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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07374/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da una fattura emessa da una società di somministrazione di energia elettrica per euro 5.781,50, relativa ai consumi di un lungo periodo, fattura emessa a seguito di ricostruzione dei consumi dopo un sopralluogo nel quale era stata rilevata la manomissione del misuratore installato nell’abitazione dell’utente. In primo grado il Giudice di pace aveva ritenuto non provato il prelievo abusivo e aveva dichiarato insussistente il credito; il tribunale in appello, invece, ha accolto il gravame della società e ha rigettato le domande dell’utente, condannandolo alle spese. Nel ricorso per cassazione l’utente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione delle norme su prescrizione e sul metodo di calcolo dei consumi fraudolenti, contestando la ricostruzione del quantum; 3) violazione dell’art. 164 c.p.c. e travisamento della volontà dell’attore, sostenendo che il pagamento di un importo minore non equivalesse ad ammissione del debito residuo; 4) violazione delle norme sulla confessione, contestando che le sue difese potessero valere come confessione dell’illecito prelievo. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e gli altri inammissibili, osservando che il giudice d’appello non aveva violato né l’art. 112 c.p.c. né l’art. 345 c.p.c., che i motivi secondo, terzo e quarto tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, e che il tribunale aveva logicamente valorizzato il verbale ispettivo, le ammissioni difensive e il criterio presuntivo di ricostruzione dei consumi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; l’utente è stato condannato alle spese e anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del destinatario della fattura. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto della società fornitrice a pretendere il pagamento dell’energia effettivamente consumata e non contabilizzata a causa della manomissione del contatore. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di euro 1.500,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c., rilevando la sussistenza di mala fede o colpa grave, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi formalmente prospettati come violazione di legge o nullità sono stati ritenuti, in parte, meri tentativi di ottenere una nuova valutazione del fatto, quindi non scrutinabili in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d’appello ha deciso entro il perimetro devoluto.

  • art. 345 c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità nuova non è stata ritenuta fondata; il tribunale ha esaminato correttamente il tema devoluto in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    le allegazioni fattuali provenienti dalla parte e il verbale ispettivo sono stati valorizzati per ritenere pacifico il prelievo abusivo e per corroborare la prova del fatto.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato solo come parametro della censura sulla prescrizione, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nella censura sulla prescrizione, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 164 c.p.c.

    la doglianza sul travisamento della volontà dell’attore è stata ritenuta una richiesta di riesame del merito, non un vizio processuale decisivo.

  • art. 2731 c.c.

    la pretesa nullità della confessione è stata esclusa, perché le affermazioni difensive sono state considerate meri indizi, non confessione giudiziale vincolante.

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di confessione, senza accoglimento della censura.

  • art. 2043 c.c.

    la condotta di manomissione del contatore e di prelievo abusivo è stata qualificata anche in termini risarcitori, oltre che come fonte del corrispettivo contrattuale dovuto.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, ravvisando mala fede o colpa grave nella proposizione/resistenza della parte soccombente.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’esito del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare doglianze formalmente proposte come violazioni di legge o nullità in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta, anche tramite verbale ispettivo e elementi indiziari convergenti, la manomissione di un contatore e il prelievo di energia non misurata, il fornitore ha titolo a pretendere il pagamento dei consumi effettivi ricostruiti secondo criteri presuntivi attendibili.
  • Le difese della parte, se non integrano una confessione giudiziale nei requisiti di legge, possono essere valutate dal giudice come semplici elementi indiziari a sostegno delle ulteriori prove acquisite.
  • Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice d’appello, nel perimetro devoluto, riforma integralmente la decisione di primo grado e decide sulle domande e sulle eccezioni rilevanti per il gravame.
  • La ricostruzione dei consumi in presenza di sottrazione fraudolenta di energia può essere effettuata mediante presunzioni fondate sul numero e sulla potenza delle apparecchiature collegate e sulla durata del periodo di illecita sottrazione, se il criterio è logicamente coerente e ancorato a dati oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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