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Sentenza

Sentenza del 26/06/2020 n. 167 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni - Istruzione del processo - In genere - Valore attribuito al bene - Congruità - Modificazione della stima del bene da parte delle Commissioni tributarie - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il valore di un terreno edificabile di 8.381 mq trasferito con permuta registrata il 24 giugno 2015, dichiarato per 586.670 euro (70 euro/mq). L’Ufficio aveva rettificato il valore a 922.000 euro (110 euro/mq), invocando atti comparativi e la capacità edificatoria. I contribuenti contestavano la comparabilità e l’attendibilità degli atti utilizzati, anche perché alcuni erano anteriori di oltre tre anni e il valore accertato nel 2014 era stato ridotto in altri giudizi; indicavano inoltre elementi a sostegno del valore dichiarato. La CTP aveva disposto una CTU, che aveva stimato il terreno in 628.000 euro (circa 74,93 euro/mq), ma aveva poi annullato integralmente l’avviso. L’Agenzia ha appellato contestando la valutazione peritale, la mancata rideterminazione parziale della pretesa e la condanna alle spese. I contribuenti hanno chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo anche che l’Ufficio non potesse integrare in giudizio la motivazione dell’avviso.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’appello ammissibile e parzialmente fondato. Ha respinto la contestazione dell’Agenzia alla CTU, rilevando che l’appello riproponeva le critiche già formulate senza confrontarsi con le risposte del consulente; ha inoltre ritenuto che gli atti più risalenti non fossero validi comparatori e che quello del 2014, fondamento sostanziale dell’accertamento, fosse inattendibile e insufficiente da solo, anche perché il valore di 120 euro/mq era stato ridotto in altro giudizio. Ha invece accolto il motivo relativo all’annullamento integrale: la stima peritale di 628.000 euro poteva essere mantenuta e il giudice tributario poteva rideterminare il valore, senza però supplire alla mancanza di prova della pretesa. In parziale riforma della sentenza di primo grado, ha quindi fissato in 628.000 euro il valore del terreno e annullato l’avviso per la sola parte eccedente tale importo. Le spese dei due gradi sono state compensate; nulla è stato disposto per le spese della CTU, già liquidate con ordinanza non impugnata. Il motivo sulle spese proposto dall’Agenzia è rimasto assorbito dalla compensazione.

Norme richiamate

  • Art. 195 c.p.c.

    L'Ufficio non attinge ad argomenti nuovi, estranei alle ragioni della pretesa così come compendiate nell'avviso di rettifica; esso semplicemente ribadisce le ragion del dissenso alle conclusioni del CTU negli stessi, identici termini formulati nelle osservazioni a suo tempo rassegnate ai sensi dell'art. 195 c.p.c.

    La disposizione è richiamata per identificare le osservazioni già presentate dall’Ufficio alla consulenza tecnica: la loro riproposizione in appello non costituisce, di per sé, introduzione di ragioni nuove rispetto a quelle dell’avviso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul valore ai fini dell’imposta di registro, il giudice tributario può confermare o annullare l’atto, ma anche rideterminare il valore accertato e annullare la pretesa per la sola parte eccedente il valore ritenuto provato.
  • Il potere di rideterminazione non consente al giudice di colmare una carenza probatoria dell’Amministrazione: la pretesa deve essere sostenuta da elementi attendibili e sufficienti.
  • I valori di altri trasferimenti sono utili come comparatori solo se gli atti sono temporalmente e concretamente pertinenti e i beni presentano caratteristiche comparabili; un unico riferimento non attendibile non basta, da solo, a dimostrare il valore di mercato.
  • Una stima peritale può essere valorizzata quando espone metodi, fonti e ragioni tecniche e le contestazioni non si confrontano puntualmente con tali elementi. Il giudice deve però spiegare coerentemente le conseguenze della stima: non può recepirla in motivazione e poi annullare l’intero accertamento senza giustificazione.
  • L’appello che ripete le critiche già rivolte al consulente senza misurarsi con le risposte e con le ragioni della decisione può risultare inefficace nel contestare la valutazione peritale.

Testo integrale

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