giudizi espressi dal curatore fallimentare nella relazione e nella deposizione (il ricorrente sostiene che non potessero essere utilizzati i giudizi del curatore); 3) violazione di legge per la ritenuta configurabilità, in modo cumulativo, dell'aggravante di danno di rilevante entità ex art. 219, comma 1 legge fallimentare, sostenendo che la valutazione dell'aggravante dovesse essere effettuata partitamente per ciascuna procedura fallimentare e non cumulativamente.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo: la notifica al difensore indicato in quella fase è stata ritenuta perfezionata; in assenza del verbale invocato dalla difesa non è possibile accertare l'irregolarità tale da integrare omessa citazione e non è stato allegato un concreto pregiudizio derivante dall'omessa notifica al domicilio eletto. La nullità è qualificata come nullità di regime intermedio e non è stata dimostrata la sua incidenza sul diritto di difesa; inoltre la difesa non ha prodotto gli atti relativi all'udienza preliminare per verificarne la tempestività. Sul secondo motivo: la Corte evidenzia che non sono stati utilizzati i "giudizi" del curatore come motivo decisorio, ma sono stati presi in considerazione dati storici, cronologici ed economici contenuti nella relazione e nella deposizione; il ricorso difetta anche di specificità. Sul terzo motivo: la Corte conferma l'applicabilità dell'aggravante ex art. 219, comma 1 legge fallimentare, avendo valutato l'ingente ammontare complessivo delle distrazioni rispetto a un attivo fallimentare complessivo esiguo (circa €246.000), pur trattando anche, partitamente, i valori relativi a ciascuna società fallita. Conseguentemente la sentenza di merito (Corte d'appello di Trieste del 3 luglio 2025) che aveva dichiarato Dimitri Passaro colpevole per bancarotta patrimoniale (capi 1, 9 e 14) e bancarotta documentale (capo 15) e aveva applicato l'aggravante ex art. 219 è confermata; la prescrizione non è stata dichiarata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Aggravante per danno di rilevante entità; la Corte l'ha ritenuta sussistente valutando l'ammontare complessivo delle distrazioni in rapporto all'attivo fallimentare complessivo, pur considerando anche i valori partitari per ciascuna società.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina la notifica al difensore di fiducia; la giurisprudenza citata e la Corte richiamano che la notificazione al difensore anziché al domicilio eletto costituisce una nullità di regime intermedio che richiede la dimostrazione del concreto pregiudizio per incidere sul giudizio di validità dell'atto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 58120/2017; Sez. 3, n. 21852/2025; Sez. 5, n. 27546/2023)

    Principi applicati: la notifica al difensore di fiducia genera nullità intermedia non automaticamente connotata da insanabilità; il ricorrente deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto; inoltre i ricorsi privi di specificità su punti determinanti sono inammissibili.

Massime di principio

  • La notifica al difensore di fiducia, se effettuata al suo studio, può integrare una nullità di regime intermedio: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare il concreto pregiudizio (mancata conoscenza dell'atto o impedimento nell'esercizio della difesa).
  • In ricorso per Cassazione occorre specificare con precisione quali profili di motivazione si censurano e produrre la documentazione necessaria: l'assenza di atti o la genericità delle censure porta all'inammissibilità o al rigetto.
  • Le relazioni e le deposizioni del curatore fallimentare sono utilizzabili per i dati fattuali, cronologici ed economici in esse riportati; i giudizi valutativi del curatore non vincolano il giudice e devono essere trattati con la necessaria distinzione tra fatti e valutazioni.
  • L'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare può essere valutata anche in termini complessivi confrontando il danno complessivo con l'attivo complessivo della procedura, ma il difensore può tempestivamente chiedere e dimostrare una valutazione partitaria qualora le condotte riguardino soggetti/procedure distinti.
  • La mancata produzione di documenti decisivi in sede di gravame o cassazione pregiudica la possibilità di verificare profili di tempestività o di nullità e può determinare il rigetto delle relative doglianze.

Testo integrale

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