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Sentenza

Sentenza del 26/06/2020 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti relativi ad operazioni soggette ad I.V.A. Provvedimenti giudiziali - Condanna al pagamento di interessi moratori - Registrazione a tassa fissa - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per il 2016 relativo a un decreto ingiuntivo del Tribunale. L’Ufficio aveva applicato l’aliquota proporzionale del 3% sia sulla sorte capitale di € 49.137,16, relativa a un rapporto di finanziamento bancario e soggetta a IVA, sia sugli interessi moratori di € 25.848,98. La contribuente contestava il criterio di liquidazione: sosteneva che la sorte capitale dovesse scontare l’imposta di registro in misura fissa, mentre l’aliquota proporzionale potesse applicarsi agli interessi moratori. L’Ufficio eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, sostenendo che la contestazione delle modalità di tassazione fosse una domanda nuova.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato il ricorso. Ha annullato l’avviso di liquidazione e rimesso all’Ufficio la rideterminazione dell’imposta secondo il criterio per cui la sorte capitale soggetta a IVA non va assoggettata a imposta di registro proporzionale, mentre gli interessi moratori, esclusi dall’IVA, sono soggetti a imposta di registro proporzionale. L’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello non è stata accolta. L’Ufficio è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in € 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 8, Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), nota II

    La nota II prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non siano "soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto".

    La condanna giudiziale non sconta l’imposta di registro proporzionale per la parte riferita a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA. La regola opera sulla componente dell’importo che rientra nell’IVA e non esclude il diverso trattamento delle somme che ne sono fuori.

  • Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.)

    La nota in questione, nel richiamare la norma di cui all'art. 40 T.U.R., ribadisce il principio di alternatività IVA-registro, in virtù del quale un medesimo atto non può essere colpito da entrambe le menzionate forme di imposizione indiretta mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali.

    Per la componente dell’atto soggetta a IVA, l’imposta di registro proporzionale non si applica cumulativamente. Nel caso deciso, il principio riguarda la sorte capitale del finanziamento, non gli interessi moratori, autonomamente esclusi dal campo IVA.

  • Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Pertanto soltanto le somme dovute a titolo di interessi moratori, se formano oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all'imposta proporzionale di registro, anche quando riguardano una somma capitale soggetta a Iva, dovendosi differenziare il trattamento fiscale della sorte capitale da quello degli interessi di mora, visto che quest'ultimi sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'Iva in forza dell'articolo 15 del Dpr 633/197 ( in tal senso cfr. Cass. 21775/2014).

    Poiché gli interessi moratori sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, la loro tassazione va distinta da quella della sorte capitale: se sono oggetto di condanna giudiziale, scontano l’imposta di registro proporzionale anche quando il capitale cui si riferiscono è soggetto a IVA.

  • Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma è richiamata quale fondamento dell’esclusione degli interessi moratori dal campo IVA; tale esclusione consente di assoggettarli autonomamente all’imposta di registro proporzionale.

Massime di principio

  • In una condanna giudiziale relativa a un rapporto soggetto a IVA occorre distinguere le diverse componenti delle somme liquidate: l’alternatività IVA-registro impedisce l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale sulla componente soggetta a IVA, ma non comporta che l’intero provvedimento sia tassato in misura fissa.
  • Gli interessi moratori oggetto di condanna giudiziale, essendo esclusi dal campo IVA, possono essere assoggettati a imposta di registro proporzionale anche se la sorte capitale cui si riferiscono è soggetta a IVA.
  • La liquidazione deve applicare il trattamento fiscale proprio a ciascuna componente della condanna; se l’avviso adotta un criterio errato, il giudice può annullarlo e rimettere all’Ufficio la rideterminazione dell’imposta secondo i criteri indicati.
  • Nel caso esaminato, l’eccezione dell’Ufficio secondo cui la contestazione del criterio di tassazione costituiva domanda nuova non ha impedito l’esame e l’accoglimento dell’appello.

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