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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35827/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di due assegni di traenza, entrambi con clausola di intrasferibilità, che l'assicuratrice aveva inviato ai beneficiari tramite posta ordinaria. Gli assegni sarebbero stati sottratti o comunque presentati all'incasso da soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, con pagamento da parte della società resistente. In primo grado il giudice aveva riconosciuto un concorso di colpa tra le parti e ridotto del 50% il risarcimento, ritenendo imprudente la spedizione postale ordinaria degli assegni. In appello la decisione era stata confermata, affermandosi che la spedizione per posta ordinaria e l'assenza di univoca identificabilità del beneficiario avevano costituito antecedente causale necessario dell'evento, mentre l'errore della banca negoziatrice non interrompeva il nesso causale. In Cassazione la resistente ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 41 c.p. e 1227 c.c., sostenendo che i fatti sopravvenuti, consistiti nella presentazione di titoli contraffatti, avrebbero potuto costituire causa esclusiva del danno; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione apparente per mancata analisi concreta delle condotte e dei criteri di comparazione; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., contestando che il tribunale avesse ritenuto preclusa la riduzione del grado di concorso colposo per difetto di specifica impugnazione, nonostante tale valutazione fosse comunque officiosa e implicita nell'impugnazione dell'an della responsabilità. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo, ha accolto il terzo e ha dichiarato assorbito il quarto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati, anche provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto preclusa la revisione del grado di concorso colposo del creditore, mentre tale valutazione può essere compiuta d'ufficio e non richiede una specifica impugnazione della percentuale già stabilita in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.

    richiamato in relazione al nesso causale e alla possibile rilevanza di fatti sopravvenuti come causa esclusiva dell'evento

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del danneggiato è accertabile anche d'ufficio e comporta la riduzione del risarcimento in proporzione all'incidenza causale della condotta colposa

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile, non per semplice insufficienza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la riformulazione del 2012 riduce il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione della riforma del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la rideterminazione del concorso colposo poteva essere compiuta d'ufficio e la richiesta di riduzione integrale della responsabilità implicava la contestazione del grado di concorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    la cassazione della decisione principale travolge anche le statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese

Massime di principio

  • La spedizione di titoli di pagamento tramite posta ordinaria può integrare una condotta colposa del mittente idonea a concorrere causalmente con l'eventuale pagamento a soggetti non legittimati, quando espone il titolo a un rischio non consentito dalle regole di comune prudenza.
  • Ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., il concorso di colpa del danneggiato non costituisce eccezione in senso proprio ma questione rilevabile e verificabile anche d'ufficio dal giudice, che deve accertare sia l'esistenza della colpa sia la sua incidenza causale nella produzione del danno.
  • La diversa misura del concorso di colpa è un minus rispetto alla contestazione dell'esistenza stessa del concorso; perciò l'impugnazione dell'an della responsabilità consente al giudice di riesaminare anche il quantum del concorso, senza necessità di una specifica censura sulla percentuale fissata in primo grado.
  • La causa interruttiva del nesso causale deve essere straordinaria e imprevedibile; l'errore del soggetto che paga o negozia il titolo non interrompe il nesso quando si inserisce in una sequenza eziologica resa prevedibile dalla condotta iniziale del danneggiato.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente, per configurare la nullità, la mera insoddisfazione sulla completezza o sulla maggiore o minore persuasività dell'argomentazione.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoInadempimentoImpugnazioni
RamiAssicurazioniObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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