Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/06/2020 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - In genere - Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessaria indicazione del nominativo del delegato - Omissione - Nullità della delega e dell'atto impositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione relativo a IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2008; la Commissione Tributaria Provinciale ne aveva disposto l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate ha appellato deducendo, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973: sosteneva che il Capo Ufficio Legale fosse stato delegato alla sottoscrizione degli avvisi con atto dispositivo del Direttore dell'Ufficio n. 16/2017 e che la delega non dovesse essere allegata all'atto impositivo. La controversia riguardava quindi la validità della delega di sottoscrizione e, inoltre, la riproposizione in appello delle ulteriori censure del contribuente, non esaminate in primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la decisione di primo grado. Ha ritenuto valida la delega perché prodotta in giudizio prima dell'emissione dell'atto e recante il nominativo della delegata; ha precisato che non era necessario allegarla all'atto impositivo. Le ulteriori censure del contribuente, rimaste senza esame in primo grado, non sono state valutate nel merito: non essendosi costituito in appello, il contribuente non le ha riproposte ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 ed è decaduto dal farlo; ne è conseguito il consolidamento dell'atto impugnato, dichiarato legittimo. Nessuna statuizione sulle spese, dato che il contribuente non si era costituito in appello.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

    La delega di firma o di funzioni deve identificare nominativamente il delegato; una delega generica, basata soltanto sulla qualifica professionale, è nulla e comporta la nullità dell'atto impositivo. La delega non deve necessariamente essere allegata all'atto: è sufficiente che sia prodotta in giudizio.

  • Art. 56 del d.lgs. n. 546/1992

    Sul punto infatti evidenziare che per procedere alla valutazione delle questioni ritenute assorbite o il cui esame è stato pretermesso dai giudici di prima istanza sarebbe stato necessario che l'appellato, ai sensi dell'art. 56 del Dlgs. 546/92 avesse riproposto in appello tali questioni, senza necessità di proporre appello incidentale, ma semplicemente con il richiamarle nelle sue difese di costituzione.

    L'appellato vittorioso in primo grado su una questione deve riproporre in appello le ulteriori questioni assorbite o non esaminate, anche soltanto richiamandole nelle proprie difese di costituzione; non occorre un appello incidentale. In mancanza di riproposizione, le questioni non possono essere esaminate e si verifica la decadenza.

Massime di principio

  • Una delega per la sottoscrizione di un atto tributario deve indicare il nominativo del delegato: la sola indicazione della funzione o della qualifica non basta. L'Amministrazione può tuttavia produrre la delega in giudizio, senza doverla necessariamente allegare all'atto impugnato.
  • L'appellato che abbia ottenuto una decisione favorevole per un motivo, ma abbia ulteriori censure rimaste assorbite o non esaminate, deve riproporle nel giudizio di appello nelle proprie difese; altrimenti decade dalla possibilità di farle esaminare.
  • La mancata costituzione dell'appellato può quindi avere conseguenze sostanziali sull'esito: se le questioni residue non vengono riproposte, il giudice d'appello può riformare la decisione di primo grado senza esaminarle nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.