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Sentenza

Sentenza del 26/06/2020 n. 166 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO - CONTENUTO - IN GENERE Nullità del ricorso - Genericità della domanda - Condizioni - Incertezza sull'intero contenuto della domanda - Necessità - Determinabilità dell'oggetto di alcune domande e non di altre - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di IRAP versata dal 2007 al 2015, per complessivi 11.705,00 euro, impugnando il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. L’Agenzia ha appellato la decisione della Commissione tributaria provinciale che aveva riconosciuto l’intero rimborso: con il primo motivo ha dedotto l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata o incerta indicazione dell’atto impugnato e del petitum ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992; con il secondo ha eccepito la decadenza dal rimborso dei 1.229,00 euro versati nel 2007, essendo l’istanza stata presentata per la prima volta nel 2012 e dunque oltre il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. La contribuente ha contestato entrambi i motivi, sostenendo che domanda e ragioni erano identificabili e che la decadenza non poteva essere dedotta per la prima volta in appello.

La decisione

La Commissione tributaria in appello ha accolto parzialmente l’impugnazione dell’Agenzia. Ha rigettato il primo motivo: il ricorso indicava l’imposta, gli anni, il totale richiesto e faceva riferimento alle istanze di rimborso già in possesso dell’Ufficio, consentendo di identificare la pretesa e di predisporre la difesa; la nullità per incertezza non ricorre se l’oggetto della domanda è determinabile dal contenuto complessivo dell’atto e dai documenti. Ha accolto il secondo motivo: la decadenza fiscale è rilevabile d’ufficio anche in appello e non costituisce domanda o eccezione nuova vietata dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992; l’istanza presentata nel 2012 era tardiva rispetto al versamento del 2007, sicché non spettava il rimborso di 1.229,00 euro. La sentenza di primo grado è stata riformata in parte: riconosciuto il rimborso per gli anni 2008-2015, pari a 10.476,00 euro, oltre interessi di legge; rigettato il ricorso introduttivo per la parte relativa al 2007. Spese di entrambi i gradi compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 18, commi 2 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto alle richieste di rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2007 al 2015 allegando le istanze a suo tempo prodotte e quantificando la pretesa nella misura totale di euro 11.705,00. Poiché la contribuente ha fatto riferimento a richieste già in possesso dell'Ufficio, indicando gli anni, il tipo di imposta e l'importo complessivo della richiesta, l'Agenzia delle Entrate disponeva di tutti gli elementi necessari per comprendere l'oggetto della domanda e le ragioni della pretesa.

    Il ricorso tributario è nullo per incertezza del petitum o dei motivi soltanto quando l’incertezza è assoluta. Per identificare la domanda va considerato l’atto nel suo complesso e la documentazione allegata; non occorre una formula sacramentale sull’atto impugnato se gli elementi forniti consentono all’Amministrazione di capire la pretesa e difendersi.

  • Art. 164, comma 4, c.p.c.

    La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto.

    La nullità per omessa o incerta individuazione della domanda richiede un’omissione totale o un’incertezza assoluta, valutate alla luce dell’intero atto e dei documenti allegati. Il principio è richiamato come criterio applicabile anche al ricorso tributario.

  • Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973

    Nel caso di specie, il termine di decadenza di 48 mesi di cui all'art. 38, d.P.R, n. 602 del 1973, ostava all'accoglimento della richiesta di rimborso dell'imposta versata nel 2007 posto che la relativa istanza era stata presentata per prima volta nel 2012, a distanza, cioè, di cinque anni dal versamento. Sicché non era dovuta la restituzione dell'importo di euro 1.229,00 versato, come detto, nel 2007.

    La richiesta di rimborso per un tributo indebitamente versato deve essere presentata entro 48 mesi. Nel caso deciso, l’istanza del 2012 non consentiva il rimborso dell’imposta versata nel 2007, essendo trascorsi cinque anni.

  • Art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Diversamente da quanto sostiene la contribuente, la decadenza stabilita dalle leggi fiscali in favore dell'Amministrazione finanziaria per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato è rilevabile di ufficio anche in grado di appello, perché attiene a situazioni indisponibili determinate dall'esigenza di assicurare la stabilità delle entrate tributarie entro un periodo di tempo definito e costituisce, quindi, una mera argomentazione, tesa a contrastare la sfavorevole decisione di primo grado, che, come tale, non integra una domanda o eccezione nuova, la cui proposizione per la prima volta nel giudizio di appello è vietata dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    Il divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello non impedisce al giudice di rilevare d’ufficio la decadenza prevista dalla normativa tributaria per chiedere il rimborso: essa è una questione rilevabile anche nel grado di appello e non una nuova eccezione soggetta al divieto.

Massime di principio

  • La genericità del ricorso non ne determina la nullità integrale se dal complesso dell’atto e dai documenti allegati è possibile identificare con sufficiente certezza almeno la domanda proposta e le ragioni della pretesa. L’eventuale indeterminatezza di singole domande può incidere solo su quelle, non travolgere automaticamente l’intero ricorso.
  • Nel ricorso contro il silenzio-rifiuto su un rimborso, l’assenza di un provvedimento espresso non rende di per sé incerto l’oggetto: occorre verificare se siano individuabili le istanze, il tributo, i periodi e gli importi richiesti e se l’Amministrazione abbia potuto comprendere la pretesa e difendersi.
  • La decadenza fiscale per la presentazione tardiva dell’istanza di rimborso può essere rilevata d’ufficio anche in appello e non è preclusa dal divieto di nuove eccezioni. Per ciascun versamento va verificato il termine applicabile e il momento di presentazione dell’istanza.
  • Quando il rimborso riguarda versamenti riferiti a più annualità, la tempestività va valutata separatamente per ciascuna annualità: la decadenza relativa a un periodo non esclude il rimborso delle annualità per le quali l’istanza è tempestiva.

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