Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/06/2020 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi erariali indiretti (Rriforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - Esenzioni - Cessioni all'esportazione - Esenzione - Dichiarazione da parte dell'esportatore - Falsità - Obbligo successivo di assolvere l'IVA - Condizioni - Onere del cedente di provare l'adozione di tutte le misure ragionevoli per assicurarsi di non partecipare alla frode - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTP contestando la valutazione dei fatti e l’accoglimento delle difese della società. L’avviso di accertamento n. xxxxxxxxx/2017, relativo al 2012, recuperava IVA per complessivi 62.407 euro su fatture emesse senza imposta a tre soggetti dichiaratisi esportatori abituali, ma privi dei requisiti necessari e coinvolti, secondo le verifiche della Guardia di Finanza, in un contesto anomalo e potenzialmente fraudolento. Le fatture riportavano genericamente la dicitura «VEND. PLAFOND» e non indicavano gli estremi delle dichiarazioni d’intento né il titolo di non imponibilità; erano inoltre emerse anomalie nei pagamenti, carenza di strutture operative e rapporti fra soggetti riconducibili alla stessa persona. L’Agenzia contestava anche la deduzione di un costo documentato dalla fattura passiva n. 196 del 29 dicembre 2012, stornata il 31 dicembre mediante compensazione con un credito non precisato e non provato. La società sosteneva che le dichiarazioni d’intento erano state trasmesse all’Agenzia, che gli eventuali difetti formali non dovevano prevalere sui requisiti sostanziali e che non era tenuta a svolgere indagini paragonabili a quelle dell’Amministrazione. La CTR ha ritenuto che, accertata la falsità delle dichiarazioni e la mancata prova dell’effettiva esportazione, spettasse alla cedente dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare alla frode; ha inoltre rilevato che gli indizi disponibili imponevano verifiche diligenti. Quanto al costo, la società non ha provato né l’esistenza del credito usato per lo storno né il pagamento della fattura.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP: ha respinto il ricorso introduttivo della contribuente e confermato la legittimità dell’avviso di accertamento. Ha ritenuto dovuto il recupero dell’IVA sulle cessioni contestate, poiché la società non ha provato di aver adottato misure ragionevoli di verifica nonostante gli indizi di frode; ha inoltre confermato il recupero del costo relativo alla fattura n. 196/2012 per mancata prova della certezza del costo e del credito invocato a giustificazione dello storno. La società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 12.000 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Con la dichiarazione scritta, il cessionario si assume la responsabilità sulla destinazione del bene al di fuori del territorio comunitario e sul possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma senza con ciò escludere l'effettività di tale destinazione.

    La non imponibilità richiede una dichiarazione scritta del cessionario, ma la dichiarazione non rende irrilevante l’effettiva destinazione all’esportazione. Se si accerta che i beni non sono stati esportati e che la dichiarazione è falsa, il cedente deve assolvere l’IVA, salvo che provi di aver adottato tutte le misure ragionevoli per non partecipare alla frode.

  • Art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nelle fatture non vi era alcuna indicazione in ordine alla dichiarazione d'intento e al titolo di non imponibilità ex art. 8, comma 1 del DPR 633/72.

    La decisione considera rilevante che le fatture contestate non riportassero gli elementi necessari a indicare il titolo della non imponibilità e gli estremi della dichiarazione d’intento. Nel caso concreto tale carenza si inseriva in un quadro di ulteriori anomalie e non è stata superata dalla sola trasmissione delle dichiarazioni.

  • Art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, legge 18 febbraio 1997, n. 28

    Le cessioni di cui alla lettera c), infatti, devono comunque riguardare beni effettivamente destinati all'esportazione i quali possono essere alternativamente ceduti ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 8.

    La modifica dell’art. 8, lett. c), non consente di prescindere dall’effettiva destinazione all’esportazione dei beni nella fattispecie esaminata. La CTR esclude quindi che il solo status dichiarato di esportatore abituale del cessionario basti, in presenza di una dichiarazione falsa e di mancata esportazione.

Massime di principio

  • Quando il cedente applica la non imponibilità IVA sulla base della dichiarazione del cessionario, la dichiarazione non costituisce una garanzia assoluta: se l’Amministrazione prova che era falsa e che i beni non sono stati esportati, l’imposta è dovuta, salvo prova della diligenza del cedente.
  • Il cedente deve adottare e poter documentare misure ragionevoli di verifica. Non è sufficiente affermare di non disporre dei poteri investigativi dell’Amministrazione o della polizia giudiziaria: il dovere di diligenza permane e va valutato alla luce degli indizi concretamente disponibili.
  • La riconducibilità dei clienti a un unico soggetto, l’assenza di strutture operative, rapporti commerciali ripetuti, fatture incomplete e modalità anomale di pagamento possono, nel loro insieme, costituire segnali di rischio che impongono verifiche ulteriori prima di applicare il regime di non imponibilità.
  • La trasmissione delle dichiarazioni d’intento all’Amministrazione non basta, da sola, a dimostrare né la sussistenza dei presupposti sostanziali né l’adozione di cautele ragionevoli contro una frode.
  • Per dedurre un costo contestato non è sufficiente una fattura poi stornata mediante compensazione: occorre provare la certezza del costo e l’esistenza del credito usato per giustificare lo storno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.